Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26854 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26854 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: NUZZO LAURENZA

Data pubblicazione: 29/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 1176-2008 proposto da:
IMPRESA EDILE D.N.P. DI GAETANO D’ETTORRE P.I.
02220230730, in persona del titolare Gaetano
D’Ettorre, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
24, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE GIUSEPPE,
rappresentata
2013

e difesa

dall’avvocato TANZARELLA

BIAGIO;
– ricorrente –

2107
contro

CONDOMINIO di VIA CADUTI XI SETTEMBRE n. 9 in
CASTELLANETA C.F. 90082810731, in persona del suo

/P4

Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio
dell’avvocato STUDIO CAMPANELLI GIUSEPPE,
rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

LEOPARDI

SALVATORE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 195/2007 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 20/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato SALVATORE LEOPARDI difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. i in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
L’impresa edile D.N.P. di Gaetano D’Ettorre conveniva
in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto, sez. dist. di

Castellaneta, esponendo: in data 2.8.1999 l’assemblea di
taleondominio aveva scelto l’appaltatore per
l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, come “ufficializzatogli” dall’amministratore condominiale Prenna Vito; quest’ultimo gli aveva sottoposto una scrittura privata ove erano indicati costi non preventivati ed una clausola arbitrale e, successivamente, altra scrittura secondo cui avrebbe dovuto richiedere direttamente al condomino, D’Ettorre Alberto, suo genitore, il pagamento della
relativa quota dei lavori.
Lamentava l’illecito comportamento dell’amministratore
e del condominio per avere unilateralmente modificato le
originarie pattuizioni contrattuali e chiedeva darsi atto
che il Condominio aveva accettato la proposta di appalto
effettuata della ditta D,N,P, per il corrispettivo di £
91.135.370

sicché

doveva

ritenersi

legittima

l’opposizione del D’Ettorre alla sottoscrizione della
successiva scrittura di cui all’allegato 12), unilateralmente ed arbitrariamanete predisposta dal condominio,
che andava condannato, quindi, al risarcimento dei danni
per la somma di £ 45.480.000(€ 23.488,46).

1

Ginosa, il Condominio di via Caduti XI settembre n. 9, in

Il Condominio si costituiva contestando l’avvenuta conclusione del contratto di appalto.
Con sentenza 4.6.2002 il Tribunale rigettava la domanda

contratto,in difetto dell’incontro delle volontà delle parti. Avverso tale sentenza il D’Ettorre, quale titolare
dell’impresa edile D.N.P., proponeva appello cui resisteva il condominio.
Con sentenza depositata il 20.6.2007 la Corte d’Appello
di Lecce, sez. dist. di Taranto, rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte di merito che il D’Ettorre, per sua
stessa ammissione, aveva rifiutato la sottoscrizione di
entrambe le scritture relative al contratto di appalto e,
conseguentemente, doveva escludersi che tra le parti
fosse stato raggiunto un accordo, essendo rimaste aperte
questioni concernenti oneri aggiuntivi, clausola compromissoria e pagamento direttoda parte del D’Ettore i della
sua quota.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso
l’impresa edile D.N.P. di Gaetano D’Ettorre formulando
tre motivi con i relativi quesiti di diritto, illustrati da
memoria.Resiste con controricorso il Condominio in Castellaneta, Via Caduti XI settembre n. 9,in persona
dell’amministratore pro-tempore.

2

dell’impresa attrice, ritenuta la mancata conclusione del

Motivi della decisione
L’impresa ricorrente deduce:
1)nullità della sentenza e del procedimento per violazio-

to esame dell’esito dell’interrogatorio, ex art. 232 e 116
c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di esaminare
l’interrogatorio reso dall’amministratore condominiale
Prenna, integrante confessione dell’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto alla D.N.P. di
D’Ettore e, quindi, della conclusione dell’appalto, come
deciso dal condominio con verbale 2.8.89″; il giudice di
appello aveva, inoltre, omesso di “esplicitare” che, con
riferimento al contratto di appalto, proponente era il
condominio ed accettante la D.N.P,D’Ettorre;
2)violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e 116
c.p.c. per violazione degli artt. 1326 e 1130 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3-5 c.p.c., per non avere la Corte
territoriale considerato il Condominio come proponente
del contratto di appalto ed il D’Ettorre come accettante,
con la conseguenza che il contratto doveva ritenersi
concluso a seguito del deliberato assembleare in data
un

2.8.1999;costituiva,quindi,

illecito

arbitrio

dell’amministratore, ex art. 1130 n. 1 c.c., l’inclusione
in contratto di patti ed oneri aggiuntivi non deliberati
dall’assemblea condominiale;

3

ne e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché manca-

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e
degli artt. 1655-1135n.4-1130 n.1 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., atteso che la Corte territoriale
non aveva considerato che il contratto di appalto, non es-

sendo soggetto a forma scritta ad substantiam o ad probationem, si era concluso a seguito della delibera condominiale 2.8.1999.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo si risolve in una interpretazione alternativa delle prove ed, in particolare, della valenza delle
dichiarazioni rese dall’amministratore condominiale in
sede d’interrogatorio. Sul punto la Corte di merito ha
evidenziato, con motivazione immune da vizi logici e
giuridici, sulla base delle testimonianze acquisite e dei
fatti accertati e non solo delle dichiarazioni rese in sede
d’interrogatorio dall’amministratore condominiale, che lo
stesso non aveva affatto “ufficializzato” gli esiti
dell’assemblea condominiale riguardante il conferimento
dell’incarico per l’esecuzione dei lavori condominiali in
questione. In ogni caso la censura con coglie la “ratio
decidendi”,attinente al mancato perfezionamento del contratto di appalto tra le parti, laddove la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza di “atti preparatori” e
trattative tra le parti, inidonee a configurare il perfezionamento del contratto ed, in particolare,

4

4t

l’accettazione, da parte del D’Ettore, di una precisa
proposta contrattuale. Deve escludersi, alla stregua di
detta motivazione, il lamentato vizio di omessa pronuncia

rese dal Prenna (amministratore del condominio), avendo
il giudice di appello implicitamente escluso che il verbale condominiale del 2.8.89 fosse configurabile come
proposta contrattuale, considerata l’incompletezza della
regolamentazione del rapporto contrattuale in relazione
al alcune questioni rimaste “aperte”(pag. 9 sent. imp.).
Gli altri due motivi sono anch’essi privi di fondamento
in

quanto

fanno

entrambi

generico

riferimento

all’avvenuta conclusione del contratto di appalto a seguito della delibera condominiale 2.8.1989; tale assunto,
infatti, si limita a contraddire le argomentazioni della
Corte territoriale che, sulla base delle complessive acquisizioni probatorie, ha dato conto, come già rilevato,del mancato perfezionamento del contratto fra le parti,
una volta accertato che l’attore, come da questi ammesso, aveva rifiutato la sottoscrizione di entrambe le scritture contenenti le condizioni contrattuali( pag. 8 sent.
imp.). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

5

sulla presunta portata confessoria delle dichiarazioni

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in
2.700,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di

Così deciso in Roma il 16.10.2013

legge.

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