Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26864 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 12/07/2016, dep.22/12/2016),  n. 26864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 29029-2015 proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUIGI CELLA, ELISA NEMBRI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALTIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA dell’11/11/2015;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO

SERVELLO che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, rigetti il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Selmabipiemme Leasing S.p.a. ha proposto regolamento di competenza nei confronti di R.D. e avverso l’ordinanza dell’11 novembre 2015, con la quale il Tribunale di Foggia ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale di quel Tribunale proposta dall’attuale ricorrente nel corso del giudizio introdotto nei suoi confronti dal R. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per avergli la convenuta concesso in uso una imbarcazione della quale non era mai stata proprietaria.

R.D. ha resistito con controricorso, depositato in cancelleria oltre il termine di cui dell’art. 47 c.p.c., u.c..

Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Va ribadito in questa sede il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale il disposto di cui dell’art. 47 c.p.c., u.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso; inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte – come nel caso all’esame -, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass., ord. 21/12/2010, n. 25891; Cass. 18/04/2000, n. 5030).

3. Come pure evidenziato dalla Selmabipiemme Leasing S.p.a. in ricorso e confermato dal R. in controricorso e come risulta dal fascicolo d’ufficio, il Tribunale ha emesso l’ordinanza impugnata in questa sede dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni in ordine alla sola eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta.

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza 29/09/2014, n. 20449, hanno affermato che, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione, come nel caso in cui abbia conclamato il proprio convincimento (pur se in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni anche nel merito e senza assumere in decisione potenzialmente l’intera controversia.

Nella specie deve escludersi la ricorrenza dell’ipotesi eccezionale cui hanno fatto riferimento le Sezioni Unite, essendosi il giudice limitato, senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche nel merito e rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale di quel Tribunale e a fissare l’udienza per il prosieguo del giudizio, riservandosi all’esito ogni ulteriore provvedimento, senza aver in alcun modo manifestato di aver inteso definitivamente risolvere davanti a sè la questione di competenza (v. pure Cass., ord., 22/10/2015, n. 21561).

4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza.

5. Le spese del presente procedimento andranno regolate all’esito del giudizio di merito.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese al definitivo; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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