Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26863 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 8,

presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA ORAZIO, che lo rappresenta

e difende,giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DELTA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

– intimata –

Nonchè da:

DELTA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati

GIAMMARIA FRANCESCO e SERRANI TIZIANA, che la rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 8,

presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA ORAZIO, che lo rappresenta

e difende,giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5646/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2008 r.g.n. 919/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato CASTELLANA ORAZIO;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, chiamata a giudicare sull’appello principale proposto da G.C. nei confronti della soc. Delta Assicurazioni spa il liquidazione coatta amministrativa, nonchè sull’appello incidentale proposto da quest’ultima nei confronti del G., avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 23 novembre 1999, con sentenza non definitiva del 22 novembre 2001 rigettava l’appello incidentale.

1.2. Con la sentenza definitiva n. 5646/2007, depositata l’11 novembre 2008, il Giudice di secondo grado accoglieva, in parte, la sola impugnazione principale e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la natura subordinata di tipo dirigenziale del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la suddetta società dal 1 luglio 1991 al 30 aprile 1993. Rigettava nel resto, confermando la sentenza del Tribunale.

2. Il giudizio traeva origine dal ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla Delta Assicurazioni, rispetto al G., per il pagamento della somma di L. 22.150.000, in parte relativa ad un prestito, in parte relativa a somme percepite anticipatamente e concernenti un periodo non lavorato. Emesso il decreto ingiuntivo, il G. proponeva opposizione, deducendo la non spettanza delle somme dovute.

Con domanda riconvenzionale, lo stesso chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo dirigenziale nel periodo in cui aveva lavorato come consulente per la Delta e l’illegittimità del licenziamento orale.

2.1. Il Tribunale di Roma rigettava sia l’opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma il G., prospettando quattro motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un unico motivo, la società Delta Assicurazione spa, in liquidazione coatta amministrativa.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi, poichè entrambi censurano la medesima sentenza.

2. Il primo ed il secondo motivo d’impugnazione censurano la statuizione della sentenza d’appello relativa alla non ritenuta illegittimità del licenziamento verbale del G..

2.1. Con il primo, il ricorrente prospetta vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce in proposito che il giudice d’appello ha ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato, ma non ha fatto discendere da ciò la sussistenza di un licenziamento illegittimo del G..

Ed infatti, così qualificato il rapporto di lavoro, non poteva essere ritenuta legittima la comunicazione di cessazione dello stesso da parte della società Delta, al quale era seguito l’allontanamento del ricorrente, in quanto la stessa aveva come presupposto che si fosse in presenza di un rapporto di consulenza, venuto meno, ex lege, per la declaratoria dello stato di liquidazione della citata società. Peraltro, l’art. 30 del CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione, stabilisce che in caso di risoluzione del contratto la parte recedente deve darne forma scritta.

La Corte d’Appello avrebbe, dunque, omesso di prendere in esame le risultanze processuali e avrebbe ammesso solo in parte, immotivatamente, le richieste istruttorie.

2.2. Con il secondo, è dedotto il vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare con riguardo all’art. 30 del citato CCNL, che prevede la comunicazione per iscritto del recesso.

Con il quesito di diritto è chiesto alla Corte se detta disposizione vieti il recesso unilaterale senza la forma scritta e se sia ammissibile una cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale per mero allontanamento del dirigente.

3. I suddetti motivi di impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Innanzitutto, va osservato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sentenza n. 6288 del 2011).

La Corte d’Appello, con motivazione congrua ed esente da vizi, afferma che è emerso che dopo che la società Delta era stata messa in stato di liquidazione, il G. aveva avuto un colloquio con il Commissario liquidatore prendendo atto della situazione. Lo stesso, quindi, si era allontanato dall’azienda e non si era più fatto vedere.

Assume la Corte d’Appello che manca totalmente la prova in ordine ad uno specifico atto di licenziamento orale posto in essere dal Commissario liquidatore o da altri e pertanto la domanda di accertamento della sussistenza di un licenziamento orale non poteva essere accolta.

Si può rilevare, dunque, come i motivi di impugnazione, nei quali si intersecano profili di fatto e di diritto, tendono ad un riesame delle risultanze istruttorie, che esula dal giudizio di legittimità, senza dedurre in ordine alla prova del prospettato intervenuto licenziamento verbale e in ordine alla decisività dei mezzi di prova di cui si chiedeva l’ammissione (profilo, peraltro non censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base, ovvero che si tratti di un documento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione, e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass., sentenza n. 14304 del 2005).

Nè dunque, può trovare applicazione l’art. 30 del CCNL citato, invocato dal ricorrente proprio sul presupposto dell’intervento di un licenziamento verbale.

4. Con il terzo ed il quarto motivo d’impugnazione, il G., da un lato prospetta il vizio di motivazione, dall’altro quello di violazione di legge.

Con il primo, censura la statuizione con la quale il giudice di appello ha rigettato la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, assumendo che la motivazione sarebbe carente ed insufficiente in ordine alla circostanza della prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato anche per il mese di aprile ed alla conseguenza della mancata percezione degli emolumenti da parte del G. in detto periodo, emolumenti oggetto di ripetizione da parte della Delta.

Con il secondo, assume che sussisterebbe la violazione dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 36 Cost., precisata nei seguenti quesiti di diritto:

se, acclarata la natura fittizia di un contratto di consulenza che dissimuli un contratto di lavoro subordinato dirigenziale che perduri successivamente alla scadenza del predetto contratto di consulenza, spetta al dirigente/lavoratore, ai sensi dell’art. 2123 c.c. e all’art. 36 Cost., il diritto alla retribuzione anche per il periodo successivo a detta scadenza;

se, di conseguenza, debba essere revocato il decreto ingiuntivo emesso per la ripetizione di somme pagate in dipendenza di un contratto di consulenza di cui è stata accertata la nullità o l’inefficacia per essere intervenuto un rapporto di lavoro subordinato.

5. Anche i suddetti motivi di impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

5.1. Gli stessi non sono fondati.

5.2. Nel richiamare la sopra citata giurisprudenza di legittimità si rileva che le doglianze sono generiche ed attengono a circostanze di fatto e di diritto che non risultano essere state allegate e provate sin dal primo grado di giudizio e non sono conferenti in ragione delle motivazioni con le quali, nella sentenza impugnata, il giudice ha esaminato la regolamentazione del trattamento economico del G..

La Corte d’Appello, infatti, con motivazione congrua ed esente da vizi, ha ritenuto che parte della somma oggetto del decreto ingiuntivo atteneva ad anticipi in relazione a periodi in cui non si era svolto alcun rapporto di lavoro e pertanto non era possibile dubitare della spettanza di dette somme alla Delta, non potendosi, altresì, procedere a compensazione, essendo del tutta incerta l’entità del quantum spettante al G., anche tenuto conto che dal dovuto in relazione all’accertamento della natura subordinata del rapporto dovranno essere defalcate le somme percette in relazione al contratto di consulenza. Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione di legge in mancanza del presupposto di fatto.

6. Pertanto il ricorso principale deve essere rigettato.

7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società Delta prospetta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura subordinata del rapporto di lavoro tra la Delta e il G. dal 1 luglio 1991 al 30 aprile 1993.

Deduce il ricorrente incidentale che la Corte d’Appello, disattendendo la volontà dei contraenti, non avrebbe considerato l’accordo scritto che aveva, preventivamente, determinato il rapporto di lavoro quale consulenza. Avrebbe tenuto in conto solo parziale gli elementi probatori acquisiti al giudizio (quali le testimonianze sull’assenza di vincolo di orario e di controllo sulla gestione dell’attività, nonchè di potere gerarchico), avrebbe attribuito rilievo preminente ad elementi non provati (quali il vincolo di orario) irrilevanti in quanto insufficienti a configurare la natura subordinata del rapporto.

7.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Fermo quanto già sopra affermato circa la deducibilità del vizio di motivazione, si osserva che ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (Cass., sentenza n. 17145 del 2006).

Nella specie, la Corte d’Appello con un’articolata, logica e congruente motivazione ha statuito che, in ragione delle risultanze istruttorie, specificamente richiamate e valutate (dichiarazioni rese dal teste C., documenti di provenienza aziendale), tenuto conto dell’art. 4 del CCNL dei dirigenti delle imprese assicurative, non poteva dubitarsi della riconducibilità del rapporto di lavoro allo schema di cui all’art. 2094 c.c. e della natura dirigenziale del rapporto stante i poteri attribuiti ed esercitati dal G..

Le doglianze della ricorrente incidentale si traducono, quindi, in un riesame delle risultanze istruttorie che esula dal giudizio di legittimità.

7.2. Pertanto il ricorso incidentale deve essere rigettato.

7. In ragione della reciproca soccombenza le spese di giudizio sono compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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