Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26861 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 22/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19235 – 2015 R.G. proposto da:

D.T.M.R. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata

in Napoli, al corso A. Lucci, n. 137, presso lo studio dell’avvocato

Vincenzo Riccardi che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Clementina Di Rosa la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 10.11.2014/29.1.2015 della corte d’appello di

Roma, assunto nel procedimento iscritto al n. 52.070/2011 R.V.G..

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21

ottobre 2016 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania depositato il 22.1.1992 – unitamente al quale era depositata istanza di fissazione di udienza – D.T.M.R. instava per la declaratoria del silenzio serbato dal comune di Napoli in ordine alla corresponsione di adeguamenti ed arretrati stipendiali.

Depositate in data 9.1.2009 istanze di prelievo ed ulteriori solleciti ai fini della risoluzione del giudizio, l’adito t.a.r. definiva la lite con sentenza n. 21980 del 28.10.2010.Con ricorso alla corte d’appello di Roma depositato in data 15.3.2011 D.T.M.R. si doleva per l’irragionevole durata del summenzionato giudizio.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con Decreto dei 10 novembre 2014/29 gennaio 2015 la corte d’appello di Roma rigettava la domanda e compensava le spese.

Dava atto la corte che nel giudizio “presupposto” “l’unica istanza di prelievo risulta presentata in realtà da molteplici altri ricorrenti nel medesimo giudizio ma, per di più, soltanto tra il 4.12.2008 ed il 12.1.2009” (così decreto impugnato, pag. 1).Dava atto altresì che “il procedimento “presupposto” era ancora pendente alla data del deposito del ricorso introduttivo” (così decreto impugnato, pag. 2).

Esplicitava quindi che, pur a prescindere dal mancato deposito dell’istanza di prelievo da parte della ricorrente, la domanda di equa riparazione sarebbe stata procedibile esclusivamente per il periodo successivo alla proposizione delle medesime istanze di prelievo; che, in questi termini, a far data dal deposito delle istanze di prelievo e sino alla data di deposito del ricorso per equa riparazione, il giudizio “presupposto” si era protratto per meno di due anni e sei mesi, sicchè non aveva avuto una durata irragionevole.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di sette motivi D.T.M.R.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’ “allegato 4” del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che, qualora l’istanza di prelievo, siccome avvenuto nel caso di specie, sia stata proposta antecedentemente al 16.9.2010, data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, “dovrà essere indennizzato l’intero periodo di lungaggine processuale” (così ricorso, pag. 10); che, più esattamente, la presentazione dell’istanza di prelievo rende nel caso di specie incontrovertibile il diritto all’indennizzo sia con riferimento al periodo precedente sia con riferimento al periodo successivo alla presentazione dell’istanza stessa.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’ “allegato 4” del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81 della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che, in esito alla recepita interpretazione dell’art. 54 cit., la corte di merito avrebbe dovuto in ogni caso disapplicare il medesimo predetto articolo, giacchè in contrasto, in dipendenza – appunto – della patrocinata interpretazione, sia con l’art. 6 della C.E.D.U. sia con la L. n. 89 del 2001 di diretta derivazione comunitaria.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che al cospetto di un giudizio protrattosi per diciotto anni sussiste in ogni caso la violazione delle garanzie di cui ai summenzionati articoli.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’ “allegato 4” del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che alla luce della giurisprudenza comunitaria l’istanza di prelievo deve essere considerata irrilevante nel processo amministrativo, sicchè la sua mancata presentazione non può far ricadere sul ricorrente la responsabilità per l’irragionevole durata del giudizio.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’ “allegato 4” del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale non si conforma all’elaborazione giurisprudenziale di questa corte di legittimità, segnatamente alla pronuncia n. 3740/2013, che per nulla ha ammesso che il dies a quo del processo amministrativo sia posposto alla data di presentazione dell’istanza di prelievo.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54 come modificato dall’ “allegato 4” del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale della C.E.D.U., l’interpretazione per cui il dies a quo del processo amministrativo non può esser posposto alla data di presentazione dell’istanza di prelievo è sicuramente conforme all’art. 117 Cost..

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deducono che alla stregua della documentazione prodotta la corte territoriale “avrebbe dovuto concludere che nella specie alcuna istanza di prelievo era necessaria e che la lungaggine processuale era imputabile solo ed esclusivamente all’organo giudicante” (così ricorso, pag. 32).

I motivi sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina congiunta.

In ogni caso sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Si rappresenta che nel caso di specie il giudizio “presupposto” era pendente alla data del 16.9.2010 – dì a decorrere dal quale è divenuto operativo il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, siccome modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, dell’allegato 4, – atteso che la sentenza che lo ha definito, è sopraggiunta in data 28.10.2010.

Conseguentemente la presentazione nel giudizio “presupposto” dell’istanza di prelievo senza dubbio condizionava e condiziona l’utile proposizione della domanda di equa riparazione sia con riferimento al periodo decorso successivamente sia con riferimento al periodo decorso antecedentemente alla presentazione della medesima istanza di prelievo (cfr. Cass. 15.2.2013, n. 3740, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, dell’allegato 4, nei giudizi pendenti alla data del 16.9.2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima).

Su tale scorta si rileva quanto segue.

In primo luogo, in relazione all’assunto della corte d’appello, secondo cui la D.T. non avrebbe presentato istanza di prelievo, che questa Corte spiega che, in tema di irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo rende proponibile la domanda di equa riparazione, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54 (convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133), anche se presentata dalla controparte di chi agisce per l’indennizzo (cfr. Cass. 19.10.2015, n. 21140). A fortiori, pertanto, la domanda di equa riparazione è proponibile, qualora l’istanza di prelievo sia stata proposta, siccome nella fattispecie, “da molteplici altri ricorrenti nel medesimo giudizio” (così decreto impugnato, pag. 1).

In secondo luogo che, contrariamente all’assunto della corte di merito, questa Corte di legittimità spiega che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo, anche quando condiziona “ratione temporis” la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza (cfr. Cass. 1.7.2016, n. 13554).

Di conseguenza il computo della durata del giudizio “presupposto” ed il riscontro della sua eventuale irragionevole protrazione non erano da operare a decorrere dal dì di deposito dell’istanza di prelievo, ossia nel caso de quo a far data, al più presto, dal 4.12.2008 ovvero, al più tardi, dal 12.1.2009, ma dal dì di deposito dell’iniziale ricorso con il quale era stato adito il tribunale amministrativo regionale.

In accoglimento del ricorso il decreto dei 10.11.2014/29.1.2015 della corte d’appello di Roma va cassato con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei termini espressi, mutatis mutandis, dalla massima desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 21140 del 19.10.2015 e nei termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento n. 13554 dell’1.7.2016 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto dei 10.11.2014/29.1.2015 della corte d’appello di Roma; rinvia alla stessa corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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