Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26860 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26860 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 31160-2007 proposto da:
RUVOLO CROCEFISSA RVLCCF54A41A176L nella qualita’ di
erede del de cuius RUVOLO ANGELO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LA
2013
.

ROCCA GAETANO;
– ricorrente –

2203

contro

VESCO IGNAZIO (nato il 3/07/1912) e BLUNDA MARIA nella
qualita’

di eredi di VESCO IGNAZIO (nato il

Data pubblicazione: 29/11/2013

18/9/1901);

intimati

avverso la sentenza n. 465/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 16/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAZZACANE;
udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso,
e produce n. 4 cartoline di ritorno comprovanti la
notifica del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21-1-1993 Angelo Ruvolo conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Trapani i fratelli Ignazio Vesco e Francesca Vesco chiedendo la declaratoria di acquisto
per usucapione in proprio favore di alcuni appezzamenti di terreno siti in agro di Alcamo, intestati

della domanda deduceva che i proprietari avevano abbandonato i terreni in favore dell’esponente
che, nel corso dei decenni, aveva coltivato gli appezzamenti “animo domini” rotandone le
coltivazioni, approntando le relative spese e facendone propri i frutti.

Si costituiva in giudizio soltanto Ignazio Vesco contestando la domanda attrice, ed affermando a
sua volta che l’attore aveva detenuto alcuni appezzamenti di terreno di cui era stato chiesto
inutilmente il rendiconto; lamentava inoltre che il Ruvolo, approfittando del proprio ricovero in
ospedale, si era impossessato abusivamente della chiave di un cancello di un terreno recintato sito
in contrada Tre Santi di Alcamo, che non aveva più restituito nonostante le richieste avanzate;
chiedeva quindi in via riconvenzionale la condanna della controparte alla riconsegna dei fondi e
della detta chiave al legittimo proprietario ed al rendiconto degli spezzoni di terreno detenuti.

Il Tribunale adito con sentenza del 12-6-2001, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava
che il Ruvolo aveva usucapito i terreni indicati in citazione.

Avverso tale sentenza proponevano appello Ignazio Vesco, nato ad Alcamo il 3-7-1912, e Maria
Blunda, deducendo la loro qualità di eredi universali dell’originario convenuto Ignazio Vesco, nato
ad Alcamo il 18-9-1901; il Ruvolo resisteva alla impugnazione.

La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 16-5-2007, in riforma della sentenza appellata, ha
dichiarato che il Ruvolo aveva acquistato per usucapione ai sensi dell’ art. 1159 “bis”c.c. i terreni

i

in parte singolarmente a ciascuno dei convenuti in parte ad entrambi “pro indiviso”; a sostegno

siti in agro di Alcamo ed iscritti in catasto al foglio 49, particelle 84 e 471, ed ha rigettato per il
resto la domanda proposta dal Ruvolo.

Per la cassazione di tale sentenza Crocefissa Ruvolo nella asserita qualità di erede di Angelo Ruvolo
ha proposto un ricorso affidato a due motivi seguito successivamente da una memoria; nessuno

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la ricorrente, che non ha partecipato al giudizio di merito, ha
proposto il presente ricorso nella asserita qualità di erede di Angelo Ruvolo, senza peraltro
provare l’avvenuto decesso di quest’ultimo né allegare idonea documentazione (come ad esempio
un certificato di stato di famiglia) a sostegno della prova della suddetta qualità.

Il rilievo è decisivo in quanto, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte cui si ritiene di
aderire pienamente, il soggetto che abbia proposto impugnazione nell’asserita qualità di erede di
colui che ha partecipato al precedente grado di giudizio deve allegare la propria

“legitimatio ad

causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi,
tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione provando sia il decesso
della parte originaria, sia l’asserita qualità di erede; la mancanza di tale prova è circostanza
rilevabile d’ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità
del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, come tale, alla regolare
instaurazione del contraddittorio (Cass. 13-6-2006 n. 13685; Cass. 25-6-2010 n. 15352; Cass. 27-12011 n. 1943).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; non occorre procedere ad alcuna
pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in
questa sede.
2

dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.

Il Consigliere estensore

residente

Così deciso in Roma il 30-10-2013

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