Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26857 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23149/2015 R.G. proposto da:

GIESSE INVESTMENT s.r.l. – c.f. 03766040269 – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

Via G. L. Lagrange, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Pietro

Golisano che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

e

AZIENDA ULSS (OMISSIS) VENEZIANA – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via G. Nicotera, n. 31, presso lo studio

dell’avvocato professor Andrea Zoppini che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Sandro Trevisanato ed all’avvocato

Pierluigi Vedova la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

contro

SAP PROJECT s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via delle Quattro Fontane, n. 22, presso lo studio dell’avvocato

Daniele Vecchi, dell’avvocato Alessandro Giuliani e dell’avvocato

Stefano Belleggia che congiuntamente e disgiuntamente la

rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla

memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

avverso l’ordinanza assunta dal giudice del tribunale di Venezia in

data 24.7.2015 nell’ambito del procedimento iscritto al n. 8157/2014

R.G.;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 22

settembre 2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 29.9.2014 “Giesse Investment” s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Venezia la “ULSS (OMISSIS) Veneziana”.

Deduceva che con contratto preliminare del 13.12.2007 la convenuta si era obbligata ad alienarle ed essa attrice si era obbligata ad acquistare il complesso immobiliare denominato “(OMISSIS)”; che nondimeno la convenuta non aveva inteso far luogo alla stipula del definitivo.

Chiedeva, tra l’altro, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c., atta a trasferirle la proprietà del complesso.

Resisteva la “ULSS (OMISSIS) Veneziana”.

Con comparsa depositata in data 11.12.2014 spiegava volontario intervento la “Sap Project” s.r.l..

Deduceva che con delibera n. 115 del 21.1.2014 la convenuta aveva revocato l’aggiudicazione in precedenza disposta in favore dell’attrice ed aveva contestualmente assegnato ad essa interveniente il complesso immobiliare.

Chiedeva quindi che l’adito giudice accertasse l’obbligo della convenuta di far luogo in suo favore al trasferimento del complesso “(OMISSIS)”.

Successivamente, con Delib. 30 dicembre 2014, n. 3161, la “ULSS (OMISSIS) Veneziana” annullava la revoca dell’aggiudicazione disposta in favore della “Giesse Investment” e l’assegnazione alla “Sap Project” di cui alla Delib. n. 115 del 2014 e con Delib. n. 3162, parimenti del 30 dicembre 2014, si determinava per la definizione in via transattiva di ogni vertenza con “Giesse”, tant’è che con atto per notar Chiaruttini tal ultima società e la “ULSS (OMISSIS) Veneziana” siglavano transazione mercè la quale la proprietà del complesso immobiliare veniva trasferita alla medesima “Giesse”.

Indi, in virtù del siglato accordo transattivo “Giesse Investment” e “ULSS (OMISSIS) Veneziana” depositavano in data 18.3.2015 istanza congiunta volta a conseguire, nel giudizio ex art. 2932 c.c., dalla prima intrapreso, dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

“Sap Project”, dal canto suo, si opponeva e formulava istanza di sospensione del giudizio; adduceva di aver impugnato dinanzi al t.a.r. del Veneto le Delib. 30 dicembre 2014, n. 3161 e Delib. 30 dicembre 2014, n. 3162 della ULSS (OMISSIS) Veneziana”.

Con ordinanza in data 24.7.2015, a scioglimento della riserva assunta, il giudice del tribunale di Venezia sospendeva il giudizio fino alla definizione dei procedimenti pendenti innanzi al t.a.r. del Veneto e scaturiti dall’impugnazione delle Delib. 30 dicembre 2014, n. 3161 e Delib. 30 dicembre 2014, n. 3162.

Opinava nel senso che “il giudizio pendente innanzi al TAR Venezia viene necessariamente a condizionare la presente causa” (così ordinanza impugnata, pag. 2); che, segnatamente, “l’eventuale annullamento della Delib. n. 3162 del 2014, comporta il venir meno dell’atto di transazione che giustifica la richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere” (così ordinanza impugnata, pag. 2); che – l’eventuale annullamento della Delib. n. 3161 del 2014, influisce sul merito della causa in quanto oggetto della controversia, in seguito all’intervento di SAP, è proprio individuare chi, tra GIESSE e SAP, debba considerarsi aggiudicatario del complesso immobiliare” (così ordinanza impugnata, pag. 2).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza “Giesse Investment” s.r.l.; ha chiesto annullarsi l’impugnata ordinanza con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L’Azienda ULSS (OMISSIS) Veneziana” ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’u.c. dell’art. 47 c.p.c.; ha chiesto accogliersi il ricorso per regolamento di competenza del pari con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“Sap Project” s.r.l. parimenti ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

L’ “Azienda ULSS (OMISSIS) Veneziana” ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Del pari la “Sap Project” s.r.l. ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con un unico motivo “Giesse Investment” denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.; l’omessa e/o l’insufficiente motivazione.

Deduce in primo luogo che la Delib. 21 gennaio 2014, n. 115 – annullata con l’impugnata Delib. 30 dicembre 2014, n. 3161 – “si atteggia alla stregua di un atto privatistico finalizzato alla risoluzione di un rapporto negoziale in essere” (così ricorso, pag. 6); che conseguentemente suo contenuto risulterebbe superato proprio dalla stipula dell’atto transattivo del 30.12.2014″ (così ricorso, pag. 6).

Deduce in secondo luogo che la Delib. n. 3162 del 2014, ai fini della composizione bonaria della controversia con “Giesse”, fa leva su una motivazione del tutto autonoma ed indipendente dalla decisione di annullare in via di autotutela la Delib. n. 115 del 2014; e tale autonoma motivazione, oltre che insindacabile da parte dell’autorità giudiziaria, è del tutto legittima e congrua.

Deduce in terzo luogo che l’eventuale annullamento della Delib. n. 3162 del 2014, sulla cui scorta è stato siglato l’atto transattivo, “produrrebbe non già la caducazione di tale negozio, quanto piuttosto l’insorgenza di un vizio traducentesi in difetto del consenso dell’Ente, che (…) ne comporterebbe la mera annullabilità” (così ricorso, pag. 7); che, al contempo, l’annullabilità potrebbe esser fatta valere unicamente dall’ente pubblico, ferma, ben vero, la convalida ex art. 1444 c.c., del negozio qualora la P.A. vi abbia dato volontaria esecuzione; che, in questi ultimi termini, la stipula della transazione in data 30.12.2014 si qualifica “univocamente quale volontaria esecuzione e dunque convalida dell’atto in questione, ove mai viziato ed annullabile” (così ricorso, pag. 7).

Deduce in quarto luogo che l’eventuale annullamento delle impugnate delibere non sarebbe atto a comportare la caducazione del negozio giuridico stipulato “a valle”, ma, al più, a determinare un effetto viziante, da azionare dinanzi al giudice munito di giurisdizione sull’atto negoziale.

Deduce infine che “Sap Project” neppure nell’atto di intervento spiegato nel giudizio iscritto al n. 8157/2014 R.G. ha offerto il pagamento del prezzo della compravendita, sicchè “l’annullamento della Delib. n. 115 del 2014 è (…) avvenuto nel momento in cui non si era ancora consolidato in capo a Sap Project alcun diritto soggettivo alla acquisizione dell’Isola, nè tantomeno una posizione giuridica di interesse legittimo, qualificata e differenziata” (così ricorso, pag. 9); che, pertanto, “il thema decidendum del processo civile non si presta ad essere realmente influenzato dagli esiti del giudizio pendente in sede amministrativa; il che implica l’insussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 295 c.p.c.” (così ricorso, pag. 9).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Ovviamente rivestono valenza gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale la sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di un giudizio amministrativo tra le stesse parti, la cui decisione sia ritenuta pregiudiziale rispetto al primo, è ammissibile, pur mancandone la corrispondente previsione nel vigente testo dell’art. 295 c.p.c., se imposta dall’esigenza di evitare un conflitto tra giudicati e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce, potendosi astrattamente configurare solo laddove il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora, innanzi allo stesso, sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest’ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo nell’ambito del giudizio a tutela di diritti soggettivi (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 24.5.2013, n. 12901).

Ovvero l’insegnamento a tenor del quale in tema di sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa può astrattamente sussistere solo quando quest’ultima verta su questioni di diritto soggettivo rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva, mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, non può disporsi la sospensione del giudizio civile, ancorchè connesso con quello amministrativo, potendo il giudice ordinario disapplicare i provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti (cfr. Cass. (ord.) 12.6.2012, n. 9558; Cass. sez. lav. 6.9.2007, n. 18709).

Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Per un verso, che è da escludere che si sia al cospetto di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Per altro verso, siccome ha rilevato il P.M., che il tribunale amministrativo regionale del Veneto “è chiamato a decidere su interessi legittimi, poichè si tratta dell’impugnazione di un atto di annullamento di una precedente revoca di aggiudicazione e di un atto prodromico ad una vicenda contrattuale” (così conclusioni P.M., pag. 4).

Evidentemente in questi termini non valgono a giustificare la disposta sospensione le prospettazioni della resistente “Sap Project” secondo cui “l’eventuale annullamento della deliberazione n. 3161 del 2014 (…) determina la reviviscenza dell’aggiudicazione in favore di SAP” (così memoria “Sap Project”, pag. 14) e secondo cui “l’eventuale annullamento della Delib. n. 3162 del 2014, comporterebbe necessariamente la caducazione dell’atto di transazione (…)” (così memoria “Sap Project “, pag. 14).

Evidentemente nei termini esposti e correlati ai summenzionati insegnamenti di questa Corte restano assorbiti gli argomenti addotti dalla ricorrente – di cui dapprima si è data analitica rappresentazione – e gli argomenti in replica formulati da “Sap Project”.

In accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata l’ordinanza assunta dal giudice del tribunale di Venezia in data 24.7.2015 nell’ambito del procedimento iscritto al n. 8157/2014 R.G. e con la quale il medesimo procedimento è stato sospeso.

Le parti vanno, conseguentemente, rimesse dinanzi al tribunale di Venezia nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

L’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza assunta dal giudice del tribunale di Venezia in data 24.7.2015 nell’ambito del procedimento iscritto al n. 8157/2014 R.G. e con la quale il medesimo procedimento è stato sospeso; rimette le parti dinanzi al tribunale di Venezia nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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