Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26865 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26865 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

GIALLONGO Simone (GLL SMN 58B11 I745K), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Amilcare Giardina, elettivamente domiciliato
in Roma, via Innocenzo XI n. 8, presso lo studio
dell’Avvocato Alberto Galati;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso cui uffici in Roma, via

dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Messina
depositato in data 22 marzo 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato G. Ubertini con delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 aprile 2011
presso la Corte d’appello di Messina, Giallongo Simone
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale
derivato dalla irragionevole durata di un giudizio civile
iniziato con citazione notificata il 2 novembre 1994 e
conclusosi con sentenza di appello depositata in data 8
settembre 2009;
che l’adita Corte d’appello, rilevato che il ricorrente
era stato chiamato in giudizio con citazione notificata il
5 giugno 1995 e detratti alcuni segmenti ritenuti
riferibili a comportamento delle parti, riteneva che il
giudizio di primo grado avesse avuto una durata
irragionevole di cinque anni e undici mesi, rispetto a
quella di tre anni, ragionevole in considerazione della non
complessità della controversia, e che il giudizio di

Stefano Petitti;

appello avesse avuto una durata irragionevole di un anno e
due mesi, rispetto a quella ragionevole di due anni;
che la Corte d’appello liquidava quindi il danno non
patrimoniale nella misura di euro 6.312,50, oltre agli

criterio ordinario di 750,00 euro per i primi tre anni di
ritardo e di 1.000,00 euro per ciascuno degli anni
successivi, mentre rigettava la domanda di danni
patrimoniali, richiesti nella misura di 10.000,00 euro, non
avendo il ricorrente provato il danno patito in conseguenza
della necessità di risparmiare e rinunciare ad investire
denaro in vista di una eventuale condanna alle spese in
caso di soccombenza;
che per la cassazione di questo decreto Giallongo
Simone ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi,
illustrati da memoria;
che

l’intimato

Ministero

ha

resistito

con

controricorso;
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione di legge e
contraddittorietà della motivazione sui criteri di
determinazione del danno non patrimoniale, sostenendo che

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interessi legali dalla domanda al saldo, applicando il

la Corte territoriale si sarebbe discostata dagli standard
di liquidazione adottati dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo in difetto di valide motivazioni;
che, nella specie, tenuto conto del valore della

in misura inferiore a 1.500,00 euro per anno di durata del
processo;
che con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora
violazione e falsa applicazione di legge e
contraddittorietà della motivazione sui criteri di
determinazione del danno non patrimoniale, deducendo la non
chiarezza e trasparenza del criterio adottato dalla Corte
territoriale;
che con il terzo motivo il ricorrente denuncia le
medesime violazioni dolendosi in particolare del fatto che
la Corte d’appello abbia limitato il periodo indennizzabile
al solo segmento eccedente la ragionevole durata e non
abbia liquidato l’indennizzo avuto riguardo alla intera
durata del processo;
che con il quarto motivo il ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione di legge e omessa
motivazione sui criteri di determinazione degli interessi
moratori e mancata liquidazione della rivalutazione
monetaria della somma liquidata a titolo di danno non
patrimoniale;

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controversia, la liquidazione non poteva essere effettuata

che con l’ultimo motivo di ricorso il Giallongo
denuncia la violazione dei minimi tariffari nella
liquidazione delle spese, avendo egli presentato una nota
spese recante l’importo di euro 805 per diritti ed euro

legge, ovvero, in subordine, di euro 727,00 per diritti e
di euro 2.295,00 per onorari;
che il primo e il secondo motivo del ricorso, che per
ragioni di connessione possono essere esaminati
congiuntamente, sono infondati;
che, invero, la Corte d’appello, nel liquidare
l’indennizzo da irragionevole durata del processo, ha fatto
applicazione del principio secondo cui In tema di equa
riparazione per violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo, i criteri di liquidazione applicati
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono
essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può
tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle
circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate
e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi
concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza
del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la
liquidazione sia satisfattiva di un danno e non
indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del
danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore

5.235,00 per onorari, otre spese generali e accessori di

a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai
primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non
inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto
l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo

n. 17922 del 2010; Cass. n. 8471 del 2012);
che la valutazione della sussistenza di ragioni
particolari per elevare il parametro annuo dell’indennizzo
costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice di
merito, sindacabile in sede di legittimità per vizi della
motivazione, nella specie, peraltro, non ricorrenti, avendo
la Corte d’appello rapportato il pregiudizio psicologico
alle ridotte aspettative di accoglimento della domanda
(Cass. n. 2385 del 2011);
che il terzo motivo è infondato alla luce del principio
per cui che, in tema di equa riparazione conseguente alla
violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, la valutazione equitativa dell’indennizzo a
titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico
rinvio contenuto nell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89 all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), al rispetto
delle Convenzione medesima, nell’interpretazione
giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo; tale

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indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Cass.

rispetto non concerne, però, anche il profilo relativo al
moltiplicatore della base di calcolo dell’indennizzo,
essendo peraltro il giudice nazionale vincolato al rispetto
del terzo comma, lett. a) dell’art. 2 della legge n. 89 del

riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non
toccando tale diversità di calcolo la complessiva
attitudine della citata legge n.89 del 2001 ad assicurare
l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto
alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 17440 del
2011);
che questa Corte ha altresì affermato che «è
manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 24 marzo
2001, n. 89, nella parte in cui stabilisce che, al fine
dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile
al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non
essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 , primo
comma, Cost., in riferimento alla compatibilità con gli
impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la
ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti,
qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato
dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo,
la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non

2001, ai sensi del quale è influente solo il danno

incide sulla complessiva attitudine della legislazione
interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per
la lesione del diritto in argomento, non comportando una
riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella

opinando, poiché le norme CEDU integrano il parametro
costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello
subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del
criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che
attribuisce rilievo all’intera durata del processo,
rispetto al novellato art. 111, secondo comma, Cost., in
base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di
durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un
contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri
diritti costituzionalmente tutelati» (Cass. n. 10415 del
2009; Cass. n. 478 del 2011);
che del resto, siffatta conclusione non collide con la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la quale – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia
del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5
giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – “ha
osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla legge
italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla
durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad
un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato

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ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente

aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via
giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e
le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del
Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo

modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è
in sé decisivo, purché i giudici italiani concedano un
indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a
quelle disposte dalla CEDU per casi simili” (Cass., sez. I,
11 gennaio 2011, n. 478);
che il quarto motivo è infondato, atteso che, da un
lato, la Corte d’appello ha riconosciuto gli interessi
legali dalla data di deposito del decreto al saldo,
conformandosi al principio per cui «l’obbligazione avente
ad oggetto l’equa riparazione si configura, non già come
obbligazione

ex delicto,

ma come obbligazione

ex lege,

riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni
altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di
obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico e dal
suo carattere indennitario discende che gli interessi
legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data
della domanda di equa riparazione, in base al principio
secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla
data della domanda, nonostante il carattere d’incertezza e
illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria»

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previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in

(Cass. n. 18150 del 2011; Cass. n. 22611 del 2011; Cass. n.
24962 del 2011); dall’altro, la configurazione stessa della
prestazione esclude la possibilità di rivalutazione del
credito (Cass. n. 18150 del 2011, cit.; Cass. n. 8712 del

dovessero essere liquidati con decorrenza del quarto anno
di durata del processo presupposto difetta di qualsiasi
fondamento, una volta escluso che l’indennizzo debba essere
liquidato con riferimento alla intera durata di quel
giudizio;
che il quinto motivo è infondato, atteso che l’importo
liquidato dalla Corte d’appello a titolo di diritti e
onorari è superiore a quello che questa Corte, allorquando
decide nel merito, è solita riconoscere per le spese del
giudizio di merito ove l’importo liquidato sia (come nel
caso di specie) superiore a 5.200,00 euro, liquidandosi
infatti la somma di euro 1.140,00, di cui euro 50,00 per
esborsi, euro 600,00 per onorari e euro 490,00 per diritti,
oltre spese generali e accesso di legge,
che in conclusione il ricorso deve essere rigettato,
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

2006); dall’altro ancora, la pretesa che gli interessi

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 292,50 per compensi, oltre alle spese
prenotate a debito.

Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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