Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26864 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26864 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
Ministro

pro

tempore,

in persona del
e

rappresentato

difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

ricorrente

contro
STEFANELLI Clara (STF CLR 52R52 B086V), rappresentata e
difesa, per procura speciale in calce al controricorso,
dagli Avvocati Maurizio Fumarola Mauro e Giandomenico
Daniele, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle
Milizie n. 140, presso lo studio dell’Avvocato Andrea
Gagliardi;

ì

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
depositato in data 10 marzo 2012. (R•
Udita

la
la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 5 ottobre
2010 presso la Corte d’appello di Lecce, Stef anelli Clara
chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi
alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973 dalla dante causa
Stefanelli Antonia Consiglia, ed ancora pendente in appello
alla data di proposizione della domanda di equa
riparazione; giudizio nel corso del quale la originaria
attrice era deceduta il 18 giugno 2000, che per tale
ragione era stato dichiarato interrotto il 31 marzo 2010
per essere poi riassunto dalla erede con istanza del 20
luglio 2010;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in tre anni, riteneva
che il ritardo di cui tenere conto fosse di ventitre anni e

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sei mesi anni sino alla data di presentazione della domanda
e liquidava la somma di euro 38.250,00, oltre agli
interessi legali dalla domanda;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero

base di due motivi;
che l’intimata ha resistito con controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che la controricorrente ha eccepito la inammissibilità
del ricorso, perché tardivo;
che l’eccezione è fondata, atteso che, come documentato
dalla Stefanelli, il decreto impugnato è stato notificato
in forma esecutiva al Ministero dell’economia e delle
finanze presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Lecce il 1° marzo 2012 e poi al ministero dell’economia e
delle finanze presso la Ragioneria territoriale dello Stato
di Lecce il 29 marzo 2012;
che dalla notifica del decreto impugnato decorreva
dunque il termine breve per la proposizione del ricorso per
cassazione, rispetto al quale il ricorso, avviato alla
notifica a mezzo del servizio postale il 17 ottobre 2012,
risulta tardivo;

3

dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso sulla

che non può dubitarsi della idoneità della notifica in
forma esecutiva alle amministrazioni dello Stato presso la
difesa erariale a far decorrere il termine breve (Cass.
n.8071 del 2009);

inammissibile, con conseguente condanna
dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità;
che non si ravvisano nella specie le condizioni per
adottare una statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96
cod. proc. civ.;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore dei difensori della ricorrente, Avvocati
Fumarola Mauro

Maurizio

e Giandomenico Daniele, per dichiarato

anticipo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 292,50 per compensi oltre agli accessori
di legge e ad euro 100,00 per esborsi. Dispone la
distrazione delle spese come liquidate in favore dei
difensori della ricorrente,

Avvocati Maurizio Fumarola

Mauro e Giandomenico Daniele, per dichiarato anticipo.

che il ricorso deve quindi essere dichiarato

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,

il 5 novembre 2013.

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