Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26865 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. II, 25/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24444/2019 proposto da:

S.A., alias A., rappresentato e difeso dall’avv. DAMIANO

FIORATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

25/06/2019, n. Cron. 5257/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. di Treviso, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese per contrasti con i fratelli unilaterali in dipendenza dei terreni lasciati dal comune padre in quanto aggredito dal fratello unilaterale, e questi non era stato arrestato, nonostante la sua denunzia, perchè attivista del partito al Governo.

Il Tribunale marciano ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo e, comunque, in base alla vicenda narrata, non concorrente alcuna delle fattispecie disciplinate dalla normativa in tema di protezione internazionale, mentre nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria il ricorrente aveva fornito elementi utili per poter accogliere la sua istanza.

Avverso detto decreto il S. ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, è rimasto intimato.

E’ intervenuta la Procura Generale, a ministero della Dott. C., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dallo S. s’appalesa siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruita la norma ex Cass. SU n. 7155/17.

Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto il Collegio lagunare ebbe, con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, a non far applicazione delle norme dianzi indicate poichè non eseguito alcun approfondimento istruttorio per verificare la veridicità del suo racconto, senza tener conto delle problematiche collegate alla difficoltà del richiedente asilo di prospettare compiutamente il suo narrato nella situazione di stress psicologico in cui versava.

La censura si rivela siccome inammissibile poichè generica.

Difatti l’argomento critico svolto si compendia in esame astratto della questione afferente la protezione umanitaria senza uno specifico confronto con la motivazione puntuale esposta al riguardo dal Collegio marciano.

Il Tribunale ha partitamente messo in rilevo come, in dipendenza della non credibilità del racconto reso dal richiedente asilo – stante i significativi mutamenti su particolari fondamentali della vicenda narrata intervenuti nel corso delle diverse dichiarazioni rese – e della presenza di precisi collegamenti familiari ancora presenti in Patria, non concorre condizione di vulnerabilità e come nemmeno risultano versati in atti dati fattuali lumeggianti un serio inserimento sociale del ricorrente in Italia.

A fronte di un tanto il S. si limita a ritrascrivere norme di legge, a richiamare arresti di legittimità ed argomentare in modo apodittico circa l’errore fatto da Collegio marciano nel non ritenere credibile il racconto da lui reso solo perchè divergenti, in modo significativo, le due versioni date.

Quanto all’argomentazione esposta dal P.G. a sostegno della sua conclusione di accoglimento dell’impugnazione, basta rilevare come la stessa si focalizza sull’affermazione del Collegio marciano che la non credibilità del racconto reso dal richiedente asilo si riflette anche sull’esame dell’istanza di godere della protezione umanitaria, statuizione ritenuta contraria al più recente indirizzo di legittimità sul punto.

A parte che l’affermazione dei primi Giudici appare correlata all’osservazione che non sono prospettati dal ricorrente a sostegno della sua istanza di protezione umanitaria elementi ulteriori e diversi – allegazione invece necessaria secondo l’insegnamento di questo Supremo Collegio – rispetto a quelli già prospettati ed esaminati in relazione alla principale domanda di protezione internazionale – Cass. sez. 3 n. 8819/20, Cass. sez. 1 n. 13573/20, Cass. sez. 1 n. 7985720, Cass. sez. 1 n. 21123/19, Cass. sez. 1 n. 15794/19 -, rimane dirimente il rilievo che il Tribunale marciano ha comunque proceduto a valutare nel merito la domanda de qua.

Difatti i primi Giudici hanno puntualizzato come il ricorrente non aveva indicato dati fattuali – ulteriori rispetto a quelli già negativamente esaminati – lumeggianti condizione soggettiva od oggettiva di vulnerabilità e nemmeno, invero, elementi utili a lumeggiare inserimento sociale, poichè all’uopo non adeguati i lavori a tempo determinato, così espletando – Cass. SU n. 29459/19 – la richiesta valutazione complessiva dei vari dati fattuali rilevanti in ordine all’istituto in questione.

Quanto poi alla prospettata – dal P.G. – esigenza di rimettere la questione alle Sezioni unite di questa Corte non reputa questo Collegio la stessa concorra poichè anche gli arresti evocati nella requisitoria scritta postulano sempre l’allegazione almeno di un dato fattuale ulteriore rispetto a quelli dedotti con il narrato ritenuto non credibile.

Quindi l’argomento sviluppato dal P.G. non si correla in concreto con la complessiva motivazione illustrata dal Tribunale riguardo alla domanda tesa al riconoscimento del diritto di godere della protezione umanitaria.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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