Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2686 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 19/04/2018, dep. 30/01/2019), n.2686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25587-2014 proposto da:

A.F., A.A., A.L., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Pompeo Ugonio, 3, presso lo studio

dell’avvocato Gisella Pino, rappresentati e difesi dall’avvocato

Fausto Antonucci;

– ricorrenti –

contro

S.L., S.G., quali eredi di C.E. e

C.M. in proprio e quale erede di C.E., ex lege

domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione

e rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Di Lorenzo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 210/2014 della Corte d’appello di L’Aquila,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da L., A. e A.F. avverso la sentenza n.210/2014 della Corte d’appello de L’Aquila depositata il 26 febbraio 2014 con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dai medesimi odierni ricorrenti nei confronti della sentenza depositata il 15 novembre 2012 dal Tribunale di Chieti;

– l’appello era stato proposto nei confronti della decisione con la quale era stata dichiarata l’improponibilità dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. formulata dagli A. nei confronti del provvedimento collegiale emesso a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e contenente la condanna degli A. alla rifusione delle spese processuali a favore delle controparti E. e C.M., ricorrenti in possessorio;

– per quanto qui di interesse, la Corte territoriale aveva rilevato che l’impugnazione non era stata proposta con atto redatto secondo i criteri di cui all’art. 342 c.p.c. come innovati con il D.L. n. 83 del 2012 conv. con L. n. 134 del 2012;

– in particolare, difettava l’indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e quella delle modifiche richieste alla ricostruzione del giudice di primo grado;

– inoltre, mancava l’indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione di legge denunciata, così come l’indicazione della rilevanza delle ai fini delle decisione impugnata;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dai ricorrenti A. nei confronti di S.L. e S.G., quali eredi di C.E. e di C.M. in proprio e quale erede di C.E., con ricorso tempestivamente notificato il 13 ottobre 2014 sulla base di tre motivi, cui questi ultimi resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 645,669 septies e quater, 703, 75,39, 96,91, 92,703, c.p.c. e degli artt. 1168 e 1170 c.c. per avere i giudici successivamente aditi nelle cause possessorie e di opposizione ex art. 645 c.p.c. instaurate fra le parti, disatteso le norme invocate;

– in particolare, si contesta la legittimità della condanna alle spese di lite emessa nei confronti delle parti A., della ritenuta improponibilità dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso la ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo contenente la condanna dei medesimi A. alle spese di lite;

– inoltre, censuravano indistintamente le pronunce dei giudici in relazione alle spese di lite poste illegittimamente a carico degli A., alla richiesta e non emessa condanna ex art. 96 c.p.c., alla non rilevata incapacità di C.E., dichiarata invalida al 100%;

– in aggiunta alle disposizioni normative indicate nella c.d. rubrica del motivo di impugnazione, sono poi richiamati numerosissimi altri articoli del codice di rito, asseritamente violanti;

– con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e sono richiamati gli artt. 75 c.p.c. e ss., art. 645 c.p.c., art. 669 septies e quater c.p.c., artt. 39,51,52,53,54,158,159,160,168 bis, 174,298 c.p.c., art. 300 c.p.c. e ss., art. 137 c.p.c. e ss., art. 156 c.p.c. e ss., gli artt. 24,25 e 111 Cost. nonchè le norme C.E.D.U. e Prot.; parte ricorrente lamenta la nullità delle notifiche effettuate avanti al giudice unico per l’udienza del 20 luglio 2009 ed avanti al collegio in sede di reclamo;

– viene, altresì, fatto riferimento alle richieste di ricusazione del giudice unico dott.ssa D.D. (estranea al collegio della corte d’appello che ha pronunciato la sentenza n. 210/2014), nonchè alle decisioni assunte in altro ricorso possessorio n. 507/2007 r.g. avente ad oggetto la stessa area, contestandone le notifiche;

– con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione poichè la contestazione avrebbe riguardato non solo la condanna alle spese pronunciata dal collegio in sede di reclamo, ma anche la decisione sulle spese adottata dal giudice unico Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona nella causa r.g. n. 502/2008;

– i motivi sono tutti e tre inammissibili sotto più profili;

– in primo luogo, non censurano le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, ma ripropongono indistintamente doglianze riferite ai provvedimenti adottati dal giudice della fase interdittale, ovvero a quello adottato in quella del reclamo al collegio e, ancora, dal collegio nel sub procedimento di ricusazione del giudice monocratico;

– in secondo luogo, manca nella censura l’indispensabile riferimento all’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle numerose norme di legge asseritamente violate (cfr. Cass. 24054/2017);

– infatti, il primo e secondo motivo difettano della necessaria specificazione e non consentono, per come formulati, il superamento del vaglio di ammissibilità e, pertanto, debbono essere respinti;

– il terzo motivo appare inammissibile anche per un ulteriore profilo aggiuntivo rispetto a quanto sopra rilevato;

– posto che la motivazione dei provvedimenti adottati dopo l’11 settembre 2012 può essere, invero, censurata avanti al giudice di legittimità nei limiti ora previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed introdotti con il D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 come interpretato da questa Corte come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014), il provvedimento della corte territoriale non incorre in questo vizio poichè la sentenza indica dettagliatamente le ragioni che sorreggono l’inammissibilità dell’appello e cioè l’inosservanza dei criteri introdotti dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012; il giudice d’appello ha rilevato come l’impugnante non abbia indicato quali affermazioni giuridicamente errate sarebbero contenute nella sentenza che aveva dichiarato l’improponibilità dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ordinanza collegiale di decisione sul reclamo e contenente la condanna alle spese;

– ancora, la corte distrettuale ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale di Chieti e dato atto come a fronte di ciò l’appellante avesse svolto contestazioni fondate sul asserite violazioni di legge e deduzioni di nullità delle notifiche e contestazioni delle decisioni in tema di ricusazione, di mancata interruzione per perdita della capacità processuale di C.E., poi riproposte in questa sede di legittimità senza attaccare le rationes decidendi della sentenza impugnata;

– va perciò ribadita l’inammissibilità del motivo in esame;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta che il ricorso debba essere respinto;

– da ultimo e per completezza si precisa che con distinti punti n. 4), n. 5) e n. 6) vengono rispettivamente svolte separate richieste di manifesta nullità delle azioni e domande giudiziali proposte da C.E. perchè invalida al 100% (sub n. 4), di immediata sospensione della sentenza impugnata (sub nn. 5 e 6);

– si tratta, tuttavia, di deduzioni manifestamente irrituali ed inammissibili nel giudizio di legittimità, articolato come giudizio a critica vincolata;

– ribadito perciò l’esito negativo dei motivi e delle deduzioni sin qui vagliate, segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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