Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2686 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 870-2014 proposto da:

C.S., B.V., R.C., G.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO N.

384, presso lo studio dell’avvocato ALDO LUCIO LANIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO CITTERIO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI E SERGIO PREDEN, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 732/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 04/06/2013 e depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri, per l’I.N.P.S., che si riporta ai

motivi del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio e non incrinata dalla memoria depositata dai ricorrenti.

2. Con sentenza del 27 giugno 2013, la Corte di appello di Torino, per quanto in questa sede rileva, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS, rigettava la domanda per il riconoscimento del diritto degli attuali ricorrenti al beneficio, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto.

3. La Corte territoriale, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, escludeva l’esposizione qualificata ultradecennale per il diritto al beneficio preteso.

4. In particolare, la Corte torinese ha enunciato compiutamente di aderire alla relazione peritale del consulente officiato in sede di gravame e di dissentire dall’elaborato peritale acquisito in primo grado, tenendo conto altresì dei rilievi critici del consulente di parte che, secondo la prospettazione difensiva, contraddicevano le conclusioni attinte dall’ausiliare.

5. Per la cassazione di tale decisione i ricorrenti in epigrafe indicati propongono ricorso affidato ad un unico motivo con il quale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

6. L’INPS ha resistito con controricorso.

7. Il ricorso è qualificabile come inammissibile per non essere riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile, ratione ternporis, come nella specie, alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012.

8. Secondo l’interpretazione resane dalle Sezioni Unite di questa Corte, da un lato è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicchè tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; e, dall’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr, Cass., SU, nn. 8053/2014; 8054/2014; 9032/2014 e successive conformi).

9. Parte ricorrente non ha, pertanto, osservato le prescrizioni imposte al fine della valida censura della decisione alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

10. In conclusione il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

11. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

12. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 Per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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