Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26862 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7997-2016 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA,

26, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA RONDELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO BAGIANTI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

25, presso lo studio dell’avvocato PAOLO LONGO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA CONVERSANO giusta procura a margine

della memoria difensiva;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Lucio Capasso

che conclude chiedendo rigettarsi, per infondatezza, in proposto

ricorso;

avverso l’ordinanza n. 1988/2016 del TRIBUNALE di TERNI, depositata

il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Suprema di Cassazione:

Ritenuto che:

– il Tribunale di Terni, con ordinanza del 24.2.2016, ha dichiarato la litispendenza tra il procedimento ivi pendente tra A.M. e B.G. (avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali) e il procedimento precedentemente instaurato tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Perugia e relativo al medesimo oggetto, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 39 c.p.c.;

– avverso la detta ordinanza A.M. ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;

– resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. B.G.;

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c.;

Atteso che:

– il Tribunale di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Terni con ordinanza in data 9.2.2016;

– nel frattempo veniva istaurato altro autonomo procedimento dinanzi al Tribunale di Terni tra le medesime parti e in relazione al medesimo oggetto;

– il Tribunale di Terni ha dichiarato la litispendenza con ordinanza adottata il 24.2.2016, quando pendevano ancora i termini per la riassunzione della prima causa dinanzi sè stesso;

– la questione relativa alla sussistenza della litispendenza – secondo la giurisprudenza di questa Corte – deve esser decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l’eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall’art. 372 c.p.c. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d’ufficio, quale quella della litispendenza (Sez. 3, Sentenza n. 3340 del 07/03/2001, Rv. 544520; Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 23/01/2006, Rv. 588103);

– dagli atti prodotti in giudizio risulta che, con comparsa notificata il 6.5.2016, B.G. ha riassunto dinanzi al Tribunale di Terni il primo giudizio in ordine al quale il Tribunale di Perugia si era dichiarato incompetente;

– a seguito della riassunzione, la litispendenza è venuta meno e pendono attualmente dinanzi allo stesso giudice (Tribunale di Terni) più procedimenti relativi alla stessa causa, che vanno riuniti ai sensi dell’art. 273 c.p.c.;

– l’istanza di regolamento va pertanto accolta;

– le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Terni nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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