Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26862 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26862 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 31867-2007 proposto da:
FAVASULI SALVATORE FVSSVT46A05H959U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MACEDONIA 33, presso lo
studio dell’avvocato CALLEA ANDREA GIOVANNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO LUCIANO;
– ricorrente 2013
2206

contro

BATTAGLIA GIUSEPPA, SCARAMOZZINO ANTONINO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1301/2006 del TRIBUNALE di
REGGIO CALABRIA, depositata il 03/11/2006;

Data pubblicazione: 29/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per reintegra nel possesso depositato il 18-9-1991 presso la Pretura di Reggio Calabria,
sezione distaccata di Melito Porto Salvo, Giuseppe Favasuli, premesso di aver acquistato dai
germani Giunta, eredi di Caterina Falduto e di Maria Falduto, un fabbricato adibito a civile

abitazione era possibile accedere, oltre che dall’ingresso principale, anche dalla parte posteriore
attraverso un cortile posto tra la predetta abitazione e quella dirimpetto, appartenente a Giuseppa
Battaglia, pure acquistata da uno dei germani Falduto; il ricorrente, premesso altresì che i suoi
danti causa si erano sempre serviti di detto cortile per accedere alla abitazione da lui acquistata sin
dalla sua realizzazione, esponeva di averne fatto uso fino al 13-8-1991, allorché gli venne impedito
dalla Battaglia che, per tramite il figlio Antonino Scaramozzino, aveva chiuso completamente
l’ingresso al cortile mediante l’installazione di una catena munita di lucchetto posta da fabbricato
a fabbricato e sorretta da quattro paletti in ferro infissi sul terreno; il Favasuli chiedeva pertanto
ordinarsi alla Battaglia quale autrice morale ed allo Scaramozzino quale autore materiale di essere
reintegrato nell’esercizio della servitù di passaggio su detta era cortilizia e nel pieno godimento di
esso, con ogni provvedimento consequenziale.

Si costituivano in giudizio la Battaglia e lo Scaramozzino chiedendo il rigetto del ricorso e
formulando domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni morali loro derivati
dalla domanda del Favasuli.

Il Pretore adito con sentenza del 20-12-1993 dichiarava il possesso in capo al Favasuli della servitù
di passaggio pedonale attraverso la corte retrostante il fabbricato di sua proprietà, dichiarando in
relazione alla domanda ad esso relativa la cessazione della materia del contendere, rigettava la
domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio carrabile e di godimento dello stesso

abitazione sito in Chorio di San Lorenzo (RC) con atto del 23-1-1991, assumeva che a detta

cortile, dichiarava inammissibile la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e
rigettava la domanda riconvenzionale di condanna del Favasuli al risarcimento dei danni morali
cagionata agli esponenti con la proposizione del ricorso.

Proposto gravame da parte del Favasuli cui resistevano la Battaglia e lo Scaramozzino il Tribunale

Per la cassazione di tale sentenza il Favasuli ha proposto un ricorso basato su quattro motivi;
nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 369 primo comma n. 4 c.p.c., premesso di aver sempre dedotto, sia nel giudizio di
primo grado che in quello di secondo grado, di essere stato spogliato del possesso e del godimento
1

dell’intera area cortilizia, da sempre utilizzata nella sua interezza per l’accesso ai fabbricati e per
fini diversi sia dal Favasuli e dai suoi danti causa che dalla Battaglia, e di avere richiesto quindi la
reintegra nel possesso di tutto il suddetto cortile, assume che la sentenza impugnata ha ritenuto
erroneamente che la tutela richiesta fosse limitata all’andito insistente sulla particella 542,
violando così il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il secondo motivo il Favasuli, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 705 c.p.c. e
1140 c.c., censura la sentenza impugnata per aver affermato che preliminare alla tutela del
possesso richiesta dall’esponente era la verifica che l’oggetto della situazione possessoria fosse
effettivamente l’andito incidente sulla particella 542, incontestabilmente destinato sin dall’origine
a servizio comune dei fabbricati che vi si affacciano, o se tale possesso fosse quello esercitato su di
una porzione di pertinenza esclusiva altrui; infatti in tal modo si è dato rilievo preminente
all’accertamento della proprietà dell’area cortilizia suddetta in violazione della lettera e dello
2

di Reggio Calabria con sentenza del 3-11-2006 ha rigettato l’impugnazione.

scopo dell’art. 705 c.p.c., che vieta l’introduzione di questioni di natura petitoria nel giudizio
possessorio, delle quali si può tenere conto solo “ad colorandam possessionem”.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1470 e 1362
c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione, rileva che, anche qualora fosse stato rilevante, ai

titoli di proprietà in capo alla Battaglia su tutto o su parte dello spazio libero interposto tra i due
fabbricati, il Tribunale, nel valorizzare il rogito n. 1258/818 prodotto da quest’ultima, laddove
faceva riferimento all’esistenza di

“privilegio, servitù, attinenza, pertinenza…”,

trasferite

unitamente alla proprietà della particella 541, ha attribuito erroneamente efficacia traslativa ad
una mera clausola di stile.

Con il quarto motivo il Favasuli denuncia manifesta illogicità e/o contraddittorietà della
motivazione laddove il Tribunale, dopo aver affermato che le prove acquisite in primo grado
consentivano di ritenere acccertato che sia i Battaglia che il Favasuli avevano utilizzato uno spazio
esistente tra i due corpi di fabbrica di cui erano rispettivamente proprietari liberamente e per fini
diversi, ha poi escluso che fosse stato provato che l’esponente, e prima di lui i suoi danti causa,
avessero esercitato un possesso indiscriminato su tutta l’area, ben al di là della porzione
attualmente accessibile a piedi.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il Tribunale, premesso che il Favasuli aveva sostenuto sin dalla fase cautelare di aver avuto il
possesso di una servitù di passaggio senza limiti ed anche con mezzi meccanici sull’andito
retrostante il proprio fabbricato contraddistinto dalla particella n. 542 del foglio 37 del relativo
catasto a far data dal gennaio 1991, essendo stata tale area cortilizia destinata

“ah origine”

dall’unico proprietario dei due fondi attualmente di proprietà delle parti in causa al servizio degli
3

fini della pronuncia sulle domande possessorie proposte dal Favasuli, l’accertamento di eventuali

stessi, ha rilevato che sulla base dei fotogrammi in atti e degli accertamenti disposti nel giudizio di
secondo grado l’andito in questione, pari a m. 4,30 circa, si trovava al confine tra il fronte
principale del fabbricato Battaglia (particella 541) e la parte retrostante del fabbricato Favasuli
(particella 554); ha poi aggiunto come elemento incontestato che nell’agosto 1991 gli appellati

una catena con paletti, originariamente intercludendo anche l’accesso pedonale all’andito, e
successivamente, in corso di causa, riducendo detta interclusione in modo da consentire il
passaggio pedonale.

Il giudice di appello, a tal punto, sulla base delle prove espletate in primo grado ha rilevato che
effettivamente le parti in causa avevano utilizzato uno spazio esistente tra i due corpi di fabbrica
liberamente e per fini diversi (come accesso e trasporto di verdure), sebbene non era stato
altrettanto dimostrato che detto spazio fosse praticabile anche con mezzi meccanici, sussistendo
anzi la prova che tale circostanza non era materialmente possibile per la presenza di un canalone;
e d’altra parte neppure poteva ritenersi provato che, successivamente alla eliminazione del
dislivello formato dal torrentello, il passaggio avesse assunto il carattere della carrabilità, posto
che i riferiti accessi all’area cortilizia (vedi teste Maisano) con parcheggio dell’autovettura erano
stati sporadici e comunque non idonei a dimostrare che tale comportamento non fosse stato
semplicemente tollerato dalla controparte; inoltre tali dichiarazioni erano state contraddette dalla
teste Tripodi.

La sentenza impugnata ha poi affermato che dall’esame del rogito n. 32908 di repertorio era
emerso che il diritto di proprietà trasferito all’appellante dai suoi danti causa era effettivamente
comprensivo di un ‘diritto alla corte numero 542…”, ma ha aggiunto che non era altrettanto sicuro
che l’interclusione dell’andito operata dagli appellati incidesse su tale spazio comune o ricadesse,

4

avevano apposto lungo la linea d’ingresso di tale cortile, dal lato dell’ex torrentello, poi coperto,

viceversa, in tutto o in parte su di una sezione dell’andito di proprietà esclusiva della Battaglia, mai
utilizzato da terzi.

In proposito il Tribunale di Reggio Calabria ha attribuito pregnante rilievo alla CTU espletata nel
secondo grado di giudizio, che aveva concluso che lo spazio delimitato dagli appellati con paletti e

particella 541 di proprietà Battaglia (elemento quest’ultimo che trovava conforto anche nel rogito
n. 1218/1818 prodotto dai resistenti, nel quale al punto d) comma 3) si faceva riferimento alla
esistenza di “…privilegio, servitù, attinenza, pertinenza…” trasferite unitamente alla proprietà della
particella 541 del foglio 37) che nulla aveva a vedere con l’andito insistente sulla particella 542,
oggetto della tutela richiesta.

Alla luce di tali statuizioni deve escludersi fondamento a tutte le censure sollevate dal ricorrente.

Anzitutto non è rawisabile il denunciato vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
considerato che, sulla base della prospettazione del Favasuli in ordine all’invocato possesso di una
servitù di passaggio anche con mezzi meccanici su di un’area cortilizia retrostante il proprio
fabbricato e posta tra le due proprietà delle parti in causa, il giudice di appello ne ha individuato e
circoscritto le dimensioni in relazione al fatto che essa era contigua alla particella 541 di proprietà
. delle controparti; al riguardo è opportuno evidenziare che lo stesso Favasuli, nel dedurre che in
origine i due immobili di rispettiva proprietà delle parti erano stati oggetto di proprietà da parte di
un unico soggetto, ovvero Antonino Falduto, e che quindi, una volta frazionatosi l’unico fondo
originario, l’area cortilizia in questione era stata adibita al servizio dei due fabbricati (pervenuti
rispettivamente a Giuseppe Favasuli ed a Giuseppa Battaglia) per destinazione del “poter familias”
(pag. 1 del ricorso), implicitamente ha escluso il possesso di tale servitù su di un’area (ovvero
quella di cui al mappale 541) facente parte della proprietà esclusiva della Battaglia; invero soltanto
5

filo metallico rimaneva nei limiti (3 metri) dello spazio che costituiva pertinenza esclusiva della

l’andito incidente sulla particella 542 risulta incontestabilmente destinato dall’origine a servizio
comune dei fabbricati che vi si affacciano (come affermato senza specifiche censure al riguardo da
parte della sentenza impugnata, vedi pag. 5), e dunque un possesso da parte del Favasuli su di una
porzione di pertinenza esclusiva altrui, come appunto la particella 541, avrebbe dovuto essere

petitoria.

Venendo poi alla questione centrale della controversia, si osserva che il Tribunale, come esposto,
ha escluso la sussistenza sul piano probatorio di un possesso da parte del Favasuli relativo al
passaggio, oltre che pedonale, anche con mezzi meccanici relativamente all’area cortilizia
esistente tra i due fabbricati di rispettiva proprietà delle parti, procedendo al riguardo ad un
accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale non sindacabile in
questa sede, e comunque non oggetto di censure specifiche sul punto.

Del pari correttamente il giudice di appello ha accertato, all’esito della CTU espletata nel giudizio
di secondo grado, l’esistenza di uno spazio di circa 3 metri antistante il fabbricato Battaglia e
ricadente all’interno della particella 541 di proprietà sempre Battaglia nell’ambito del quale erano
stati apposti dagli appellati dei paletti ed un filo metallico, spazio dunque estraneo alla particella
542; al riguardo è appena il caso di rilevare che il richiamo della sentenza impugnata, al fine di
evidenziare la riconduzione del suddetto spazio alla particella 541 di proprietà Battaglia, al rogito
1258/818, costituisce un elemento rafforzativo di una conclusione già raggiunta sulla base della
CTU, e che comunque non risulta essere stata oggetto di specifiche contestazioni nel giudizio di
merito.

Neppure

P tundatt, il -02i13

iT>DliV511011E denunciato con quat-ba cnstivg; rvan satitt Mar^

alcuna contraddizione logic3 nell’aver affermato dapprima
6

come elemento di fatto provato

provato; in proposito, pertanto, il Tribunale non ha fatto riferimento ad alcun profilo di natura

l’utilizzazione da parte sia del Favasuli che dei Battaglia dello spazio esistente tra i due corpi di
fabbrica di rispettiva proprietà, e nell’aver escluso successivamente che il Favasuli e, prima di lui, i
suoi danti causa, avessero esercitato un possesso su tutta l’area, ovvero anche su quella di
pertinenza esclusiva della Battaglia: come invero già esposto, il Tribunale ha correttamente

Battaglia, e solo in relazione a quest’ultima ha escluso la prova di un possesso da parte del
Favasuli.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere al alcuna statuizione in ordine alle
spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna attività in questa sede.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 30-10-2013

Il Consigliere estensore

distinto dall’area pacificamente utilizzata dalle parti in causa quella di pertinenza del fabbricato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA