Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26864 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. II, 25/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24162/2019 proposto da:

I.A., (alias I.A.), rappresentato e

difeso dall’avv. MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1462/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.A. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. Vicenza che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè, studente universitario, non aveva voluto aderire ad una confraternita sicchè alcuni degli adepti avevano iniziato a perseguitarlo, sequestrandolo e minacciandolo di morte; precisava inoltre che la sua denunzia alla Polizia – anche dell’omicidio del cugino da parte degli adepti di detta confraternita – non aveva sortito effetto.

Il Tribunale veneto ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile; non sussistente nello Stato nigeriano di provenienza del richiedente asilo una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti ragioni fattuali di vulnerabilità od elementi lumeggianti integrazione nella società italiana ai fini della protezione umanitaria. Il richiedente asilo ebbe a proporre gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia che rigettò l’impugnazione mossa poichè effettivamente non credibile la ragione fornita dal richiedente asilo a giustificazione del suo abbandono della Nigeria; non concorrente nello Stato nigeriano, in cui viveva, situazione qualificabile siccome caratterizzata da violenza diffusa e non forniti adeguati dati fattuali lumeggianti condizione di vulnerabilità e di effettiva integrazione sociale in Italia. Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte marciana articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da I.A. appare siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con la prima ragione di doglianza l’ I. lamenta violazione dei principi che regolano l’onere della prova in materia, poichè la Corte marciana s’è limitata a far proprio il ragionamento logico-fattuale elaborato dal Tribunale senza operare alcun approfondimento ed integrazione istruttoria ex officio e non valutando lo sforzo probatorio da lui compiuto.

La censura s’appalesa siccome inammissibile poichè generica in quanto viene sviluppato argomento meramente assertivo ed astratto senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata dal Collegio lagunare, per giunta deducendo errore di diritto palesemente incongruo rispetto all’argomento critico sviluppato nel motivo di ricorso.

Difatti il Collegio marciano non ha affatto violato il principio afferente l’onere della prova posto che s’è limitato a valutare la credibilità del narrato reso dal richiedente asilo per evidenziare le ragioni sottese all’abbandono del suo Paese, che risulta essere una degli elementi indice previsti dalla normativa in tema per poter superare la carenza di prova a sostegno della domanda di protezione internazionale proposta.

Quindi l’apprezzamento operato dalla Corte territoriale prescinde dal principio dell’onere della prova e non risulta contestato dal ricorrente con argomenti puntuali afferenti la valutazione al riguardo esposta dalla Corte marciana.

Difatti il Collegio lagunare ha puntualmente esaminato le dichiarazioni significative rese dal ricorrente e posto in evidenza, dopo aver illustrato le ragioni specifiche del gravame sul punto, le contraddizioni palesate da dette dichiarazioni, rese nel corso del procedimento amministrativo – prima – e giudiziale – poi -, così palesando l’intervenuto partito esame delle ragioni critiche mosse alla prima sentenza e l’elaborazione di specifica risposta.

A fronte di un tanto il ricorrente si limita a ribadire la valenza sociale dei culti in Nigeria ed a lamentare il mancato approfondimento istruttorio al riguardo da parte dei Giudici di merito, senza considerare che la non credibilità del suo narrato rende irrilevanti detti elementi nel quadro afferente l’esistenza di una specifica persecuzione – Cass. sez. 1 n. 4892/19, Cass. sez. 1 n. 15794/19, Cass. sez. 1 n. 10286/20.

Difatti la Corte marciana non ha posto in dubbio che gli adepti di culti o confraternite locali possano porre in essere angherie e violenze, ma ha motivatamente negato che specificatamente l’ I. ne sia stato oggetto, risultando non credibile il suo narrato.

Con il secondo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per erronea valutazione del contesto di provenienza del richiedente asilo ed insufficienza dei criteri interpretativi utilizzati per rigettare la domanda di protezione.

Il ricorrente, sulla scorta di ricognizione normativa e giurisprudenziale dell’istituto della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, rileva come il Collegio marciano non abbia adeguatamente considerato la rilevante incidenza nella società civile nigeriana del cultismo ai fini della valutazione della concorrenza dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento dei due istituti citati.

Deve in limine il Collegio osservare come la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, non dia origine a vizio di nullità e come il richiamo al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in effetti sia privo della specifica indicazione del fatto storico, di cui sarebbe stata omesso l’esame.

Nel concreto, poi, va rilevato come la censura mossa si declina siccome argomentazione astratta priva di ogni specifico confronto con la motivazione illustrata dalla Corte serenissima.

Difatti il ricorrente lamenta la mancata adeguata considerazione del fenomeno del cultismo, quale elemento di assoluto rilievo sociale in Nigeria, benchè la Corte marciana – come detto dianzi – non ha affatto ritenuto fenomeno di scarso rilievo, bensì che il narrato reso dal richiedente asilo al riguardo della persecuzione, messa in atto nei suoi riguardi da adepti del culto, non era credibile sicchè la valenza sociale del fenomeno “cultismo” rimane dato anodino ed irrilevante in detto contesto decisionale.

Conseguentemente anche l’argomento fondato sul rischio in caso di rimpatrio fondato su detto fattore rimane questione irrilevante, una volta non ritenuto che il richiedente asilo sia perseguitato da aderenti a culto.

Dunque la censura proposta s’appalesa siccome generica poichè fondata su asserzioni non coerenti con la motivazione resa dalla Corte veneta.

Con la terza ragione di doglianza – denominata quarta nel ricorso – l’ I. deduce vizio per difetto di motivazione sostanziale in quanto apparente ovvero manifestamente incomprensibile non risultando l’argomentazione svolta dal Collegio marciano collegata alla sua vicenda personale.

La censura mossa risulta inammissibile poichè l’argomento critico svolto si limita ad apodittica affermazione che la sentenza impugnata palesa motivazione apparente ovvero manifestamente incomprensibile senza la minima elaborazione di una argomentazione critica a suffragio di detta denunzia.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita poichè il controricorso privo dei requisiti propri di detto atto processuale.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA