Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26856 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15949 – 2015 R.G. proposto da:

F.R., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Morin Costantino, n. 1, presso lo studio dell’avvocato

Massimiliano Scaringella che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Renato Spadaro lo rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA SOCIALE, – I.N.P.S. – c.f. (OMISSIS)

– (successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura

speciale per notar C. del 16.2.2012, dall’avvocato Marina

Savastano ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via C.

Beccaria, n. 29, presso l’Avvocatura Centrale I.N.P.S.;

– resistente –

Avverso l’ordinanza assunta dal giudice del tribunale di Napoli in

data 13/18.5.2015 nell’ambito del procedimento iscritto al n.

15168/2014 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22

settembre 2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. F.R. conveniva innanzi al tribunale di Napoli l’INPS deduceva che aveva condotto in locazione l’immobile in (OMISSIS), già di proprietà dell'”I.N.P.D.A.P.” e poi dell'”I.N.P.S.”; che con atto in data 4.7.2003, in esercizio dell’opzione accordatagli dall’ente proprietario, aveva acquistato l’immobile per il prezzo di Euro 100.136,00 così determinato, giusta i criteri di cui al D.Lgs. n. 351 del 2001 convertito in L. n. 410 del 2001, mercè l’abbattimento del 30% della valutazione operata dall'”Agenzia del Territorio”; che alla stregua della disciplina sopravvenuta con il D.Lgs. n. 41 del 2004, convertito nella L. n. 104 del 2004, avrebbe avuto diritto ad una decurtazione del prezzo già corrisposto.

Chiedeva che l’ente convenuto fosse condannato a restituirgli la somma di Euro 24.082,80. Costituitosi, l'”I.N.P.S.” deduceva che pendeva innanzi alla corte di appello di Napoli controversia del tutto analoga.

Eccepiva quindi, in via preliminare, la litispendenza.

Con ordinanza dei 13/18.5.2015, a scioglimento della riserva assunta, il giudice del tribunale di Napoli dichiarava la litispendenza, disponeva cancellarsi la causa dal ruolo e condannava il ricorrente alle spese.

Evidenziava che la domanda proposta dal ricorrente e quella definita dal tribunale di Napoli con sentenza di rigetto n. 3501/2014 e pendente in grado d’appello, dinanzi alla corte d’appello di Napoli, “sono sostanzialmente identiche, in quanto identici sono gli elementi costitutivi (…), in quanto in entrambi i giudizi l’istante ha chiesto la riduzione del prezzo di acquisto dell’immobile di proprietà dell’I.N.P.D.A.P. in virtù dell’applicazione del D.L. n. 41 del 2004″ (così ordinanza impugnata, pag. 1); che dunque si versava in un’ipotesi tipica di litispendenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza F.R.; ha chiesto annullarsi l’impugnata ordinanza con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L'”I.N.P.S.” ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’u.c. dell’art. 47 c.p.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Con un unico motivo F.R. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 41 del 2004, art. 1.

Deduce che le causae petendi dell’uno e dell’altro giudizio sono ben differenti; che con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha domandato “l’applicazione del coefficiente aggregato di abbattimento, mentre nel giudizio di gravame, si richiedeva la restituzione dell’8% del prezzo, quale prevista dagli accordi sindacali del 07.05.03″ (così ricorso, pag. 5).

Il ricorso è fondato e va accolto.

Si premette che nessuna valenza riveste, ai fini del riscontro o meno della litispendenza, la circostanza per cui il procedimento dapprima iniziato penda in grado di appello (cfr Cass. sez. un. 12.12.2013, n. 27846).

Su tale scorta va recepita la deduzione del ricorrente.

Ovvero la prospettazione alla cui stregua diverse sono le causae petendi rispettivamente connotanti la pretesa azionata nel giudizio definito dal tribunale di Napoli con sentenza di rigetto n. 3501/2014 e pendente dinanzi alla corte d’appello (procedimento n. 3324/2014 R.G.) e la pretesa azionata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al tribunale di Napoli e nel cui corso si innesta l’ordinanza in questa sede impugnata.

Più esattamente e nell’uno e nell’altro caso la causa petendi si specifica in un asserito indebito.

E tuttavia l’indebito allegato con la pretesa dapprima esperita è ben diverso dall’indebito allegato con la pretesa successivamente fatta valere.

Nel primo caso F.R. ha invocato la restituzione della quota corrispondente all’8% del prezzo versato giusta le previsioni dell’accordo sindacale del 7.5.2003.

Nel secondo caso F.R. ha invocato la restituzione della quota del corrispettivo correlata all’applicazione del coefficiente aggregato di abbattimento fissato per la provincia di Napoli in misura pari allo 0,7595%.

Siffatta ricostruzione, del resto, rinviene riscontro nel dettato del D.Lgs. n. 41 del 2004, art. 1 convertito nella L. n. 104 del 2004.

Quivi, segnatamente al comma 3, è sancito che – le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. (…) Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili”.

Ed invero l’immobile de quo agitur, antecedentemente all’emanazione del D.Lgs. n. 41 del 2004, era stato acquistato da F.R. in data 4.7.2003 con gli abbattimenti del prezzo di vendita determinato alla stregua dei criteri di cui al D.Lgs. n. 351 del 2001 convertito in L. n. 410 del 2001.

In questo quadro va, da ultimo, debitamente rimarcato che afferiscono al merito e non valgono a smentire la diversità delle causae petendi nell’uno e nell’altro caso allegate i rilievi del resistente secondo cui si ha “diritto alla sola differenza tra la riduzione già concessa dall’Istituto in forza dell’accordo sindacale del 2003 ed il coefficiente dello 0,7595% di cui al D.L. n. 41 del 2004” (così memoria del resistente, pag. 7) e secondo cui “è quindi corretto ritenere che lo sconto dell’8%, ove in concreto già riconosciuto dall’I.N.P.D.A.P., vada detratto dalla riduzione, di maggiore entità, prevista dal D.L. n. 41 del 2004” (così memoria del resistente, pag. 9).

Il buon esito del ricorso impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Le parti vanno conseguentemente rimesse dinanzi al tribunale di Napoli nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono, perciò, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza assunta dal giudice del tribunale di Napoli in data 13/18.5.2015 nell’ambito del procedimento iscritto al n. 15168/2014 R.G.; rimette le parti dinanzi al tribunale di Napoli nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA