Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26853 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.E. (OMISSIS), in proprio e quale cessionaria

del 50% del credito da parte di D.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 531, presso lo studio dell’avvocato

LEONETTI FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSA

GIANFRANCO;

– ricorrente –

contro

P.F. ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 365/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.F. conveniva, davanti al tribunale di Lecce, D.P., I.E., il dott. D.S. R., quale curatore del fallimento di D.C., e I.R. chiedendo: 1) la convalida del sequestro di una porzione di fondo rustico sito in (OMISSIS) di cui era proprietario per averlo acquistato da C. F.; 2) che, esso attore, venisse dichiarato, esclusivo proprietario del terreno e del fabbricato ivi esistente; c) che venisse dichiarata l’inefficacia del decreto 3 luglio 1984 con il quale il GD. aveva acquisito alla massa fallimentare il terreno e l’immobile; d) che i convenuti venissero condannati al pagamento delle spese di lite.

Si costituivano: la curatela chiedendo il rigetto della domanda attorea, I.E. e D.P., i quali, sostenendo:

a) di avere costruito a proprie spese il fabbricato esistente sul suolo acquistato da P.; b) di aver erogato per detti lavori la somma di L. 70.000.000; chiedevano il rimborso delle spese sostenute, nel caso in cui il terreno fosse dichiarato di proprietà del richiedente. Nel corso del giudizio, chiamato in causa, si costituiva C.F. chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate in suo danno. A seguito delle more di C.F., intervenivano i suoi eredi: C.G. e C.A. M., che si riportavano alle difese già svolte.

Il Tribunale di Lecce con sentenza del 3 maggio 2001 dichiarava che P.F. era proprietario esclusivo del suolo e dell’immobile per cui si discute; 2) Rigettava la domanda dei danni proposta dal P. per mancanza di prova; c) condannava tutti i convenuti al pagamento delle spese di lite, fatta eccezione per gli eredi C.F. nei cui confronti li compensava.

Avverso questa sentenza e limitatamente alla parte in cui riconosceva la proprietà di P. interponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Lecce, I.E. e D.P., convenendo in giudizio il solo P.F., il quale resisteva.

La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 365 del 2005 rigettava l’appello e condannava le appellanti al pagamento delle spese di lite.

A sostegno di questa decisione la Corte leccese osservava: a) che nessun compenso competeva alle appellanti per la costruzione dell’immobile di cui si dice perchè: nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt. 1150 e 936 cod. civ. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l’opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti e puniti dalla L. n. 1150 del 1942, artt. 31 e 41 e dalla L. n. 765 del 1967, artt. 10 e 13.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da I.E. in proprio e quale cessionaria del 50% di credito da parte di D.P. con atto di ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. P.F. regolarmente intimato, in questa fase, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’erronea e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1150 e 936 cod. civ. In particolare la ricorrente specifica che: a) I.E. e D.P. e hanno posseduto in buona fede il terreno su cui insiste la costruzione per oltre vent’anni, b) hanno costruito a loro spese la costruzione per cui è causa, c) hanno dovuto dimettere il possesso a seguito di azione di rilascio. Il possessore ha diritto anche se in mala fede all’indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa purchè sussistono al momento della restituzione, pertanto, P. è tenuto al pagamento dei materiali impiegati e il prezzo della mano d’opera per l’aumentato valore arrecato al fondo. In verità sostiene la ricorrente il Giudice di merito ha negato il rimborso di cui si dice determinato il dolo dal fatto di non essersi reso conto dell’avvenuto condono della costruzione.

1.1.= la censura non coglie nel segno e non può essere accolta, non solo o non tanto per il mancato rispetto del principio dell’autosufficienza, considerato che, la ricorrente, afferma un avvenuto condono della costruzione, ma non indica, e lo avrebbe dovuto fare – anche mediante la trascrizione dell’atto di condono, i termini, il tempo e da chi è stato chiesto il condono di cui si dice e da chi è stato sostenuto il costo relativo al condono, ma, soprattutto, perchè la censura prospettata non tiene conto della, ovvero non muove alcuna critica alla, ratio decidendi della sentenza impugnata, considerato che la Corte di merito ha specificato che non era dovuto alcun indennizzo, giacchè la costruzione, oggetto di causa, era stata realizzata in violazione della normativa edilizia.

1.1.a).= E’ giusto il caso di osservare: a) che la parte che denunci in sede di legittimità la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali o testimoniali ha l’onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto della risultanza processuale il cui omesso o inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di rendere possibile alla Corte di cassazione, sulla base del solo ricorso e senza necessità di indagini integrative non consentite, di valutare la pertinenza e la decisività di quelle risultanze.

1.1.b).= E di più, va qui osservato che nessun indennizzo può essere preteso da un terzo costruttore che abbia realizzato l’opera, su un fondo altrui, in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo i reati previsti e puniti dalla L. n. 1150 del 1942, artt. 31 e 41 e dalla L. n. 765 del 1967, artt. 10 e 13 essenzialmente perchè quell’indennizzo sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento ed in particolare con la funzione dell’amministrazione della giustizia considerato che l’agente finirebbe con il conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l’attività penalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 cod. civ..

1.1.b.1).= Nell’ipotesi in esame, per altro, irrilevante sarebbe l’esistenza dell’eventuale condono edilizio, richiamato dalla sola ricorrente, non tanto, perchè, come già si è detto, non riprodotto nel suo esatto contenuto, ma, soprattutto, perchè, come la stessa ricorrente finisce con l’evidenziare, la richiesta di condono è successiva alla proposta azione giudiziaria, considerato che il condono edilizio, di cui si dice, sarebbe stato chiesto il 1 aprile 1986 mentre la domanda giudiziale risalirebbe all’8 giugno 1984.

Per queste ragioni, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione dato che P.F., intimato, in questa sede, non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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