Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26866 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26866 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con nugivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
PUGLIESI Giovanni

Alfredo

(PGL GNN 53E23

H224M),

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avvocato

Pasquale Zoccali,

elettivamente
presso lo

domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 1,
studio dell’Avvocato Antonino Spinoso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
Ministro

pro

tempore,

rappresentato

in persona del
e

difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 27 marzo 2012.( kEa-

14(1) –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 23

novembre 2011 presso la Corte d’appello di Catanzaro,
Pugliesi Giovanni chiedeva la condanna del Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento del danno non
patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un
giudizio iniziato dinnanzi al TAR per la Calabria, sezione
staccata di Reggio Calabria, con ricorso depositato il 9
marzo 2000, definito con sentenza depositata in data 11
aprile 2011;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il ritardo
indennizzabile fosse di otto anni, in relazione ai quali
riconosceva alla ricorrente un indennizzo di euro 1.300,00,
computato, in considerazione dell’esigua entità della posta
in gioco, adottando il criterio di 100,00 euro per i primi
tre anni di ritardo e di 200,00 euro per ciascuno degli
anni successivi, oltre agli interessi legali dalla data
della notificazione del ricorso al saldo, e compensava per

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Stefano Petitti;

metà le spese di lite, liquidate in euro 550,00, di cui
euro 32,82 per spese, distratte in favore del difensore
Avvocato Maria Gattuso;
che per la cassazione di questo decreto Pugliesi

motivi;
che

l’intimato

Ministero

ha

resistito

con

controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, denunciando
violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e
dell’art. 6 della CEDU, nonché vizio di motivazione, il
ricorrente si duole della esiguità della liquidazione
dell’indennizzo;
che il motivo è fondato;
che infatti, se è vero che il giudice nazionale deve,
in linea di principio, uniformarsi ai criteri di
liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la
liquidazione sia satisfattiva di un danno e non
indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non
patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro
750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre

3

Giovanni Alfredo ha proposto ricorso sulla base di tre

anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a
euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in
capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in
misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle

concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali
deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass.
17922 del 2010);
che, nella specie, la Corte d’appello ha motivato lo
scostamento dagli ordinari criteri di determinazione
dell’indennizzo facendo riferimento alla esiguità della
posta in gioco;
che tuttavia lo scostamento operato dalla Corte
territoriale appare non ragionevole, essendo la stessa
pervenuta al riconoscimento di un indennizzo meramente
simbolico, e comunque non idoneo ad assicurare un adeguato
ristoro delle sofferenze morali normalmente indotte nella
parte dalla pendenza prolungata di un giudizio;
che in proposito, occorre rilevare che, con riferimento
ai giudizi amministrativi di durata irragionevole, questa
Corte, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo (decisioni
Italia,

Volta et autres c.

del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia,

del

6 aprile 2010; Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10
febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), è

peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi

solita liquidare un indennizzo che corrisponde a circa
500,00 euro per anno di irragionevole durata;
che

l’accoglimento del primo motivo comporta

l’assorbimento del secondo e del terzo, con i quali la

degli interessi non dal deposito del ricorso ma dalla data
della sua notificazione, e la compensazione per la metà
delle spese di lite, motivata con riferimento alla
posizione difensiva assunta dal Ministero;
che l’accoglimento del primo motivo comporta la
cassazione del decreto impugnato;
che

non essendo

tuttavia necessari

ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.;
che, invero, avuto riguardo alla accertata violazione
della ragionevole durata del giudizio presupposto per otto
anni – accertamento, questo, che non ha formato oggetto di
censura – e alla natura del giudizio presupposto, al
ricorrente va riconosciuto un indennizzo che va liquidato
in euro 4.000,00 sulla base dell’indicato parametro di
500,00 euro per anno di ritardo;
che il Ministero dell’economia e delle finanze va
dunque condannato al pagamento, in favore di Pugliese
Giovanni Alfredo, della somma di euro 4.000,00, oltre agli
interessi legali dalla data della domanda al saldo;

ricorrente ha censurato, rispettivamente, la decorrenza

che il Ministero deve essere altresì condannato al
pagamento delle spese dell’intero giudizio, che si
liquidano in dispositivo, avuto riguardo alla operata
rideterminazione dell’importo dovuto al ricorrente;

devono essere distratte in favore del difensore del
ricorrente, Avvocato Pasquale Zoccali, per dichiarato
anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di
Pugliesi Giovanni Alfredo, della somma di euro 4.000,00,
oltre agli interessi legali dalla data della domanda al
saldo; condanna altresì il Ministero al pagamento delle
spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al grado di
merito, in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro
445,00 per diritti ed euro 378,00 per onorari, oltre alle
spese generali e agli accessori di legge, e, quanto al
giudizio di legittimità, in euro 292,50 per compensi, oltre
ad euro 100 1 00 per esborsi e agli accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito,
come liquidate, in favore del difensore del ricorrente,
Avvocato Pasquale Zoccali, per dichiarato anticipo.

che le spese del giudizio di merito, come liquidate,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,

il 5 novembre 2013.

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