Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26858 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26858 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29701-2007 proposto da:
CSILLAGHY FILIPPO CSLFPP66A20L736R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio
dell’avvocato GENTILI AURELIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUZZARDI GAETANO;
– ricorrente contro

2013
2131

MORIN

MARCO

MRNMRC38P22L781I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,
presso lo studio dell’avvocato CONTESTABILE GIOVANNI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

•••■••

Data pubblicazione: 29/11/2013

IVANCICH GIANFRANCO;

avverso la sentenza n.

controricorrante

636/2007 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
22/10/2013

dal Consigliere Dott. CESARE

ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato AURELIO GENTILI difensore del
ricorrente che si e’ riportato agli scritti
depositati;
udito l’Avvocato GIOVANNI CONTESTABILE difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14/8/2002 Filippo Csillaghy
conveniva in giudizio le sorelle Anna e Marina
Pasqualy e Francesco Morin, figlio di quest’ultima
e destinatario di una disposizione testamentaria in

delle due convenute. L’attore chiedeva che fosse
accertato che la scrittura privata del 5/7/1984
costituiva atto di liberalità della madre a favore
delle figlie Anna e Marina.
L’attore esponeva che con il suddetto accordo le
eredi di Mario Pasqualy, ossia il coniuge Maria Da
Re, e le figlie Anna e Marina Pasqualy, si erano
divise il patrimonio ereditario attribuendo
(secondo quanto si apprende dal ricorso):
– a Maria, madre dell’attore, 1/10 di un immobile
che per l’intero era stimato in lire 8.600.000, un
diritto di abitazione su una quota di immobile, la
somma di lire 10.000.000 e una rendita vitalizia di
lire 700.000 mensili;
– ad Anna la totalità delle quote di una s.r.l.
proprietaria di diversi immobili, nonché altri
immobili per il valore complessivo di oltre un
miliardo e 802 milioni di lire;

3

suo favore, nel testamento di Maria da Re, madre

- a Marina tutto il restante compendio immobiliare
e la totalità delle azioni di una S.p.A.
proprietaria di diversi immobili, per un valore
complessivo di oltre un miliardo e 473 milioni di
lire.

sproporzione tra la minore ricchezza attribuita
alla madre e la maggiore ricchezza attribuita alle
figlie, la madre, nel dividere il patrimonio, aveva
compiuto un atto di liberalità a favore delle
figlie.
In ordine all’interesse a tale declaratoria,
deduceva che l’interesse era divenuto concreto in
conseguenza di due precedenti atti di citazione con
i quali la zia Marina, rispettivamente per sé e in
surroga della sorella Anna, essendone creditrice,
aveva chiesto la riduzione delle disposizioni
testamentarie della madre Maria Da Re (che aveva
lasciato un immobile a ciascuno dei due nipoti,
ossia allo stesso Filippo Csillaghy e a Francesco
Morin) in quanto lesive della quota ereditaria ad
essa riservata per legge; secondo Filippo Csillaghy
la zia Marina aveva già ricevuto in via dalla
comune dante causa, beni di valore ben superiore
alla sua quota di legittima.

4

Ciò premesso, assumeva che, attesa la rilevante

Marina

Paqualy,

costituendosi

eccepiva

preliminarmente la carenza di legittimazione attiva
dell’attore.
Il Tribunale di Venezia riteneva che l’accertamento
della liberalità fosse funzionale alla

legittima dall’attrice che agiva in riduzione e per
tale motivo, riteneva l’attore carente di interesse
ad azionare la pretesa in via autonoma e al di
fuori dal giudizio di riduzione.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del
25/5/2007,

decidendo sull’appello proposto da

Filippo Csillaghy rigettava l’appello confermando
la decisione secondo la quale l’attore sarebbe
carente di interesse a far accertare l’atto di
liberalità al di fuori del giudizio di riduzione.
Filippo Csillaghy ha proposto ricorso affidato ad
un unico motivo e ha depositato memoria.
Marco Morin, quale unico erede di Marina Paqualy,
già costituitosi in appello quale erede della
stessa, resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce
la violazione dell’art. 100 c.p.c. e il vizio di
motivazione sostenendo che, contrariamente a quanto

5

determinazione di quanto già ricevuto in conto di

ritenuto dal giudice di appello, doveva essere
riconosciuto il suo concreto interesse e la
concreta utilità di una pronuncia di accertamento
dell’atto di liberalità compiuto con l’accordo del
5/7/1984 perché: – i legittimari che hanno agito

suo favore dovranno imputare alla quota di
legittima anche la liberalità ricevuta una volta
accertatane la natura di atto di liberalità;
– la sentenza che accertasse la natura di atto di
liberalità della scrittura privata, una volta
passata in giudicato farebbe stato ad ogni effetto
tra le parti, eredi e aventi causa così che,
esclusa la lesione della legittima, esso ricorrente
non dovrebbe subire gli effetti pregiudizievoli
dell’azione di riduzione;

non è precluso l’accertamento dell’atto di

liberalità (risultante

ex actis,

quanto meno per

quella parte non attinente alla contestazione sulla
titolarità delle quote di una delle due società
considerate nell’atto) nel giudizio di riduzione
perché nessun elemento era emerso, in questo
giudizio, per valutare l’eventuale decadenza da
eccezioni o accertamenti incidentali o precisazione
delle domande.

6

per la riduzione delle disposizione testamentarie a

Formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis
c.p.c ora abrogato, ma applicabile
temporis,

ratione

il ricorrente chiede:

– se sussista in capo al legatario l’interesse ex
art. 100 c.p.c. a far accertare la natura di

il

de cuius

ha trasferito la proprietà di alcuni

beni al coerede che, successivamente lo abbia
convenuto in giudizio per lesione di legittima;
– se sussista in capo a detto legatario interesse
alla conservazione delle disposizioni del de cuius
e

interesse a mantenere intatto il proprio

patrimonio.
2.

Il motivo è fondato.

La sentenza (Cass. 24/6/1986 n. 4216) richiamata
dalla Corte di Appello è del tutto inconferente
rispetto alla fattispecie.
Nel richiamato precedente della sezione lavoro di
questa Corte, si affermava l’infondatezza della
questione di legittimità costituzionale – ex artt.
3 e 24 cost. – dell’art. 437 cod. proc. civ., che
non consente la proposizione in appello di nuove
eccezioni e si osservava che non sussiste disparità
di trattamento processuale, in relazione al diritto
di azione e di difesa in giudizio, tra la posizione

7

donazione indiretta dell’atto transattivo con cui

dell’attore, che non può proporre domande nuove in
appello, e la posizione del convenuto, che non può
proporre eccezioni nuove, sotto il profilo che
mentre il primo potrebbe comunque esperire la
domanda nuova in un diverso giudizio, invece il

possibilità di far valere l’eccezione, atteso che
la preclusione che in tale ultimo caso si determina
è conseguenziale alla natura dell’eccezione che ha
la funzione di ostacolare l’esercizio dell’azione
della controparte e che pertanto può manifestare i
suoi effetti unicamente nella sede in cui l’azione
medesima viene esercitata.
La motivazione della Corte di appello muove
dall’infondato presupposto per il quale, anche
accertato, in separato giudizio l’atto di
liberalità compiuto in vita a favore dell’erede,
non per questo tale accertamento potrebbe essere
opposto dal soggetto convenuto nel giudizio di
riduzione per lesione della legittima (che è
pendente) costituendo una eccezione inammissibile
in quanto tardiva.
Occorre premettere, in via generale, che non esiste
un principio generale per il quale non possa essere
fatto valere in via di azione ciò che non possa

8

secondo avrebbe irrimediabilmente perso la

essere fatto valere in altro processo in via di
eccezione per effetto di preclusioni processuali.
Ciò premesso, si deve osservare che la Corte di
appello di Venezia ha fondato la sua decisione su
un presupposto (l’inopponibilità dell’accertamento

essere considerato e comunque errato sia perché la
valutazione sull’eventuale preclusione processuale
era di competenza del giudice del diverso processo
nel quale era dedotta la lesione della legittima,
sia perché giuridicamente infondato.
Infatti nel giudizio di riduzione l’attore nel dar
prova del suo diritto, ha l’onere di sottrarre il
valore delle liberalità ricevute; ne consegue che,
intervenuto il giudicato che accerta (in tesi) la
liberalità non dichiarata da chi agisce in
riduzione, lo stesso giudicato esterno (intervenuto
tra le stesse parti) sarebbe opponibile nel
• giudizio di riduzione, posto che l’esistenza del
giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento, anche in sede di
legittimità.
Questa Corte a sezioni Unite, fin dal 2001 (Cass.
S.U. 25/5/2001 n. 226) ha affermato che siccome nel
nostro ordinamento vige il principio della

9

della liberalità in altro processo) che non doveva

rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando
invece la necessità dell’istanza di parte solo
dall’esistenza di una eventuale specifica
previsione normativa, l’esistenza di un giudicato
esterno è, al pari di quella del giudicato interno,

pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da
atti comunque prodotti nel corso del giudizio di
merito; il giudicato interno e quello esterno, non
solo hanno la medesima autorità (ex art. 2909 c.c.)
ma corrispondono entrambi all’unica finalità
rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza
delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle
decisioni, le quali non interessano soltanto le
parti in causa, risultando l’autorità del giudicato
riconosciuta non nell’interesse del singolo
soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse
pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei
limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per
l’intera comunità; il rilievo dell’esistenza di un
giudicato esterno non è subordinato ad una
tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello
stesso, i quali non subiscono i limiti di
utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente
intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro

10

rilevabile d’ufficio ed il giudice è tenuto a

allegazione può essere effettuata in ogni stato e
fase del giudizio di merito (cfr. anche Cass.
16/6/2006 n. 13916).
Né varrebbe opporre che la deduzione di un
pregresso atto di liberalità da imputare alla quota

stretto, come tale non rilevabile di ufficio: il
potere di rilevare fatti impeditivi compete
esclusivamente alla parte (e soggiace perciò alle
preclusioni previste per le attività di parte)
soltanto nei casi in cui la manifestazione della
volontà della parte sia strutturalmente prevista
quale elemento integrativo della fattispecie
difensiva

(come

nel

caso

di

eccezioni

corrispondenti alla titolarità di un’azione
costitutiva e non certo nel caso di specie, nel
quale è onere dell’attore che agisce in riduzione
indicare le donazioni ricevute da imputare alla

legittima), ovvero quando singole disposizioni
espressamente prevedano come indispensabile
l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso
ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti
modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal
materiale probatorio legittimamente acquisito
(Cass. S.U. 3/2/1998 n. 1099).

11

\,u

di legittima sarebbe oggetto di eccezione in senso

L’eccezione per la quale l’attrice che agisce in
riduzione ha ricevuto donazioni in vita da imputare
alla legittima costituisce eccezione in senso lato
e come tale il suo rilievo di ufficio non
subordinato alla specifica e tempestiva allegazione

dovendosi ritenere sufficiente che i fatti
risultino documentati “ex actis”, in quanto il
regime delle eccezioni si pone in funzione del
valore primario del processo, costituito dalla
giustizia della decisione, che resterebbe
vanificato ove anche le questioni rilevabili
d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi
di allegazione e prova previsti per le eccezioni in
senso stretto(cfr. Cass. S.U. 7/5/2013 n. 10531
Ord.).
Ne deriva l’interesse attuale, oltre che urgente,
dell’odierno ricorrente, convenuto nell’azione di
. riduzione promossa contro di lui in altro giudizio,
di fare accertare in questo giudizio (del quale
peraltro aveva infruttuosamente chiesto la riunione
a quello avente ad oggetto la domanda di riduzione)
le liberalità ricevute in vita dal soggetto che
agisce per la riduzione.

della parte ed è ammissibile anche in appello,

3.

In conclusione la sentenza impugnata ha

erroneamente applicato l’art. 100 c.p.c. ritenendo
il ricorrente privo di interesse ad accertare che
la scrittura privata 25/7/1984 costituisce atto di
liberalità in quanto l’interesse sussiste, per le

deve essere cassata con rinvio, anche per le spese
di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
della Corte di Appello di Venezia per la decisione
sul merito della domanda che la Corte di Appello di
14e:1-t
Venezia ha ritenuto di non Vdecidere.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese ad altra
sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 22/10/2013.

ragioni sovra esposte e di conseguenza la sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA