Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26854 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.S. (OMISSIS), C.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI

45, presso lo studio dell’avvocato BONIFACIO CARLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONASI FELICE;

– ricorrenti –

contro

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA UDINE 5, presso lo studio dell’avvocato ROSSINI ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BONAFINE VINCENZO;

– controricorrente –

e contro

M.S., M.C., M.A., M.V.,

MA.AN., M.R., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 285/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 22/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I germani M.: S., M., An., C., A., R., V. ed El. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Lagonegro, i coniugi D.C. S. e C.D. e premesso: a) che con atto pubblico i loro genitori avevano venduto l’ala sinistra di un fabbricato di loro proprietà, ubicato in corso (OMISSIS), a D.M. D., convenendosi che il portone principale di ingresso e la relativa scalinata restavano comuni; b) che deceduti i loro genitori avevano ereditato la parte del fabbricato non venduta mentre il d.

M. aveva trasferito la parte acquistata agli attuali coniugi convenuti; C) che questi ultimi nel ristrutturare la porzione di immobile di loro proprietà avevano sbarrato l’accesso vantato da essi attori chiudendo le porte interne che conducevano sia al garage, a piano terra, che al resto del fabbricato; d) che avevano realizzato un notevole ampliamento in altezza dell’immobile ed aperto due vedute su un giardino di proprietà di essi attori, chiedevano che, accertata la loro servitù di accesso alla loro abitazione, i convenuti venissero condannati a rimuovere ogni ostacolo che impediva l’esercizio di tale servitù e accertata l’illegittimità delle vedute fosse fatto obbligo ai convenuti di chiuderle.

Si costituivano i coniugi D.C. e C. chiedendo il rigetto della domanda deducendo che il loro dante causa, pur essendosi riservati il diritto di accedere al loro fabbricato dal portone centrale, di fatto, non avevano mai utilizzato detto accesso, avendo essi collegato la stessa ad altro immobile costituente la loro abitazione, che i M. non avevano mai avuto le chiavi del portone nè le avevano mai reclamate e che, pertanto, qualsiasi pretesa degli attori si fosse prescritta.

Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza del dicembre 1990, riconosceva, gli attori, il diritto, alla comproprietà del portone principale d’ingresso e della relativa gradinata, nonchè, alla riapertura degli accessi, e rigettava la domanda relativa alla chiusura delle finestre.

Avverso tale sentenza interponevano appello, davanti la Corte di Appello di Potenza, i coniugi D.C. e C., resistevano i fratelli deducendo che i loro fratelli A. e V. erano deceduti e instavano per il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 285 del 2005, rigettava l’appello. A sostegno di questa decisione, la Corte territoriale, osservava: a) che nella fattispecie in esame appariva evidente che non si trattava di servitù ma, di comproprietà. I fratelli M. erano subentrati nei diritti vantati dai loro genitori sul fabbricato per cui è causa e pertanto, anche, nel diritto di comproprietà di cui all’atto pubblico di vendita di un’ala del loro edificio: che l’art. 2934 cod. civ. dichiarava non soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge e tra questi il diritto di proprietà.

La cassazione della sentenza n. 285 del 2005, della Corte di Appello di Potenza, è stata chiesta dai coniugi D.C. e C. con ricorso affidano ad un unico motivo, articolato in più profili.

M.E., ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Gli altri fratelli M., regolarmente intimati, in questa fase, non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., eccepita dai contro ricorrenti, perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 dicembre 2005, cioè, in data anteriore al 2 marzo 2006 data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e, pertanto, il relativo ricorso non era soggetto alla disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Come ha affermato la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, l’art. 366 bis c.p.c., che prescrive la formulazione del quesito di diritto, si applica ai ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (sent. 25 gennaio 2007, n. 1613).

2.= Con l’unico motivo di ricorso, i coniugi D.C. S. e C.D. lamentano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2934 c.c. dell’art. 948 c.c.. In particolare, i ricorrenti ritengono che i Giudici del merito avrebbero reso giustizia non solo formale se avessero più esplicitamente qualificato l’azione proposta come azione di rivendicazione. Di fatto, la sentenza della Corte di Appello precisa incidentalmente che “nella fattispecie (con qualificazione non fatta oggetto di censura) non di servitù si tratta, sebbene di diritto di comproprietà”. Pertanto, ritiene il ricorrente, gli attori (i fratelli M.) erano tenuti ad un onere probatorio rigoroso perchè obbligati a provare la comproprietà.

Epperò, il Giudice della Corte territoriale, ritenendo irrilevante l’assunta prova testimoniale (considerata la conferma da parte degli appellanti di non aver proposto alcuna domanda riconvenzionale e di non aver invocato l’usucapione) in erronea applicazione dell’art. 2934 cod. civ. ribadivano l’assoluta inutilità di ogni supporto probatorio da parte dei rivendicanti.

Dimentichi per altro che gli appellanti avevano esplicitamente eccepito il non uso del bene e, quindi, la prescrizione del diritto.

In conclusione, specifica il ricorrente appare sufficiente denunziare che i Giudici del merito in violazione dell’art 948 cod. civ. non hanno considerato che l’attore che proponga come nel caso di specie domanda di accertamento della comproprietà e non abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto ha l’onere di offrire la stessa prova (rigorosa) richiesta per la rivendica perchè spiega azione a contenuto petitorio tesa al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per il conseguimento della consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.

2.1.= Il motivo, considerato in ogni suo profilo, è infondato e non può essere accolto perchè gli originari attori (i fratelli M.) hanno dato prova sufficiente di essere comproprietari del portone principale e della relativa gradinata dell’immobile ubicato nel corso (OMISSIS).

2.1.a).= Intanto, posto che la qualificazione della domanda (rivendica di proprietà comune e non di servitù, quand’anche erroneamente dedotta) fornita dal primo giudice (iura novit curia) non è stata impugnata, su di essa si è formato il giudicato, e, pertanto, la relativa statuizione fa stato tra le parti, loro eredi ed aventi causa.

2.1.b).= A sua volta, la Corte di merito, con incensurabile accertamento basato su un titolo di comune provenienza risalente ad atto pubblico per notar Libonati del 1935, ha riconosciuto la comproprietà del portone e del vano scala che il dante causa degli attori si era riservato all’atto della vendita della restante parte del fabbricato al dante causa dei convenuti.

2.1.b.1).= Non vi è dubbio che l’esistenza della comproprietà, in quanto vincolo, tra i soggetti interessati va dimostrata con l’esistenza del vincolo ma, non anche, con la titolarità del diritto di proprietà. Nell’ipotesi in esame l’azione svolta dagli originari attori – come opportunamente lascia intendere il Tribunale prima e la Corte di appello dopo, non integrava gli estremi di un’azione di rivendicazione ma piuttosto di accertamento del vincolo di comproprietà. Il cui vincolo era dimostrato dall’atto pubblico per notar Libonati dell’11 maggio 1935 con il quali gli originari proprietari (danti causa dei fratelli M.) vendendo parte del loro fabbricato (al dante causa degli attuali proprietari, attuali ricorrenti) concordavano con l’acquirente che “si spiega che il protone di ingresso e la relativa gradinata restano comuni tra il compratore ed i venditori. Tale affermazione era sufficiente a far sorgere il vincolo di comproprietà ed è sufficiente a dimostrare l’esistenza di quel vicolo.

2.1.c).= E, comunque, la risalenza ultraventennale del titolo consentiva di ritenere superata la cc.dd. “probatio diabolica” e la imprescrittibilità del diritto di proprietà comportava il rigetto dell’eccezione riconvenzionale di estinzione del diritto (di comproprietà e non di servitù) per non uso: Il vincolo di comproprietà avrebbe potuto essere superato se gli originarti convenuti (attuali ricorrenti) avessero dimostrare di aver esercitato il diritto sulla cosa singolarmente ed uti dominus come se fossero gli unici e i soli proprietari di quel bene. Epperò. tale dimostrazione è mancata così come afferma la Corte di Appello e, soprattutto per ammissione degli stessi attuali resistenti, considerato che gli attuali resistenti hanno asserito che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto che i convenuti (attuali ricorrenti) avessero invocato l’usucapione in loro favore.

2.1.d).= L’esistenza del vincolo di comproprietà comporta il potere di ciascun proprietario di godere dell’identico bene e, soprattutto, avuto riguardo al caso di specie, il divieto dei comproprietari di frapporre opere, ostacoli modifiche di qualunque genere della cosa che impediscono o ostacolano il potere di godimento della cosa da parte degli altri comproprietari.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, così, come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA