Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26852 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26852 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 32208-2007 proposto da:
DI MAURO ALFIA C.F.DMRLFA57M50M139B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 24, presso
lo studio dell’avvocato ORDILE ANTONINO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GULLO ANTONINO
DOMENICO;
– ricorrente

2013

contro

2103

CONCESSIONARIA PEUGEOT FLLI VILLA SRL, IN PERSONA DEL

SUO LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso

la

sentenza n.

1009/2006 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 19/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Gullo Antonino Domenico difensore

della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

A

.,
Svolgimento del processo
_

Di Mauro Alfia, con atto di citazione del 28 luglio 2000, conveniva in
giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la società F.11i Villa srl.,
concessionaria della Peugeot, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione

maggio 1997, per il prezzo di lire 32. 250.000, per grave difettosità del
motore, già accertata con consulenza tecnica preventiva, che la concessionaria
non era riuscita a riparare. Chiedeva, oltre la risoluzione anche, il risarcimento
del danno per il limitato uso dell’autovettura e la minima commerciabilità
della stessa e, in via subordinata, la riduzione del prezzo della vendita.

,

_

Si costituiva la società Fili Villa eccependo la carenza di legittimazione
passiva dato che responsabile dei difetti sarebbe stata la Peugeot e non il
rivenditore, nel merito eccepiva che la staratura della pompa di iniezione era
dovuto a negligenza dell’attrice, pertanto, la domanda andava rigettata.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 50 del 2002, rigettava la domanda di
risoluzione ed accoglieva quella di riduzione del prezzo della vendita e per
l’effetto condannava la convenuta a pagare
corrispondente

all’attrice una somma

al prezzo attuale di un motore nuovo dello stesso tipo di

quello montato sull’autovettura acquistata e al costo della sua installazione
sull’auto dell’attrice, desumibili dai listini in possesso della concessionaria, o,
in alternativa, ad installare, a proprie totali spese, sull’auto dell’attrice, un
motore nuovo, compensava per metà le spese e per l’altra metà condannava la
convenuta al pagamento in favore dell’attrice.
Avverso questa sentenza, proponeva appello, la società F.11i Villa, per
insufficiente e/o erronea motivazione e per violazione del disposto di cui
1

del contratto di compravendita dell’auto Peugeot 306 SW acquistata il 30

all’art. 1592 atteso che il Tribunale, nonostante avesse rigettato la domanda di
_

risoluzione, accoglieva quella di riduzione del prezzo di compravendita, ma le
due azioni avendo gli stessi presupposti escludono che tra le stesse potesse
esservi un rapporto di subordinazione. Pertanto, chiedeva la riforma integrale
della sentenza di primo grado, dichiarando la mancanza dei presupposti di

legge per farsi luogo alla riduzione del prezzo.
Si costituiva Di Mauro Alfia contestando la fondatezza dell’atto di appello e
ne chiedeva il rigetto, proponeva, altresì, appello incidentale, per violazione
dell’art. 112, avendo il giudice emesso una condanna alternativa non chiesta
dalle parti, per errato accoglimento della domanda di risarcimento del danno,
per errato regolamento delle spese giudiziali.
La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1009 del 2006, accoglieva
l’appello, dichiarava inammissibile la domanda di riduzione del prezzo della
vendita proposta da Di Mauro, nei confronti dei F.,11i Villa. Condannava la Di
Mauro al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. A sostegno di
questa decisione, la Corte catanese, osservava: a) in ragione del DPR n. 224
del 1988 all’acquirente spettano due azioni delle quali: quella contrattuale
sorge, solo, nei confronti del diretto venditore, mentre quella extracontrattuale
è esperibile dal compratore contro il produttore, pertanto, correttamente il
Tribunale aveva rigettato l’eccezione di mancanza di legittimazione passiva
della società Fili Villa. b) L’azione redibitoria e l’azione quanti minot sono
azioni incompatibili tra loro: l’esercizio dell’una impedisce l’esercizio
._

dell’altra e, dunque, nel caso in esame, bisognava ritenere che la scelta della
risoluzione del contratto rendeva impossibile proporre l’azione della riduzione
del prezzo. Sicché, avendo il primo giudice, rigettata la domanda svolta, in
2

P

,
via principale, di risoluzione del contratto, non poteva poi accogliere la
domanda subordinata di riduzione del prezzo,

dovendo la stessa essere

dichiarata inammissibile.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Di Mauro Alfia, con
ricorso affidato a due motivi. La società F.11i Villa srl in questa fase non ha

svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.= Di Mauro Alfia lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione dell’art. 1494 cc. ex art. 360 n. 3 cpc.
Avrebbe errato la Corte di Catania, secondo la ricorrente, nell’aver ritenuto
_

assorbiti, omettendo di valutare i motivi dell’appello incidentale,

dato che

l’art. 1494 cod. civ. riconosce al compratore il potere di richiedere in ogni
caso il risarcimento del danno. Il compratore, specifica la ricorrente, che abbia
sofferto un danno in ragione dei vizi o della mancanza di qualità della res
vendita, ben potrebbe astenersi dal chiedere la risoluzione del contratto o la
riduzione del prezzo e domandare, invece, il risarcimento del danno. Nel caso
in esame, la sig.ra Di Mauro aveva chiesto, sia in primo grado che in appello,
il risarcimento del danno per il limitato godimento dell’autovettura e la
minore commerciabilità della stessa, che, certamente, rientrano nella tipologia
di quelli risarcibili ex art. 1494 cc. e, pertanto, dovevano esser valutati
prescindendo dall’esito della domande di garanzie.
Ciò posto, conclude la ricorrente: dica la Corte di Cassazione, se l’azione di
risarcimento danni ex art. 1494 cc., è autonoma rispetto alle azioni di garanzia
di cui all’art. 1492 cc., per diversità di presupposti e finalità e, positivamente,
_
affermando l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto all’azione di garanzia,
3

4

_
statuisca sulla sussistenza della violazione o falsa applicazione della norma di
_

diritto infra richiamata cassando conseguentemente la sentenza impugnata.
b) con il secondo motivo,

l’insufficiente motivazione circa un fatto

controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 cpc.

erroneamente, valutato autonomamente la domanda di risarcimento del danno,
avanzata dall’attuale ricorrente con appello incidentale, rigettato la relativa
richiesta istruttoria e non avrebbe tenuto in considerazione l’accertamento
tecnico preventivo, acquisito nel giudizio di

primo grado, da cui era

evincibile l’esistenza dei vizi dell’automobile e la correlata quantificazione
dei danni ex art. 1226 cc.
Pertanto, conclude la ricorrente: dica la Corte di Cassazione: se il Giudice di
_
merito può omettere di pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni ex
art. 1494 cc. proposta sia in primo che in secondo grado, ritenendola assorbita
dalla pronuncia di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto
di vendita, in quanto quest’ultima proposta congiuntamente alla domanda di
riduzione del prezzo.
1.1.= Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile
connessione che esiste tra gli stessi, tanto che la soluzione del primo rende
superfluo l’esame del secondo, entrambi sono fondati per le ragioni di cui si
dirà.
Il Giudice di appello, dopo aver affermato che l’azione redibitoria e l’azione
estimatoria o quanti minoris sono incompatibili tra di loro, in quanto l’uno
mira alla risoluzione del contratto e l’altra alla manutenzione del contratto sia
pure condizionata ad una riduzione del prezzo rapportata alla minore utilità o
4

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Catania, non avrebbe,

_
al minor valore della cosa, con la conseguenza che l’esercizio dell’una
impedisce l’esercizio dell’altra, ha ritenuto di omettere l’esame dei motivi
dell’appello incidentale con il quale l’attuale ricorrente chiedeva il
risarcimento del danno subito per il limitato godimento dell’autovettura e la
minore commerciabilità della stessa, ritenendoli assorbiti dalla decisione

assunta.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Va qui osservato che la nonna dell’art. 1492 cod. civ. prevede l’irrevocabilità
della scelta operata con la domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e
la riduzione del prezzo, ma lascia impregiudicato, in ogni caso, il diritto del
compratore, a norma dell’art. 1494 cod. civ., al risarcimento del danno, ove sia
dovuta la garanzia per i vizi della cosa a norma dell’art. 1490 cod. civ.. D’altra
parte, come già ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione
(Cass. II, sent. 5202 del 7-3-2007) che qui si condivide e si conferma, e, come
pure è stato sostenuto dall’attuale ricorrente: l’azione di risarcimento dei danni
proposta, ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., dall’acquirente non si identifica né
con le azioni di garanzia di cui all’art. 1492 cod. civ., né con l’azione di esatto
adempimento. Infatti, mentre la garanzia per evizione opera anche in
mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo
squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del
venditore, l’azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di
quest’ultimo,
.

_

consistente

nell’omissione

della diligenza necessaria

a

scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i
danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese
necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla
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M

I

I

mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata
rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l’altro, che tale azione si rende
ammissibile, in alternativa, ovvero, cumulativamente, con le azioni di
adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di

Pertanto, la Corte di Catania, avrebbe dovuto esaminare la domanda di
risarcimento danni avanzata dall’attuale ricorrente, e avrebbe dovuto rendere
in ordine alla stessa una puntuale decisione.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Catania anche per il
_

regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad
altra sezione della Corte di appello di Catania anche per il regolamento delle
spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 15 ottobre 2013
iitit,15.,4vi\AA9 .aL7..
._

risoluzione del contratto medesimo.

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