Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26858 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1445 – 2016 R.G. proposto da:

EUROEDIL s.r.l. (già s.p.a.) – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato Sabrina Dei ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cunfida, n. 20, presso

lo studio dell’avvocato Giuliano Arezzini.

– ricorrente –

contro

SAISEB LAVORI s.r.l. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via L. Settembrini, n. 30, presso lo studio dell’avvocato

Tiberio Gulluni, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c..

– resistente –

Avverso la sentenza del tribunale di Arezzo n. 1438 dei

14/17.12.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22

settembre 2016 del consigliere Dott. Abete Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso e dichiarare la competenza per territorio del

tribunale di Arezzo.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi al tribunale di Arezzo “Euroedil” s.r.l. (costituita in “A.T.I. con la ditta Liborio Mangione) esponeva che il 30.9.2008 aveva stipulato contratto per la fornitura e posa in opera di serramenti “tagliafuoco” con la “Saiseb Lavori” s.r.l.; che tal ultima società non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo.

Chiedeva ingiungersi a “Saiseb Lavori” il pagamento del dovuto.Con separati decreti in data 4.6.2009 ed in data 10.7.2009 il tribunale adito pronunciava le ingiunzioni siccome domandate.

Con distinti atti di citazione “Saiseb Lavori” proponeva opposizione.

Eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale di Arezzo e la competenza ratione loti del tribunale di Roma.

Deduceva, in particolare, che all’art. 19 del contratto si era espressamente concordato che “il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è il Foro di Roma”.

Costituitasi in entrambi i giudizi la ricorrente instava per il rigetto delle opposizioni.

Segnatamente, in ordine alla preliminare eccezione, deduceva che l’art. 19 del contratto non prefigurava in termini di esclusività la competenza del tribunale di Roma, sicchè era salva l’operatività dei fori alternativi e, quindi, del forum destinatae solutionis.

Riuniti i giudizi, con sentenza n. 1438 dei 14/17.12.2015 il tribunale di Arezzo accoglieva l’eccezione di incompetenza per territorio, annullava le opposte ingiunzioni e compensava le spese.

Esplicitava il tribunale che dal letterale testo dell’art. 19 del contratto si desumeva che le parti avevano scelto quale foro esclusivo il tribunale di Roma.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza “Euroedil” s.r.l.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Arezzo con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.”Saiseb Lavori” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’u.c. dell’art. 47 c.p.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 29 c.p.c., comma 2. Deduce che il tribunale di Arezzo ha erroneamente reputato come esclusivo il foro convenzionale di cui all’art. 19 del contratto in data 30.9.2008.

Deduce che, in considerazione del tenore letterale della clausola, è da escludere che le parti abbiano inteso pattuirlo come esclusivo; che, conseguentemente, è senz’altro operante la competenza del tribunale di Arezzo quale forum destinatae solutionis ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 3; che, invero, la sede di essa ricorrente, ove erano da adempiere l’obbligazioni rimaste insolute, è ricompresa nel circondario del tribunale di Arezzo.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Si rappresenta in primo luogo che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell’art. 29 c.p.c., comma 2, un’enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5030; Cass. 4.3.2005, n. 4757).In questi termini si evidenzia che, quantunque sia in linea di principio sufficiente che le parti specifichino che il foro convenzionale è voluto come “esclusivo”, poichè da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di negare la competenza dei fori ordinari (cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5030; Cass. 4.3.2005, n. 4757), nondimeno nel caso di specie deve opinarsi nel senso che la prefigurazione, all’art. 19 del contratto, del foro di Roma quale foro convenzionale non valga in pari tempo, in dipendenza del letterale tenore della clausola e, segnatamente, del difetto di qualsivoglia connotazione di esclusività, a caratterizzarlo quale foro esclusivo.

Si rappresenta, in secondo luogo, che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, – la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente” – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2011, n. 3989).

In questi termini vanno appieno recepiti i rilievi del P.M..

Ovvero che “l’opponente a D.I. proprio sul rilievo che si versasse in tema di foro convenzionale esclusivo non ha provveduto ad eccepire l’incompetenza per territorio sotto tutti i profili” (così conclusioni del P.M., pag. 5), cosicchè, – una volta esclusa la sussistenza del foro convenzionale esclusivo, la competenza per territorio in favore dell’adito Tribunale di Arezzo deve essere riconosciuta in applicazione dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c.” (così conclusioni del P.M., pag. 5).

In accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata la sentenza del tribunale di Arezzo n. 1438 dei 14/17.12.2015 e va, conseguentemente, dichiarata la competenza ratione loti dello stesso tribunale di Arezzo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente s.r.l. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza del tribunale di Arezzo n. 1438 dei 14/17.12.2015; dichiara la competenza per territorio del tribunale di Arezzo, dinanzi al quale rimette nel termine di legge le parti anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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