Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26858 del 04/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 04/10/2021), n.26858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28929 – 2020 R.G. proposto da:

P.A., – c.f. (OMISSIS), – rappresentato e difeso

disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Ermanno Simeone e dall’avvocato

Alessia Fantin, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via XX

Settembre, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Federica Sandulli.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS), – in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli dei

25.2/20.3.2020, R.G. 2912/19;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 16 aprile 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Napoli del 18.9.2019 P.A. si doleva per l’irragionevole durata del fallimento della “(OMISSIS)” s.p.a., fallimento dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza dei (OMISSIS) ed al cui passivo era stato ammesso per il credito di Lire 27.064.224.

Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 22.10.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero il pagamento della somma di Euro 1.053,77.

Esplicitava il consigliere designato che il ricorrente aveva conseguito entro il termine di ragionevole durata della procedura fallimentare “presupposta” la somma di Euro 12.544,47 dal Fondo di Garanzia istituito presso l’I.N.P.S.; ed aveva altresì conseguito in esecuzione del progetto di ripartizione parziale del 20.12.2007 l’ulteriore importo di Euro 379,27, sicché l’indennizzo non poteva eccedere l’ammontare del suo residuo credito, pari ad Euro 1.053,77.

3. P.A. proponeva opposizione ex L. n. 89 del 2001. Non si costituiva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto dei 25.2/20.3.2020 la Corte di Napoli rigettava l’opposizione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso P.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6C.E.D.U., par. 1, e art. 13C.E.D.U., della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 2 quinquies, e art. 2 bis, commi 2 e 3.

Deduce che, in sede di determinazione del valore della controversia, ai fini di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, deve farsi riferimento all’art. 10 c.p.c., sicché non hanno rilievo i pagamenti eventualmente ottenuti dal creditore nel corso della procedura fallimentare.

Deduce che parimenti il parametro del “diritto accertato dal giudice”, laddove inferiore al valore della domanda, deve riflettere il quantum del credito accertato in sede di verifica del passivo fallimentare.

8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

9. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

10. Il ricorso è dunque da rigettare.

11. Non sussistono gli errores in iudicando denunciati.

12. Senza dubbio l’indennizzo per la durata irragionevole del processo non deve essere superiore al danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare; ne consegue che è legittima l’applicazione di un moltiplicatore annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo standard giurisprudenziale (cfr. Cass. (ord.) 14.1.2020, n. 461; Cass. 2.11.2015, n. 22385).

13. In pari tempo, con specifico riferimento alla previsione dell’art. 2 bis, comma 3 (“la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”), della L. n. 89 del 2001, appieno è da condividere l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Napoli.

14. In questi termini, allorché il giudizio “presupposto” è una procedura fallimentare, segnatamente ai fini della determinazione dell’ammontare del diritto accertato dal giudice (il cui valore l’indennizzo non può superare), occorre tener conto del quantum del credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata. E, onde evitare che l’indennizzo risulti superiore al danno, occorre, ulteriormente, tener conto dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura fallimentare.

15. Ineccepibilmente quindi, con specifico riferimento al primo profilo, di già il consigliere designato aveva assunto che si dovesse tener conto degli importi conseguiti dal creditore – ricorrente in questa sede – entro il termine di ragionevole durata del fallimento della “(OMISSIS)” s.p.a..

Del resto, non si ha diritto ad alcun indennizzo con riferimento al periodo di ragionevole durata, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza.

Ineccepibilmente quindi la Corte di Napoli ha specificato che, in ordine alle pretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata, “non è configurabile un pregiudizio per l’irragionevole durata della procedura fallimentare” (così decreto impugnato, pag. 4).

16. D’altra parte, la procedura fallimentare è al contempo un processo di cognizione (L. Fall., artt. 92 – 103) ed un processo di esecuzione (L. Fall., artt. 104 – 109); cosicché il riferimento, operato dal ricorrente nei passaggi finali del motivo di ricorso, all’opposizione all’esecuzione non è pertinente, siccome l’opposizione all’esecuzione è viceversa un giudizio di cognizione strutturalmente autonomo rispetto all’esecuzione ancorché all’esecuzione funzionalmente correlato.

17. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il medesimo D.P.R., art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, P.A., a rimborsare al controricorrente, Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021

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