Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26855 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26855 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MATERA LINA

Data pubblicazione: 29/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 30502-2007 proposto da:
PATANE’

VINCENZO

PTNVCN58A28B429B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 85, presso lo
studio dell’avvocato CORDARO ANGELA MARIA LORENA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAIRA RAIMONDO
LUIGI BRUNO;
– ricorrente contro
03 1″C)

COMUNE di SOMMATINO in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS 87, presso lo studio dell’avvocato IELO

I

ANTONIO

INNOCENZO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato PALERMO RAFFAELE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 106/2007 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 20/04/2007;

udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’improcedibilita’ del ricorso comunque infondato.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Sommatino proponeva opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di
Caltanissetta in data 16-7-1992, con cui gli era stato intimato il

dell’architetto Patanè Vincenzo, quale compenso professionale per la
redazione del progetto relativo alla ristrutturazione della Piazza
Calogero Chinnici della città, come da incarico conferito con
deliberazione n. 156 del 2-3-1990 della Giunta Municipale.
L’opponente sosteneva che nessun importo poteva essere
riconosciuto in favore del professionista, essendo stata annullata, da
parte della Commissione Provinciale di Controllo (CPC), la
deliberazione di conferimento dell’incarico, e prevedendo l’art. 21
del disciplinare stipulato dalle parti la sospensione degli effetti
dell’incarico professionale in capo all’Amministrazione Comunale
fino all’avvenuta approvazione dell’atto amministrativo.
Con sentenza n. 700 del 2002 il Tribunale di Caltanissetta
rigettava l’opposizione, ritenendo inapplicabile al contratto la
condizione sospensiva apposta, in quanto la stessa configurava una
clausola vessatoria che non era stata approvata specificamente dal
Patanè ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Comune di
Sommatino.

pagamento della somma di lire 109.367.303, oltre interessi, in favore

Con sentenza in data 20-4-2007 la Corte di Appello di
Caltanissetta, in accoglimento del gravame, revocava il decreto
ingiuntivo opposto. La Corte territoriale rilevava che, in base agli
artt. 4 e 21 del disciplinare, le prestazioni contrattuali erano sospese

superasse la fase di controllo. Escludeva che tale condizione
sospensiva costituisse una clausola vessatoria, evidenziando,
piuttosto, che essa costituiva la stretta conseguenza dei principi che
regolamentano l’azione della P.A., le cui determinazioni, all’epoca,
non erano immediatamente esecutive, ma erano sospese in attesa
dell’approvazione da parte dell’organo tutorio. Pertanto, essendo
stato il contratto de quo sottoposto alla condizione sospensiva della
piena efficacia della deliberazione n. 156 del 2-3-1990 del Comune
di Sommatino, ed essendo stata tale deliberazione annullata dal
C.P.0 il contratto si era risolto, e il Patanè, che aveva l’obbligo di
aspettare l’esito della fase di controllo della delibera che gli aveva
conferito l’incarico, avendo incautamente redatto il progetto prima
che ciò avvenisse, non poteva pretendere alcun compenso per tale
attività.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Patanè
Vincenzo, sulla base di tre motivi.
Il Comune di Sommatino ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

2

fino a che l’atto deliberativo del Comune di Sommatino non

MOTIVI DELLA DECISIONE
1)1! controricorrente ha eccepito in limine l’improcedibilità ed
inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza di appello era
stata notificata alla parte ricorrente, nel domicilio eletto presso lo

9-2007. Da tanto conseguirebbe, secondo il Comune di Sommatino,
la tardività della notifica del ricorso, avvenuta il 21-11-2007, oltre il
termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.
L’eccezione è infondata.
Nel ricorso il Patanè ha dedotto che la sentenza di appello era
stata notificata il 27-9-2013, allegando copia di detta sentenza con la
relativa relata di notifica. Dall’esame di tale atto si evince che, in
realtà, nella data suindicata la notifica era stata effettuata al Patanè
personalmente e non valeva, pertanto, a far decorrere il termine
breve per l’impugnazione.
Ciò posto, si osserva che era onere del controricorrente, il
quale ha eccepito la tardività del ricorso ex art. 325 c.p.c.,
documentare che la sentenza di appello era stata effettivamente
notificata al procuratore dell’appellato il 18-9-2007.
Tale onere non è stato assolto, in quanto nel fascicolo di parte
del ricorrente non si rinviene copia della sentenza di appello con la
relativa relata di notifica, indicata nel controricorso tra i documenti
prodotti. Il mancato deposito di tale atto, d’altro canto, trova

studio del procuratore costituito nel giudizio di secondo grado, il 18-

conferma nella nota di deposito e iscrizione a ruolo dell’8-1-2008,
recante il timbro dell’Ufficio Depositi di questa Corte, nella quale è
stata depennata, tra le altre, la voce “copia autentica del
provvedimento impugnato”.

della motivazione. Sostiene che la Corte di Appello ha erroneamente
interpretato le disposizioni contenute negli artt. 4 e 21 del
disciplinare, ritenendo che l’operatività di tale atto fosse subordinata
alla condizione sospensiva della piena efficacia della delibera di
G.M. n. 146\1990. Deduce che, al contrario, l’efficacia del contratto
era condizionata solo all’approvazione del disciplinare da parte degli
organi comunali; approvazione che è intervenuta con delibera n.
146\1990 della G.M. Afferma che nessun rilievo può assumere il
fatto che la citata deliberazione sia stata esitata negativamente dalla
C.P.C., in quanto i vizi per i quali tale deliberazione è stata
annullata hanno avuto soltanto rilevanza interna e non hanno inciso
sulla validità ed efficacia del disciplinare.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché l’insufficienza e
incoerenza della motivazione. Sostiene che la Corte di Appello, nel
ritenere che l’efficacia del disciplinare fosse subordinata
all’approvazione della deliberazione della G.M. n. 146\1990, ha

4

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza

attribuito alle clausole 4 e 21 un significato diverso da quello
letterale.
3) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere
trattati congiuntamente, sono infondati.

l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al
contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in
via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento
è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la
motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di
ricostruire l'”iter” logico seguito dal giudice per attribuire all’atto
negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione
delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest’ultima violazione
esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati
e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la
denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione
dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto
dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure
risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal
giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente
interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 238-2006 n. 18375; Cass. 27-1-2006 n. 1754). Deve ulteriormente
puntualizzarsi che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella

Giova premettere che, in tema di interpretazione del contratto,

data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica
interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle
possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola
contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non

disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia
stata privilegiata l’altra (Cass. 20-11-2009 n. 24539; Cass. 12-7-2007
n. 15604; Cass. 22-2-2007 n. 4178; Cass. 14-11- 2003 n. 17248).
Nella specie, dalla lettura del testo del disciplinare,
integralmente trascritto nel ricorso, si evince che l’art. 4 stabiliva
che il professionista era “tenuto a presentare all’Amministrazione il
progetto …… entro 150 giorni dalla data in cui viene notificata
l’avvenuta approvazione della presente convenzione”, e che I’ art. 21
disponeva che la convenzione era “senz’altro impegnativa per il
professionista, mentre diventerà tale per l’Amministrazione soltanto
dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi competenti”.
Orbene, appare del tutto plausibile sul piano logico e conforme
ai canoni ermeneutici invocati dal ricorrente l’interpretazione della
Corte di Appello, secondo cui, nell’intenzione delle parti, il termine
“approvazione”

andava riferito al superamento della fase di

controllo, e non alla mera adozione della deliberazione della Giunta
Comune. Tale interpretazione non contrasta affatto con il dato
letterale, tenuto conto dell’espressa previsione, contenuta nell’art.

6

consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi

21, della necessità di una approvazione “definitiva”; espressione che
rinvia all’esigenza del positivo esaurirsi del sistema dei controlli ai
quali, all’epoca, erano soggette le deliberazioni degli organi
comunali, la cui esecutività, come è stato evidenziato nella sentenza

tutorio.
Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente,
dovendosi piuttosto rilevare che quest’ultimo, nel sostenere che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, l’operatività
delle prestazioni contrattuali era sottoposta alla condizione
sospensiva dell’approvazione del disciplinare da parte degli organi
comunali competenti, propone una diversa lettura dal testo delle
clausole controverse, sollecitando un’indagine che esorbita dai
rigorosi limiti entro cui deve essere condotta, nel giudizio di
legittimità, la verifica della correttezza dell’interpretazione data
all’atto negoziale dal giudice di merito
4) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e
falsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c.
Deduce che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di
ultrapetizione, avendo pronunciato nei confronti di un soggetto
(Patanè Vincenzo in proprio) diverso rispetto a quello (Patanè
Vincenzo, in nome e per conto dello studio associato Ecopolis di
Caltanisetta) nei cui confronti il Comune di Sommatino aveva

impugnata, era sospesa in attesa dell’approvazione dell’organo

proposto l’impugnazione. Sostiene che la decisione gravata risulta
altresì lesiva dell’art. 100 c.p.c., non sussistendo correlazione tra il
soggetto nei cui confronti l’appellante ha chiesto la pronuncia e il
soggetto nei cui confronti tale pronuncia è stata resa.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’omessa,
incompleta o inesatta indicazione, nell’epigrafe o nel dispositivo
della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, non è
motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la
procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora
dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente
la parte pretermessa o inesattamente indicata (tra le tante v. Cass.
22-4-2002 n. 5850; Cass. 6-3-2006 n. 4796; Cass. 1-4-2009 n. 7959).
Nella specie, dall’esame degli atti del giudizio di merito,
consentito per la natura procedurale del vizio denunciato, emerge che
il Patanè è stato citato in appello dal Comune di Somtnatino non in
proprio, ma in nome e per conto dello studio associato Ecopolis di
Caltanissetta, e in tale qualità si è regolarmene costituito in giudizio.
L’errore commesso dalla Corte territoriale nella indicazione
della parte appellata, pertanto, anche se effettivamente sussistente,
non determina la nullità della sentenza impugnata, ma concreta una
mera irregolarità, che può essere emendata con la procedura di

Anche tale motivo deve essere disatteso.

correzione prevista dagli artt. 287 e segg. c.p.c., dinanzi allo stesso
giudice di merito.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese

come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in euro 4.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22-10-2013
Il Consigliere estensore

11 ridente

sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA