Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2686 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 25/06/2009, dep. 05/02/2010), n.2686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15414-2004 proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

BENITO PIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANGIORGIO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAULUCCI DEI CALBOLI 1, presso l’avvocato

CASTELLANI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARTINI RICHARD, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2977/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DOMENICO CALVETTA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente V.E., l’Avvocato RICHARD

MARTINI, con procura Notaio ALBERTO BARONE di COMO – Rep. n. 72424

del 19.06.09 e l’Avvocato PAOLO CASTELLANI (in sostituzione dell’Avv.

EDMONDO MARTINI, deceduto), depositata oggi, che hanno chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 5/2/99, B.M. e V.E. convenivano in giudizio V.A., rispettivamente figlio e fratello delle attrici, chiedendo la restituzione di somme illegittimamente da lui prelevate da due conti correnti bancari, formalmente cointestati il primo alla madre e ai due figli, il secondo a fratello e sorella, ma appartenenti rispettivamente alla B. e alla V..

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il V. chiedeva il rigetto delle domande delle attrici e, in via riconvenzionale, la condanna delle stesse al pagamento di somme a vario titolo, eventualmente in compensazione con quelle richieste.

Il Tribunale di Lecco, con sentenza 20/11/2001, condannava il V. a restituire alla B. la somma di L. 96.000.000 e alla V. la somma di L. 135.000.000, con rivalutazione monetaria e interessi; rigettava le riconvenzionali del convenuto.

Proponeva appello il V., chiedendo rigettarsi la domanda contro di lui proposta e accogliersi le proprie riconvenzionali (tranne la richiesta di indennizzo per l’uso di una villetta da parte della madre).

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, le appellate chiedevano rigettarsi l’appello proposto.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 8/10-4/11/2003, in parziale accoglimento dell’appello proposto riduceva la somma dovuta dal V. alla B. all’importo di L. 64.000.000 con interessi legali dal 1/6/98 ed escluse le valutazioni ed escludeva la rivalutazione monetaria della somma di L. 135.000.000, dovuta alla V..

Ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, V.A..

Resiste, con controricorso, V.E. in proprio e in qualità di erede della defunta madre B.M..

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine al rapporto con la madre, B. M. (rivendica di buoni postali fruttiferi di eredità paterna e restituzione di somme prelevate dal conto corrente cointestato a V.A., E. e B.M.).

Mentre per quanto attiene a buoni fruttiferi di eredità paterna la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, ha precisato che la quota di spettanza dell’odierno ricorrente è stata da lui percepita e che egli non ha fornito prova dell’esistenza di ulteriori buoni (irrilevante essendo una richiesta di informazioni all’ufficio postale di (OMISSIS) che gli aveva inviato lettera, prodotta in atti, con la quale si chiariva che non esistevano altri buoni fruttiferi oltre quelli già indicati), al contrario, per quanto riguarda la restituzione di somme prelevate dal conto corrente, cointestato alla B., a V.E. ed A., la motivazione della sentenza appare contraddittoria. Essa precisa che la B. non aveva vinto la presunzione di cui agli artt. 1298 e 1854 c.c. di appartenenza in egual misura ai tre cointestatari delle somme versate sul conto corrente in questione, e tuttavia condanna il V. a restituire alla madre la somma di L. 64.000.000, pari a 2/3 dell’importo sul conto corrente.

E’ vero che, in primo grado, in via subordinata, B.M. e V.E. avevano chiesto, in subordine, ove non si ritenesse vinta la presunzione di contitolarità del conto corrente, la restituzione di un terzo dell’importo a ciascuna di esse. Ma va precisato che il giudice a quo ha condannato il V. a restituire alla sola madre una somma che spettava pro quota pure alla sorella. Va per di più precisato che, come emerge dagli atti, deceduta la madre, una quota dell’importo pure spetterebbe al figlio jure hereditatis.

Va dunque accolto parzialmente, secondo quanto sopra osservato, il primo motivo del ricorso.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1854 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) riguardo alla posizione di V.E. (domanda di restituzione della quota di propria spettanza di due conti correnti, cointestati a lui e alla sorella E.: si lamenta che il giudice a quo abbia ritenuto tali conti correnti di spettanza esclusiva della sorella).

Il motivo va rigettato, siccome infondato.

Il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, ha precisato che Riguardo ad un conto corrente cointestato, a V.E. ed A., il V. ha ammesso, ancorchè nel corso di interrogatorio libero, di non aver mai fatto versamenti su di esso, e che tale dichiarazione trova comunque conferma nella documentazione prodotta, dalla quale emerge che la V. versava sul conto tutti gli introiti della sua attività lavorativa.

Risulta quindi – secondo il giudice a quo – superata la presunzione di appartenenza collegata alla cointestazione, e nessuna violazione si ravvisa dell’art. 1854 c.c..

Parimenti superata la predetta presunzione – secondo il giudice a quo – relativamente ad altro conto corrente e al deposito titoli presso la Banca Fideuram; la pronuncia impugnata richiama la deposizione “precisa e coerente” del teste Br., promotore finanziario di detta banca, il quale precisa che titoli e fondi del relativo deposito erano gestiti dalla sola V., la quale da sola aveva fornito le relative provviste e alimentato il conto formalmente comune. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice a quo non avrebbe esaminato il motivo d’appello relativo alla nullità della pronuncia di primo grado per extrapetitum (in quanto il primo giudice aveva mutato il titolo della domanda, condannando il V. al risarcimento del danno, laddove le attrici chiedevano la restituzione di somme).

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Il giudice a quo si è pronunciato al riguardo, qualificando l’azione proposta dalle attrici come di rendiconto, ed escludendo conseguentemente la rivalutazione riconosciuta dal primo giudice.

Va dunque cassata, in parziale accoglimento del primo motivo, la pronuncia impugnata, che va confermata nel resto, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra indicato, con riferimento al primo motivo di ricorso. La Corte territoriale pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA