Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26853 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9045/2015 R.G. proposto da:

C.F.M., c.f. (OMISSIS), C.N., c.f. (OMISSIS)

(entrambi quali eredi della madre I.F. e del fratello

In.Mi.), elettivamente domiciliati in Palermo, al viale

delle Alpi, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Antonina, detta

Antonella Fundarò che li rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1116 dei 3/23.7.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 10.9.2012 In.Mi., in proprio e quale erede di I.F., C.F.M. e C.N., quali eredi di I.F., si dolevano per l’eccessiva durata del giudizio introdotto innanzi al tribunale di Palermo con atto di citazione notificato il 31.10.1991, definito in prime cure con sentenza del 21.7.2000, annullata nondimeno dalla corte d’appello di Palermo con sentenza del 22.9.2003 e deciso nuovamente, a seguito di riassunzione con comparsa del 31.10.2003, dal tribunale con statuizione del 17.11.2004, statuizione avverso la quale era stato esperito gravarne pendente dinanzi alla corte di Palermo alla data del deposito del ricorso alla corte di Caltanissetta.

Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo con gli interessi e con il favore delle spese del procedimento.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto n. 1116 dei 3/23.7.2014 la corte d’appello di Caltanissetta condannava il Ministero resistente a pagare per l’irragionevole durata del giudizio -presupposto” la somma di Euro 5.500,00 oltre interessi, da attribuirsi a ciascuno dei ricorrenti in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, rigettava le ulteriori domande e compensava integralmente le spese di lite.

Esplicitava – la corte – che dalla richiesta di equa riparazione esulava il giudizio iscritto al n. 7690/1986 – definito con sentenza del 14.9.2009 – riunito al giudizio introdotto da I.F. contro il Banco di Sicilia” con citazione notificata il 31.10.1991; che invero per il giudizio n. 7690/1986 i ricorrenti avevano già chiesto ed ottenuto, con Decreto del 3.7.2014, l’equo indennizzo; che conseguentemente il ricorso doveva – essere rigettato con riferimento al periodo successivo alla riassunzione del giudizio in primo grado del 31.10.2003, trattandosi di una duplicazione della medesima domanda azionata in altro giudizio” (così decreto impugnato, pag. 2).

Esplicitava, altresì, che nessun indennizzo poteva essere riconosciuto a In.Mi. iure proprio, giacchè l’atto di citazione notificato in data 31.10.1991 risultava essere stato proposto unicamente da I.F. e la sentenza del tribunale di Palermo del 21.7.2000 era stata pronunciata unicamente nei confronti di costei.

Esplicitava quindi che il giudizio presupposto aveva avuto una durata complessiva di undici anni e undici mesi (dal 31.10.1991 al 22.9.2003, data della sentenza della corte d’appello); che tuttavia al periodo di ragionevole durata, pari a cinque anni – tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di appello – andava sommato il periodo di otto mesi, atteso che la statuizione di prime cure del 21.7.2000 era stata impugnata dal “Banco di Sicilia” con atto del 20.3.2001, e tale spazio temporale non era addebitabile all’Amministrazione della Giustizia; che conseguentemente il giudizio “presupposto” aveva avuto una irragionevole durata di sei anni e tre mesi.

Esplicitava infine che in considerazione della reciproca soccombenza si giustificava l’integrale compensazione delle spese.

Avverso tale decreto C.F.M. e C.N., quali eredi di In.Mi. e di I.F., hanno proposto ricorso sulla scorta di due motivi, il primo articolato in tre profili, il secondo in quattro profili; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione e decida nel merito con condanna del Ministero alle spese – da attribuirsi ai difensori anticipatari – di ambedue i giudizi.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6 della C.E.D.U., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., in relazione all’erronea determinazione del periodo di durata irragionevole, in relazione al mancato riconoscimento dell’indennizzo per il periodo anteriore alla riunione dei giudizi, in relazione al mancato riconoscimento dell’indennizzo per il periodo successivo alla riunione dei giudizi, in relazione alla detrazione del periodo previsto dalla legge per l’esercizio del diritto di impugnazione.

Deducono che la corte di merito avrebbe dovuto senz’altro ricomprendere nel periodo di complessiva durata del procedimento il periodo successivo alla sentenza della corte d’appello di Palermo del 22.9.2003 ed antecedente al decreto del 31.3.2004 di riunione del procedimento iscritto al n. 10037/1991 R.G. al procedimento iscritto al n. 7690/1986 R.G..

Deducono che la corte distrettuale ha illegittimamente detratto dal periodo di durata irragionevole l’intero periodo di otto mesi correlato alla proposizione dell’impugnazione da parte del Banco di Sicilia” avverso la statuizione di prime cure del 21.7.2000.

Deducono che la corte territoriale ha illegittimamente disconosciuto l’indennizzo per il periodo successivo alla riunione del procedimento iscritto al n. 10037/1991 R.G. al procedimento iscritto al n. 7690/1986 R.G..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano -in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Insussistenza di soccombenza reciproca. Irragionevole sproporzione ed illegittimità della disposta totale compensazione delle spese giudiziali, malgrado la soccombenza del Ministero resistente e la insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, anche in relazione ai principi espressi dalla Corte E.D.U.. Violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale C.E.D.U. ed artt. 6 e 13 C.E.D.U. – (così ricorso, pag. 17).

Segnatamente con il primo profilo deducono che nel domandare l’equa riparazione non hanno quantificato la propria richiesta, ma hanno invocato i “principi – fissati dalla Corte E.D.U. – che consentono alle corti interne di operare discrezionalmente e di liquidare anche un importo diverso” (così ricorso, pag. 18); che, pertanto, nel caso di specie non sussiste reciproca soccombenza nè sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione.

Segnatamente con il secondo profilo deducono che la corte d’appello ha disatteso la giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la sostanziale soccombenza permane, comunque, pur in ipotesi di mancata opposizione alla domanda avversa e pur in ipotesi di riduzione in sede di decisione del quantum domandato ed alla cui stregua, inoltre, occorre che non vi sia sproporzione in termini percentuali tra la dichiarata compensazione e l’indennizzo liquidato, giacchè viceversa si determina la sostanziale vanificazione della tutela accordata.

Segnatamente con il terzo profilo deducono che la disposta compensazione viola l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale C.E.D.U., oltre che gli artt. 6 e 13 C.E.D.U.; che infatti la disposta compensazione riduce surrettiziamente l’indennizzo accordato, comprime il diritto al godimento dei propri beni ed elude l’esigenza di “effettività” del rimedio giurisdizionale apprestato.

Segnatamente con il quarto profilo deducono che la disposta totale compensazione “comporta come conseguenza l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale alla misura della compensazione, ciò che contrasta con le indicazioni (….) della (…) Corte E.D.U. (…) secondo cui la somma accordata a titolo di equa riparazione non deve essere erosa o intaccata dal pagamento di alcuna tassa o imposta” (così ricorso, pag. 22).

Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso.

Si rappresenta che la prospettazione di cui al primo – profilo” non si correla puntualmente alla ratio decidendi: la corte nissena ha specificato che il periodo successivo al 31.10.2003, data in cui si era provveduto alla riassunzione del giudizio di primo grado definito con sentenza del 21.7.2000, poi annullata dalla corte d’appello di Palermo con sentenza del 22.9.2003, era stato oggetto di separata domanda di equa riparazione, sicchè si trattava “di una duplicazione della medesima domanda azionata in altro giudizio” (così decreto impugnato, pag. 2).

In ogni caso l’esiguo periodo compreso tra il 22.9.2003 ed il 31.10.2003 non è destinato ad aver alcuna incidenza sull’operata quantificazione del complessivo indennizzo, quale connessa alla riscontrata irragionevole durata – sei anni e tre mesi – del giudizio “presupposto”.

Si rappresenta che la prospettazione di cui al secondo – profilo – parimenti non è destinata ad incidere sull’operata quantificazione del complessivo indennizzo: sono i medesimi ricorrenti che specificano che – avrebbe potuto essere detratto – al massimo – soltanto il periodo di 7 mesi (e non di 8 mesi)” (così ricorso, pag. 16).

In ogni caso ben avrebbero dovuto i ricorrenti specificare la data esatta in cui ebbero a ricevere comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza n. 3964 del 21.7.2000. Tanto, evidentemente, in ossequio al principio di cosiddetta – autosufficienza” del ricorso per cassazione (l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo presuppone che la parte, nel rispetto del principio di “autosufficienza”, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale: cfr. Cass. 30.9.2015, n. 19410; Cass. 18.7.2002, n. 10410).

Si rappresenta che la prospettazione di cui al terzo – profilo” – “i due giudizi (…) riguardavano e riguardano (…) oggetti e domande assolutamente differenti ed autonome, sicchè autonomo e distinto è (…) il paterna d’animo indennizzabile” (così ricorso, pag. 16) – si risolve in una petizione di principio.

Il “profilo” in disamina, propriamente, è del tutto generico.

In ogni caso è indubitabile che nel segno della disposta riunione il giudizio n. 10037/1991 R.G. a ed il giudizio n. 7690/1986 R.G. abbiano avuto una comune pendenza.

Destituito di fondamento è anche il secondo motivo.

Si rappresenta, per un verso, che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 c.p.c. e segg. (cfr. Cass. 22.1.2010, n. 1101).

Si rappresenta, per altro verso, che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); che, a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. 22.2.2016. n. 3438).

Su tale scorta si ribadisce che la corte distrettuale ha disconosciuto qualsivoglia pretesa indennitaria limitatamente al periodo successivo al 22.9.2003; ed, al contempo, ha negato che a In.Mi. potessero esser riconosciute pretese indennitarie iure proprio. Sicchè del tutto ingiustificato è l’assunto, specificamente veicolato dal primo “profilo” del secondo motivo per cui nessuna soccombenza reciproca sussiste nel caso di specie” (così ricorso, pag. 18).

Si rappresenta, per altro verso ancora, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresì Cass. 24.1.2013, n. 1703, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse. dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso).

Su tale scorta del tutto ingiustificato è il complesso delle argomentazioni specificamente veicolate dal secondo – “profilo” del secondo motivo.

I premessi rilievi, in ogni caso, valgono ex se a qualificare come del tutto ingiustificati pur gli argomenti formulati con il terzo ed il quarto “profilo” del secondo mezzo di impugnazione.

Il Ministero della Giustizia sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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