Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26854 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32582-2018 proposto da:

F.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA REHO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 177/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 177 pubblicata il 23.4.2018, ha respinto l’appello di F.M.G., confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda della predetta, collaboratrice scolastica assunta con plurimi contratti a tempo determinato a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002, di conversione dei rapporti a termine e condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive e, in subordine o in aggiunta, al risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale, premesso che la F. aveva svolto supplenze su organico di diritto per un tempo superiore a trentasei mesi, ha ritenuto tuttavia che l’immissione in ruolo della stessa, avvenuta a far data dall’1.9.2011 (sia pure secondo regole precedenti l’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015), costituisse misura proporzionata, effettiva ed idonea a riparare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia (sentenza Mascolo) e dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 22552 22557 del 2016);

3. quanto alla domanda di conversione, da intendere come domanda di retrodatazione in ragione dell’avvenuta immissione in ruolo in epoca anteriore al deposito del ricorso introduttivo, la Corte di merito ha dato atto del rigetto della stessa ad opera del primo giudice in ragione del divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, ed ha rilevato la mancanza di specifiche censure sul punto nel ricorso in appello;

4. i giudici di appello hanno poi respinto la domanda risarcitoria in mancanza di specifica allegazione e prova di ulteriori danni conseguenti all’abusiva reiterazione di supplenze annuali, ritenendo insufficiente la generica deduzione del carattere dannoso della condizione di precarietà come prospettata dall’appellante;

5. avverso tale sentenza F.M.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed ha inoltre proposto istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; il Ministero è rimasto intimato;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con il primo motivo di ricorso F.M.G. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell’art. 2 della Direttiva Europea 70/99/CE nonchè del preambolo (commi 2, 3, 4, dei punti 6, 7,10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett. B), della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1) dell’Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE. – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4, art. 5 (commi 4 e 4 bis), artt. 10 e 11; anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4;

8. ha censurato la sentenza d’appello laddove ha interpretato la direttiva sostenendo che l’immissione in ruolo facesse venir meno il diritto al risarcimento de danno;

9. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 70/99/CE nonchè dell’Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE. Violazione dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

10. ha censurato la pronuncia d’appello per aver negato il diritto al risarcimento del danno sul rilievo che la Corte di Giustizia (sentenza causa C-378/07 Angelidaki e altri) collega tale risarcimento direttamente all’abuso senza prevedere alcun fatto temporale che possa inficiarlo;

11. col terzo motivo la parte ricorrente ha argomentato la violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 70/99/CE nonchè dell’Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE. Violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 2697 c.c. per errata valutazione dei periodi dedotti;

12. ha premesso di avere con la domanda introduttiva del giudizio scorporato il primo anno effettivo di lavoro da quelli successivi ma ha ribadito come la lavoratrice avesse raggiunto il tetto di 36 mesi effettivamente lavorati;

13. col quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito disposto la compensazione delle spese di lite senza tener conto della soccombenza virtuale dell’Amministrazione che avrebbe dovuto condurre alla condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;

14. nel ricorso è infine proposta istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere l’immissione in ruolo ostativa al risarcimento del danno; l’istanza di rinvio è formulata in adesione alla questione già sollevata dalla Corte d’appello di Trento;

15. deve darsi atto che in data 9.9.2020 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; l’atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte;

16. la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 13923 del 2019; n. 12743 del 2016);

17. il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

18. non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in quanto il Ministero non ha svolto difese;

19. non ricorre nel caso di specie l’obbligo al cd. raddoppio del contributo unificato; la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, contiene una misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, come tale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., Sez. 6 n. 23175/15); pertanto l’obbligo dalla stessa introdotto deve intendersi limitato ai casi tipizzati di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di improcedibilità o d’inammissibilità originaria, ma non trova applicazione in ipotesi, come quella in esame, di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. n. 31732/18; Sez. 6 n. 14782/18; n. 13636/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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