Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26863 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 12/07/2016, dep.22/12/2016),  n. 26863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27361/2015 proposto da:

G.S., G.A., GI.SI.,

B.A., nella qualità di genitore esercente la potestà parentale nei

confronti della minore Gi.Au., tutti in proprio e nella

qualità di eredi di G.D. elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA G. CUBONI 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GANGEMI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI GULINO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G., SF.GI., C.G.S.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentanti e difesi dall’avvocato FRANCFSCO RUVOLO

giusta procura in calce al controricorso;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA RUSSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO GRASSO, giusta

procura in calce alla memoria difensiva;

– controricorrenti –

e contro

L.S., PA.AN., PRESIDIO OSPEDALIERO (OMISSIS),

V.P.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO di cui

al verbale di udienza dell’8/10/2015;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RICCARDO

FUZIO che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso con

le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. G.S., G.A., Gi.Si., B.A., nella qualità di genitore esercente la potestà parentale nei confronti della minore Gi.Au., tutti in proprio e nella qualità di eredi di G.G.D., hanno proposto istanza di regolamento di competenza, basata su due motivi, avverso l’ordinanza dell’8 ottobre 2010, emessa in udienza dal G.I. del Tribunale di Barcellona Pozzo, con la quale è stata disposta, ritenutane l’opportunità, la sospensione del processo civile R.G. n. 451/2015 (relativo alla domanda proposta dai predetti e volta ad ottenere la condanna dei convenuti C.G., P.G., Sf.Gi., L.S., Pa.An., V.P., Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e Ospedale (OMISSIS) al risarcimento dei danni patiti dagli attori in proprio e nella qualità di eredi di G.D. per il decesso di quest’ultimo in conseguenza dell’asserita condotta negligente posta in essere dai convenuti durante il ricovero del predetto presso l’Ospedale (OMISSIS)) fino alla definizione del processo penale n. 4333/12 RGNR pendente nei confronti dei “sanitari convenuti al fine di accertare la loro responsabilità”.

2. All’istanza di regolamento di competenza hanno resistito, con “controricorso”, C.G., P.G. e Sf.Gi. nonchè, con “memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.”, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il P.M. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

4. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione art. 295 c.p.c., e art. 75 c.p.p., comma 3, e art. 652 c.p.p.. Assenza dei requisiti di legge per disporre la sospensione necessaria del processo: omesso esame dei fatti e degli atti di causa”, i ricorrenti deducono la violazione delle norme appena indicate, sostenendo che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nella sua novellata formulazione ed alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo, non vi sarebbe più spazio per una discrezionale facoltà di sospensione del processo civile al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. Evidenziano in particolare i ricorrenti che non sussisterebbero le condizioni che consentirebbero la sospensione del processo civile di danno ai sensi dell’art. 652 c.p.p., e cioè: 1) la preventiva costituzione della parte civile nel processo penale rispetto all’esercizio dell’azione civile ex art. 75 c.p.p., 2) l’esercizio dell’azione civile ex art. 75 c.p.p., dopo la sentenza penale di condanna. Precisano altresì i ricorrenti che l’azione civile è stata proposta il 13 marzo 2015 e, quindi, prima dello svolgimento della prima udienza dibattimentale del processo penale (tenutasi il 27 ottobre 2015) e che nessuno degli attori si è costituito parte civile nel processo penale a carico dei convenuti.

5. Con il secondo motivo, rubricato “Pronuncia errata e resa in violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Violazione del principio di autonomia dei giudizi, esclusione di un potere discrezionale del Giudice di sospendere il processo in assenza dei requisiti fissati dalla legge”, i ricorrenti sostengono che, al di fuori delle due ipotesi già ricordate, ferma restando l’insussistenza di un potere discrezionale del giudice di disporre la sospensione del processo, sussiste un potere “residuale” di disporre la sospensione del processo, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sta per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile”, e precisano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “per rendere dipendente la decisione dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale”.

Ad avviso dei ricorrenti, nel caso all’esame non solo non ricorrerebbero i requisiti di legge sopra ricordati per disporre la sospensione necessaria del giudizio ma non si ravviserebbe neppure l’esistenza di una pregiudiziale logico-giuridica tra i fatti posti alla base del processo civile e quelli oggetto del processo penale. Assumono, infine, i ricorrenti che, nel caso all’esame, il Tribunale avrebbe violato le norme della Costituzione indicate nella rubrica del mezzo in parola, in quanto, disponendo la sospensione necessaria dl processo in assenza dei requisiti fissati dalla legge, avrebbe “emesso un provvedimento che si concretizza in una sperequazione tra il diritto degli attori ad ottenere il chiesto risarcimento e quello dei convenuti ad ottenere un processo imparziale”.

6. Il ricorso proposto, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti C., P. e Sf., è ammissibile, non rilevando che nel provvedimento impugnato non sia richiamato espressamente l’art. 295 c.p.c., alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.; dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege (Cass., ord., sez. un., 1/10/2003, n. 14670; Cass., ord., 15/03/2006, n. 5767; Cass., ord., 25/11/2010, n. 23906; Cass., ord., 26/06/2013, n. 16198).

7. Il ricorso è inoltre tempestivo anche nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e va, pertanto, disattesa l’eccezione dalla stessa proposta di inammissibilità del ricorso per intempestività, dovendosi far riferimento, per il notificante alla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario (nella specie avvenuta il 5 novembre 2015), in applicazione del principio già affermato da questa Corte e secondo cui, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del D.P.R 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso (Cass. 25/02/2015, n. 3755), ipotesi quest’ultima non ricorrente nel caso all’esame.

8. I motivi del ricorso, che ben possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Nella specie trattasi di sospensione ritenuta dal G.I. “opportuna”, non consentita dal nostro ordinamento, evidenziandosi che non rileva che nell’atto di citazione si faccia riferimento ad attività in sede penale e che un “familiare” del defunto, soggetto diverso dagli attori del giudizio civile e attuali ricorrenti, si sia costituito parte civile.

Come pure rilevato dal P.G., è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di rapporto tra giudizi civili e penali, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c., o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p..

Va quindi riaffermato il principio secondo cui nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.c., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di P.C. nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass., ord., 12/06/2006, n. 13544; Cass., ord., ord., 18/07/2013, n. 17608 in motivazione; Cass., ord., Cass. 13/03/2009, n. 6185).

9. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va accolto e va disposta la prosecuzione del giudizio.

10. Spese al definitivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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