Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26854 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11908 – 2015 R.G. proposto da:

F.V., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Maria Laura

Passanante ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Mirandola,

n. 20, presso lo studio dell’avvocato Mario Ranucci;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 3.7/14.10.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta, assunto nel procedimento iscritto al n. 819/2012

R.C.C.;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 7.6.2012 F.V. si doleva per l’irragionevole durata dell’espropriazione forzata immobiliare nei suoi confronti iniziata con pignoramento notificato il 2.3.1992 ed ancora pendente innanzi al tribunale di Marsala alla data di proposizione del ricorso alla corte nissena.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle a ristoro dei danni subiti un equo indennizzo indicato in misura pari ad Euro 25.800,00 ovvero nella diversa maggior somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese.

Non si costituiva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 3.7/14.10.2014 la corte d’appello di Caltanissetta accoglieva in parte il ricorso e condannava il Ministero resistente a pagare alla ricorrente per l’irragionevole durata del giudizio presupposto la somma di Euro 750,00 oltre interessi; compensava integralmente le spese di lite.

Esplicitava la corte che – la durata della procedura fino al mese di giugno 2001 non è ascrivibile all’apparato giustizia” (così decreto impugnato, pag. 3).

Esplicitava, segnatamente, che la documentazione ex art. 567 c.p.c. era stata prodotta unicamente nel mese di giugno 2001; che a seguito del fallimento dei comproprietari, in origine del pari sottoposti all’esecuzione, non si era provveduto alla notifica del pignoramento a coloro che avevano acquistato le quote in sede fallimentare; che tale adempimento era stato curato tra la fine del 2004 e la prima metà del 2005; che, dunque, alla stregua della disciplina vigente, il g.e. non era abilitato a dichiarare la estinzione della procedura.

Esplicitava, quindi, che dalla durata eccessiva di undici anni – computati dal 27.6.2001, dì della produzione della documentazione ex art. 567 c.p.c., al dì del deposito della domanda di equa riparazione – andavano detratti sei anni per la durata media di una procedura di espropriazione immobiliare, sei mesi per i ritardi correlati ai rinvii chiesti dalle parti, sei mesi per i ritardi correlati al sopravvenuto fallimento dei due debitori esecutati, tre anni per il giudizio di divisione.

Esplicitava, pertanto, che il periodo di irragionevole durata era pari ad un anno, in relazione al quale, in considerazione del fatto che la ricorrente aveva conservato il possesso dell’immobile, appariva congruo liquidare l’indennizzo in misura pari ad Euro 750,00, oltre interessi.

Esplicitava, infine, che sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del procedimento, in considerazione dell’accoglimento in misura minimale esperita domanda e della – condotta non collaborativa della debitrice” (così decreto impugnato, pag. 3).

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo F.V.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, degli artt. 6, 8 e 13 della C.E.D.U., degli artt. 2056 e 1226 c.c. e dell’art. 111 Cost.; denuncia la insufficienza, incongruità ed illogicità della motivazione.

Deduce quanto segue:

che l’espropriazione forzata immobiliare – è sotto il completo controllo dell’autorità giudiziaria – (così ricorso, pag. 12), che deve esercitare tutti i poteri necessari al sollecito svolgimento della procedura;

che il g.e. non si è attenuto alla regola di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., che impone rinvii non superiori a quindici giorni;

che la corte di merito non ha tenuto conto che ella ricorrente non era consapevole della fissazione delle udienze;

che la corte distrettuale non ha tenuto conto delle disfunzioni della conservatoria dei RR.II., sicchè i tempi a tali disfunzioni correlati non andavano detratti dall’irragionevole durata;

che, nel segno del previgente art. 567 c.p.c., comma 2, il g.e. avrebbe dovuto ordinare al creditore il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. entro un termine perentorio;

che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva in dipendenza del mancato deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. nei termini previsti dalla disciplina transitoria correlata alla L. n. 302 del 1998;

che la corte nissena non ha esplicitato le ragioni per cui ha assunto che il termine di ragionevole durata di una procedura espropriativa di media complessità, quale quella presupposta, fosse pari a sei anni anzichè a tre.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Questa Corte non può che reiterare i propri recenti insegnamenti.

Ovvero l’insegnamento secondo cui il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicchè egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (cfr. Cass. 7.1.2016, n. 89).

Ovvero l’insegnamento secondo cui la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poichè egli dall’esito del processo riceve un danno giusto; pertanto, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse “ab origine” tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (cfr. Cass. 9.7.2015, n. 14382).

Nei termini testè enunciati si rappresenta, pur al di là del rilievo per cui in nessun modo risulta che la ricorrente abbia assolto l’onere prefigurato dall’insegnamento n. 14832/2015, che è la medesima F.V. che ha dato conto della sua inattività, allorchè ha dedotto che – non ha partecipato al procedimento” (così ricorso, pag. 12) e che – non si può esigere da parte del debitore esecutato alcun comportamento collaborativo che rischia di porsi in contrasto con il suo diritto stesso” (così ricorso, pag. 14).

Evidentemente – ben vero, con precipuo riferimento al caso di specie – la ricorrente è ben consapevole che, in veste di esecutata, era portatrice di un interesse contrario alla celere definizione della procedura.

E del resto la corte di merito non solo ha precisato che la debitrice – non si è opposta ai rinvii chiesti dai creditori, nè si è prontamente attivata per curare gli adempimenti necessari per la vendita” (così decreto impugnato, pag. 3), ma ha puntualmente dato atto che la esecutata “è rimasta nel godimento dei beni pignorati” (così decreto impugnato, pag. 3).

Il Ministero della Giustizia non ha, di fatto, svolto difesa alcuna.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013) (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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