Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26853 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26853 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 4153-2011 proposto da:
EDILTURA DI PAONE GIUSEPPE & C SNC 00914390794,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA
28, presso lo studio dell’avvocato A CORACE,
rappresentato

e

difeso

dagli

avvocati

SCALZI

FRANCESCO, FRANCESCO PULLANO;
– ricorrente –

“2013
12104

contro

DE NARDO GENNARO DNRGNR54P07H846X, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.BRITANNIA 54 SCALA D INT 5,
presso lo studio dell’avvocato ALOISIO SIMONA,

Data pubblicazione: 29/11/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO
PASQUALE;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1028/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 29/11/2010;

udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato SCALZI Francesco, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28.4.1998 l’Ediltura
s.n.c. di Paone & C. conveniva in giudizio, innanzi al

con atto pubblico 18.4.1997 aveva alienato al convenuto
un immobile al rustico convenendo, con lo stesso atto,
che dietro corrispettivo, avrebbe completato l’immobile
compravenduto per la somma di £ 193.800.000, da versare ai vari stati di avanzamento; il De Nardo aveva
rimesso solo parte del compenso, pari a £ 100.500.000 e,
con lettera 9.1.1998, a fronte della richiesta di adempimento relativo al pagamento del residuo prezzo, aveva
costituito in mora essa attrice sul presupposto della
mancata consegna dell’appartamento rifinito alla data
del 31.12.1997, come pattuito in contratto.
La società attrice chiedeva,quindi, la condanna del De
Nardo al pagamento di £ 93.300.000 per lavori eseguiti
e non pagati oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto si costituiva, spiegando,in via riconvenzionale, domanda di “negatoria servitutis” per le opere arbitrariamente installate dall’appaltatore sul suolo di proprietà
di esso De Nardo, rappresentate da tubazioni di scarico
di acque; domandava, inoltre, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società appaltatrice,
il risarcimento del danno e la restituzione delle somme

1

Tribunale di Catanzaro, De Nardo Gennaro esponendo:

versate in esubero rispetto a quanto convenuto.
Eseguito accertamento tecnico preventivo ed espletata
C.T.U., con sentenza 22.7.2004, il Tribunale rigettava la

domande riconvenzionali, dichiarava la risoluzione del
contratto di appalto 18.4.97 per inadempimento della società attrice ; condannava la società attrice alla restituzione, in favore del De Nardo, della somma di C
3.299,20 nonché dell’importo di € 121.057,49, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento danni;
accertava e dichiarava che sulla proprietà del De Nardo
non gravava alcuna servitù passiva di scarico in favore
della strada comune e dei giardini delle altre unità immobiliari facenti parte dell’intero complesso residenziale; dichiarava che unica responsabile per le opere eseguite fino al 22.4.98 era L’Ediltura s.n.c. ed ordinava
alla società stessa di fornire al De Nardo tutta la documentazione amministrativa attinente all’immobile compravenduto ed alle opere eseguite nel termine di sei mesi
ed, in caso d’inadempimento di tale prestazione, condannava la società attrice, al pagamento, a titolo di ulteriore risarcimento,dell’importo di E 3.000,00, determinato equitativamente; condannava l’Ediltura alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale sentenza la Ediltura s.n.c. proponeva ap-

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domanda della Ediltura s.n.c. ed, in accoglimento delle

pello cui resisteva il De Nardo.
Con sentenza depositata il 29.11.2010

la Corte

d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impu-

stituzione di E 3.299,20 e condannava la stessa al pagamento di E 96.664,39 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Osservava la Corte territoriale:
il De Nardo aveva pagato lavori per £ 176.488.148 mentre la Ediltura non aveva completato le opere entro il
31.12.1997 ed aveva, inoltre, eseguito lavori difettosi;
il C.T.U. aveva calcolato in £ 53.030.188 l’importo necessario per l’esecuzione delle opere mancanti ed in £
140.250.026 quello per il completamento delle opere
difettose; nessun addebito poteva, quindi, ascriversi al
De Nardo, avendo questi versato somme per un ammontare quasi pari all’intero importo concordato, mentre
doveva addebitarsi alla società appaltatrice di non aver
completato le opere sino alla data di comunicazione di
esecuzione in danno e cioè fino al 22.4.1998.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la
Ediltura s.n.c. 1i Paone Giuseppe & C. formulando tre
LASX-Y42,\
motivig Resiste con controricorso De Nardo Gennaro.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:

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gnata, revocava la condanna di Ediltura s.n.c. alla re-

1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1338-14901453 e 1455 c.c. e della normativa in materia di appalto
e di adempimento dei contratto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi

della controversia; la Corte di merito aveva completamente omesso di motivare in ordine alla doglianza relativa alla violazione dell’art. 1668 c.c., norma speciale applicabile all’appalto e secondo cui, ai fini della risoluzione del contratto di appalto per vizi dell’opera,
occorre un inadempimento più grave rispetto a quello richiesto per la risoluzione del contratto di compravendita
per i vizi della cosa, posto che, ai sensi di detta norma,
la risoluzione può essere dichiarata

solo se i vizi

dell’opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla
sua destinazione; la sentenza impugnata si era limitata ad
asserire la gravità dell’inadempimento della società appaltatrice

senza

accertare

la

inidoneità

assoluta

dell’opera; avendo, peraltro, il committente chiesto la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento
dei danni, era preclusa la possibilità di chiedere che
le difformità

o i vizi

fossero eliminati a spese

dell’appaltatore e, comunque, le due azioni non potevano proporsi cumulativamente;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 1338-14901453 e 1455 c.c. nonché omessa, insufficiente e contrad-

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iy

dittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; la Corte di merito, contraddicendo la seconda
C.T.U. per ing, Spadafora, che aveva determinato un

razioni”, aveva ascritto tale somma alle sole opere
mancanti ed aveva riconosciuto l’ulteriore somma di £
140.250.026 “per ripristino delle lavorazioni eseguite”,
lavori questi ultimi che erano compresi in detto importo complessivo; ne conseguiva una illegittima duplicazione delle stesse voci di spesa ed il riconoscimento
di una somma per la rettifica delle opere pari a £
168.358,438( corrispondente ad € 96.664,39), importo
sostanzialmente equivalente al corrispettivo di tutto
l’appalto( £ 193.800.000);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1338 c.c. e
della normativa in materia di appalto, obbligazioni e
prova nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi

della controversia; il

committente non aveva fornito la prova

che il versa-

mento di £ 75.998.148 fosse attinente all’estinzione
delle obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale dedotto in giudizio, mentre sarebbe stato suo onere fornire
la prova di detta imputazione, considerato che le fatture acquisite dal C.T.U. e di cui era stato riconosciuto il
rimborso in favore del De Nardo, si riferivano a mate-

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importo complessivo di £ 51.070.577 per ” tutte le lavo-

riali utilizzati dal De Nardo per opere diverse da quelle
di cui all’appalto; la prova sul punto, peraltro, illegittimamente non era stata ammessa.

In ordine al primo motivo va rilevato che la sentenza
impugnata

ha

dato

conto

della

gravità

dell’inadempimento contrattuale addebitato alla Ediltura
s.n.c., evidenziando che la società stessa aveva omesso
di consegnare l’immobile con le rifiniture pattuite, nel
termine convenuto del 31.12.1997, data in cui risultavano non eseguite, come accertato dal C.T.U., opere indispensabili a rendere abitabile l’appartamento in questione( secondo la destinazione data dalle parti all’unità
immobiliare acquistata al rustico e da completare in base
al contratto di appalto), quali la mancanza dell’ impianto fognario e di camminamenti di accesso, la difettosa
istallazione degli infissi e del piano di posa dei pavimenti “che andava necessariamente corretta prima di essere funzionale all’uso abitativo”( pag. 9 sent. imp.).
La Corte territoriale ha escluso, inoltre, che al De Nardo
fosse addebitabile alcun inadempimento in relazione al
pagamento delle opere per stati di avanzamento,avendo
questi versato somme per un ammontare pari,quasi,
all’intero importo concordato, con la conseguenza di aver pagato anticipatamente lavori non eseguiti o mal

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Il ricorso è infondato.

eseguiti.
La conferma della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto concluso fra le parti, per inadempimento

ta con riferimento al disposto dell’art. 1460 c.c., avendo
il giudice di appello proceduto alla valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente dedotti dalle
parti,pervenendo alla conclusione della gravità
dell’inadempimento della società appaltatrice, posto che
non era stato rispettato il termine di consegna
dell’immobile, che non erano state eseguite opere impedienti l’utilizzazione dell’immobile secondo la sua destinazione abitativa e che alcune delle opere realizzate
erano difettose. Va, peraltro, rammentato che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni speciali
in tema d’inadempimento del contratto di appalto(artt.1667,1668 ,1669 c,c,) integrano, ma non escludono l’applicazione dei principi generali riguardanti l’inadempimento contrattuale, applicabili ove non ricorrano
i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell’appaltatore, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c., è configurabile ove egli non completi
l’opera, mentre la differente responsabilità
dell’appaltatore i ex artt. 1667 e 1668 c.c., trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata por-

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della società appaltatrice, risulta correttamente motiva-

tata termine, ma presenti vizi, difformità o difetti, non
essendo sufficiente che essa risulti, per la parte eseguita,
difettosa o difforme( Cass. n. 7364/1996; n. 8103/2006;

Consegue che, nella specie, stante l’omesso completamento dell’opera, non è comunque consentito, al fine di
accertare la responsabilità dell’appaltatore, fare ricorso
alla disciplina relativa alla speciale garanzia prevista
dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
Il secondo motivo è generico ed implica una diversa
valutazione di merito rispetto a quella adottata dalla Corte con motivazione immune di vizi di illogicità ed errori
di diritto, laddove la quantificazione del danno è stata
rapportata alle conclusioni del C.T.U. ed al computo
metrico allegato, “rimasto esente da censure una volta
assunti i chiarimenti richiesti”( V, pagg. 19 sent. imp.)
e che, quindi, non poteva essere messo in discussione in
sede di appello.
Privo di fondamento è, infine, la terza censura, posto
che incombeva alla Ediltura fornire la prova
dell’eccezione sulla diversa imputazione delle somme
riscosse;sul punto la Corte di merito ha evidenziato che
la Ediltura aveva genericamente contestato i pagamenti
eseguiti da controparte, senza tuttavia dimostrare che
essi riguardavano acquisto di materiale per lavorazioni

8

n. 3302/2006).

diverse

da quelle oggetto del capitolato; quanto alla

prova testimoniale ha,poi,precisato che, già con ordinanza 8 febbraio-5 merzo 2007, la prova stessa era stata ri-

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E
4.200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 16.10.2013

gettata per l’irrilevanza delle circostanze dedotte.

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