Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26863 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. II, 25/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24835/2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avv. DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso. AVVOCATURA 2020 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA SEZ. VICENZA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona sez. Vicenza che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè presso il suo villaggio s’erano presentati degli uomini che prelevavano i giovani per reclutarli nella loro milizia combattente, sicchè egli era scappato nel bosco e così allontanatosi da casa.

Quindi dopo un soggiorno in Algeria, con l’inganno era stato portato in Libia da trafficante e, dopo un soggiorno in Libia in stato di detenzione, era a forza stato caricato su gommone e spedito in Italia.

Il Collegio marciano ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo, valutando che la situazione socio-politica del Mali, nella zona di provenienza del richiedente asilo, non consentiva di ritenere concorrenti le specifiche situazioni per la protezione internazionale e che l’opponente nemmeno aveva dedotta condizione di vulnerabilità ovvero addotto elementi lumeggianti significativo inserimento sociale in Italia ai fini della protezione umanitaria.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale veneto articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal B. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, siccome modificato dal D.L. n. 13 del 2017, poichè i Giudici di prime cure non ebbero correttamente ad applicare la disciplina in tema di istruzione probatorio e valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo prevista dalla normativa in materia di protezione internazionale.

In particolare il Tribunale avrebbe omesso di acquisire informazioni e circa la situazione afferente il rispetto dei diritti umani in Mali al fine di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente e circa una situazione di precarietà della sicurezza interna nel Paese.

La cesura articolata appare generica poichè l’argomentazione critica esplicitata appare astratta senza il necessario confronto con l’argomentazione puntuale esposta dal Collegio marciano, che, da canto suo, ha posto in evidenza le fonti informative utilizzate per valutare la situazione socio-politica della regione del Mali in cui il B. abitava, nonchè le ragioni in forza delle quali ha desunto l’assenza di condizioni di vulnerabilità in capo allo stesso.

Il Collegio veneto ha precisato come la situazione socio-politica della zona di provenienza del B. non risulta nemmeno caratterizzata da episodi di violenza di un qualche rilievo e come, in ragione della non affidabilità del suo racconto circa le ragioni dell’espatrio, nemmeno appaiono ricorrere condizioni di vulnerabilità oggettiva o soggettiva in capo suo.

A fronte di detta specifica valutazione, il ricorrente si limita a lamentare omessa valutazione della situazione circa il rispetto dei diritti umani in Mali senza per altro portare alcun elemento ulteriore ed alternativo a quelli già valutati dal Collegio lagunare – Cass. sez. 1 n. 26728/19 – ovvero apoditticamente contestare la valutazione di non credibilità del suo narrato.

Con la seconda ragione di doglianza il B. deduce omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme in tema probatorio poichè il Collegio marciano, in ordine alle ipotesi normate D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b), non ebbe a minimamente ad indicare le ragioni della ritenuta insussistenza del danno specifico su di lui incombente; mentre in ordine dall’ipotesi disciplinata ex lett. c), il Collegio marciano ebbe ad adottare statuizione fondata su apprezzamento meramente soggettivo della situazione socio-politica esistente nel sud Mali. Lamenta poi il ricorrente che la sua non credibilità risulta affermata in contrasto con la disciplina normativa vigente, specie perchè non svolta attività officiosa d’istruzione, ed, infine, il Tribunale non ebbe ad effettuare la necessaria comparazione della sua situazione in Italia rispetto a quella in cui si ritroverebbe nel suo Paese una volta rimpatriato.

La censura s’appalesa siccome inammissibile, in primo luogo, poichè deduce promiscuamente vizi di legittimità – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – tra loro logicamente incompatibili – la violazione di regole di diritto presuppone la corretta ricostruzione in fatto della questione, mentre l’omesso esame di un fatto rilevante postula una manchevole ricostruzione in fatto -, quindi poichè non solo non viene, nel corpo dell’argomento critico, indicato il fatto storico non esaminato, ma soprattutto l’argomentazione svolta ripropone questioni già sollevate con il primo – inammissibile – motivo d’impugnazione.

Difatti come dianzi precisato il Collegio marciano ha puntualmente esaminata la situazione socio-politica del sud Mali ed, espressamente, precisato come, in forza delle dichiarazioni non credibili rese dal ricorrente, non si potevano nemmeno in astratto configurare le ipotesi normate ex art. 14 c.p.c., lett. a) e b).

Anche la questione circa il rispetto delle regole sulla valutazione della credibilità del racconto e la necessità di operare attività istruttoria ex officio risulta già esaminata in ordine al primo mezzo d’impugnazione, con l’ulteriore precisazione che, in presenza di narrato motivatamente ritenuto non credibile, non sorge in capo al Giudice alcun onere di svolgere attività istruttori officiosa – Cass. sez. 1 n. 10286/20, Cass. sez. 1 n. 4892/19.

Quanto infine alla lamentela afferente la mancata comparazione ai fini della protezione umanitaria, la stessa non si confronta in modo specifico con la motivazione sul punto sviluppata dal Tribunale.

Difatti il Collegio veneto, da un lato, ha precisato che in atti non si rinvengono dati fattuali lumeggianti il ricorrere di una condizione di vulnerabilità del B. oggettiva o soggettiva, e, dall’altro, che lo stesso non aveva introdotto in causa elementi lumeggianti l’espletamento in Italia di lavoro stabile ed adeguatamente retribuito.

A fronte di detta specifica motivazione il ricorrente maliano si limita ad apoditticamente lamentare la mancata valutazione della sua situazione personale e la situazione ” assai deficitaria esistente in Nigeria ” senza, all’evidenza, un effettivo confronto con quanto argomentato dal Collegio serenissimo.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il B. alla rifusione verso l’Amministrazione degli Interni delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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