Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26865 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep.22/12/2016),  n. 26865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenze 23110-2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato SARA TASSONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MACALUSO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RUSCAZIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato EMILIO STERPETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO SANFILIPPO giusta mandato

a margine dell’originale della comparsa di costituzione e risposta;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIACALONE

Giovanni, che chiede che codesta S.C., in camera di consiglio,

accolga il ricorso, disponga la prosecuzione del giudizio innanzi al

Tribunale di Palermo ed emetta le pronunzie conseguenti per legge;

avverso il provvedimento n. R.G. 5670/2014 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositato il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. R.M. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro R.R. avverso l’ordinanza del 23 luglio 2015, con cui il Tribunale di Palermo ha sospeso il giudizio iscritto al n.r.g. 5670 del 2014 da esso ricorrente introdotto ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c. per ottenere la restituzione di un immobile oggetto di comodato precario a suo tempo concesso all’intimato dalla sua dante causa per disposizione testamentaria, G.M.P..

p.2. La sospensione è stata disposta per l’asserita pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio pendente davanti al Tribunale di Palermo, introdotto con citazione notificata da R.R. il 15 giugno 2015 al qui ricorrente e con cui era stata impugnata la disposizione testamentaria da cui originava l’acquisto dell’immobile da parte del medesimo ricorrente.

p.3. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria l’intimato R.R..

p.4. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza della Corte.

p.4. Parte resistente, nell’imminenza dell’adunanza, ha depositato atto di rinuncia all’istanza di regolamento, sottoscritto sia personalmente da lui e dal suo difensore, sia dal resistente e dal suo difensore.

Considerato quanto segue:

p.1. La rinuncia è inammissibile ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 1 nel testo sostituito dal D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 1, lett. c), convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013 ed applicabile ai sensi dello stesso art. 75, comma 2 (Cass. (ord.) n. 30253 del 2011).

Il ricorso dev’essere, dunque, deciso e non può dichiararsi l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia.

Tuttavia il contenuto della pur inammissibile rinuncia non può essere considerato tamquam non esset.

p.2. Poichè la rinuncia, pur inammissibile, è stata accettata dalla parte resistente e vi risulta espressa la richiesta di compensazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza, si deve ritenere che le parti concordino sull’ordinanza qui impugnata e di tale volontà va fatta considerazione come circostanza evidenziatrice della sopravvenuta carenza reciproca di interesse alla decisione sull’istanza stessa.

Tale reciproca carenza di interesse è situazione che evidenzia la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sull’oggetto del ricorso per regolamento.

Di tanto si deve fare dichiarazione, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento per carenza di interesse.

Tale declaratoria comporta la permanenza del provvedimento di sospensione.

Le spese possono compensarsi, giusta la volontà in tal senso manifestata dalle parti.

p.3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, pur non distinguendo la norma espressamente tra le ipotesi di inammissibilità ricollegate a vizi di contenuto-forma dell’impugnazione e quelle derivanti da sopravvenienze rispetto alla proposizione del ricorso, qual è quella verificatasi, la logica seguita dal legislatore di sanzionare i ricorsi inammissibili ed improcedibili, poichè si ricollega alla proposizione del ricorso, induce a non ravvisare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di regolamento. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorso della comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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