Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26866 del 25/11/2020
Cassazione civile sez. II, 25/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24446/2019 proposto da:
A.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI
PACE, presso il cui studio a Riesi, viale Lazio 4, elettivamente
domicilia per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi 12, domicilia per legge;
– resistente –
Avverso il decreto n. 1663/2019 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA,
depositato il 22/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Caltanissetta, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che A.D., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.
A.D. ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha disposto la sua audizione personale nonostante che la sua audizione innanzi alla commissione territoriale si era svolta senza l’ausilio dei mezzi tecnici per la videoregistrazione.
1.2. Il motivo è infondato. In effetti, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Nel caso di specie, però, l’udienza per la comparazione delle parti è stata fissata: tant’è che, come risulta del decreto impugnato, il richiedente vi è comparso, confermando le dichiarazioni già rese innanzi alla commissione territoriale.
1.3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
1.4. Nulla per le spese di lite per la mancanza di una reale e idonea attività difensiva da parte del ministero.
1.5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020