Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26863 del 29/11/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26863 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
NUCERA Lucia (NCR LCU 45L47 H489U), rappresentata e difesa,
per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati
Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo, presso lo studio dei
quali in Roma, via Ludovisi
n.
36,
è elettivamente
domiciliata;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore in persona del Ministro pro tempore,
pro
rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
Data pubblicazione: 29/11/2013
- resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 4 aprile 2012.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Domenico Polimeni;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 30 maggio
2007 presso la Corte d’appello di Catanzaro, Nucera Lucia
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi alla
Pretura
di
Reggio
Calabria il 10 settembre 1991 e
conclusosi con sentenza di appello depositata il 23 gennaio
2007;
che l’adita Corte d’appello, con decreto del 21
febbraio 2008, accertava una durata irragionevole di sei
anni e otto mesi, detratti due anni e otto mesi addebitati
alle parti, e liquidava un indennizzo di euro 6.664,00;
che avverso tale decreto la Nucera proponeva ricorso
per cassazione;
udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
che all’esito del giudizio di legittimità, il decreto
impugnato veniva cassato con rinvio;
che, riassunto il giudizio, la Corte d’appello di
Catanzaro procedeva a nuova liquidazione dell’indennizzo,
giudizio, ivi compreso quello di cassazione;
che per la cassazione di questo decreto NUcera Lucia ha
proposto ricorso sulla base di sei motivi;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla discussione.
Considerato
che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso la ricorrente si
duole per la violazione degli articoli 91, comma 1 e 92,
comma 2, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello
disposto la compensazione per metà delle spese processuali,
violando il principio della soccombenza e l’art. 92, nella
versione
ratione temporis
applicabile alla controversia,
che consentiva la compensazione delle spese solo in
presenza di giusti motivi, esplicitamente indicati nella
motivazione;
con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2 della legge n. 89 del
3
compensando per metà le spese di tutti i gradi del
2001 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, rilevando che la compensazione delle spese
renderebbe meno effettiva la tutela apprestata alla parte
che agisce in equa riparazione;
insufficiente motivazione circa il fatto che ha indotto la
Corte a compensare le spese processuali.
Che il ricorso, i cui tre motivi per ragioni di
connessione possono essere esaminati congiuntamente, è
infondato;
che la Corte d’appello ha motivato la decisione di
compensazione parziale delle spese di tutti i gradi di
giudizio sulla base dell’esito finale del giudizio, che è
stato di non integrale accoglimento della domanda
inizialmente proposta (nel decreto di definisce il
Ministero “parzialmente soccombente”);
che tale statuizione risponde al costante orientamento
di questa Corte che ha affermato in più occasioni che la
riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la
domanda giudiziale non integra gli estremi della reciproca
soccombenza, ma ugualmente, con valutazione discrezionale
incensurabile in Cassazione purché adeguatamente motivata,
il giudice ne può tener conto ai fini della compensazione,
totale o parziale, delle spese (Cass. n. 16526 del 2005);
che con il terzo motivo, la ricorrente deduce la
che la ricorrente, del resto, non svolge specifiche
deduzioni in ordine alla non configurabilità, nel caso di
specie, di un non integrale accoglimento della domanda
proposta;
che non avendo l’amministrazione intimata svolto
attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese
del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
il 5 novembre 2013.
che il ricorso va quindi rigettato;