Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26852 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9025/2015 R.G. proposto da:

P.S., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Bruno Doria

ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ulpiano, n. 29,

presso lo studio dell’avvocato Felice Astorino;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1299 dei 3.7/2.10.2014 della corte d’appello di

Salerno;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Salerno depositato in data 10.9.2012 P.S. si doleva per l’eccessiva durata del giudizio introdotto da S.G. innanzi al pretore di Catanzaro con atto di citazione notificato il 23.7.1997, in opposizione all’ingiunzione di pagamento n. 264/1997 da egli ricorrente ottenuta in danno dell’opponente, giudizio definito dal tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1891 del 13.7.2011.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo, quantificato in Euro 11.000,00, con gli interessi e con il favore delle spese del procedimento.

Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

Con Decreto n. 1299 dei 3.7/2.10.2014 la corte d’appello di Salerno condannava il Ministero resistente a pagare al ricorrente per l’irragionevole durata del giudizio – presupposto – la somma di Euro 8.250,00 e compensava integralmente le spese di lite.

Esplicitava – la corte – che il giudizio “presupposto – aveva avuto una durata complessiva di quattordici anni, sicchè il periodo di irragionevole durata era pari ad undici anni; altresì, che l’indennizzo poteva computarsi nella misura di Euro 750,00 per ciascun anno di irragionevole durata.

Avverso tale decreto P.S. ha proposto ricorso sulla scorta di tre motivi; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con condanna del Ministero alle spese e del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, spese da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1, 13 e 41 della C.E.D.U., degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c..

Deduce che la corte d’appello, per ciascun anno successivo ai primi tre di irragionevole durata, avrebbe dovuto, in aderenza alle indicazioni di questa Corte di legittimità, determinare l’indennizzo nell’importo di Euro 1.000,00 anzichè nell’importo di Euro 750,00; che al contempo la corte distrettuale non ha enunciato le ragioni per le quali non ha inteso uniformarsi alla misura ordinaria di quantificazione dell’indennizzo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte territoriale ha “omesso di considerare sia la condizione socio – economica del richiedente, sia la reale entità della posta in gioco” (così ricorso, pag. 13); che, se avesse considerato tali profili, avrebbe senz’altro, per ciascun anno successivo ai primi tre di irragionevole durata, determinato l’indennizzo nell’importo di Euro 1.000,00 anzichè nell’importo di Euro 750,00.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 13 della C.E.D.U..

Deduce che la corte di Salerno ha illegittimamente compensato le spese del procedimento. Si giustifica la disamina contestuale del primo e del secondo motivo.

I motivi invero sono strettamente connessi.

In ogni caso entrambi sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta previamente che questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli (cfr. Cass. 28.5.2012. n. 8471; Cass. 30.7.2010, n. 17922).In questi termini la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella ordinariamente applicata dalla Corte E.D.U. non costituisce, a rigore, violazione di legge e, al più, può integrare vizio della motivazione (cfr. Cass. 7.11.2011. n. 23029).

Conseguentemente la denuncia di un possibile vizio motivazionale soggiace alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso di specie, ratione temporis, nella formulazione scaturita dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

In tal guisa, nel segno dell’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014, la denuncia è vanamente formulata, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Su tale scorta si rappresenta che la corte d’appello, ai fini dell’operata determinazione del quantum annuo dell’indennizzo, da un canto, ha tenuto conto della – posta in gioco”, quale – afferente alla definizione di una situazione relativa a domanda di pagamento di competenze professionali” (così decreto impugnato, pag. 3), dall’altro, ha dato atto che non erano – stati evidenziati in modo specifico fattori individualizzanti la condizione afflittiva dedotta” (così decreto impugnato, pag. 3).

In questo quadro del tutto ingiustificata è la prospettazione del ricorrente secondo cui la corte di merito non ha considerato “sia la condizione socio – economica del ricorrente, noto architetto (…) sia la posta in gioco del giudizio n. 1202/1997 del Tribunale di Catanzaro” (così ricorso, pagg. 13 – 14). E ciò tanto più giacchè la corte distrettuale ha da decidere con decreto, sicchè ben può la motivazione assumere caratteri di sommarietà a condizione che si riescano ad individuare – siccome nel caso in esame – almeno per grandi linee ed anche dall’insieme delle indicazioni espresse nel provvedimento, i fondamentali elementi di giudizio sui quali la decisione è basata (cfr. in tal senso Cass. 18.2.2013, n. 3934).

Fondato e meritevole di accoglimento è viceversa il terzo motivo.

Al riguardo, contrariamente all’assunto della corte territoriale, secondo cui si giustificava la compensazione delle spese a motivo – dell’indispensabilità del ricorso al giudice per il ricorrente e della carenza di sostanziali contestazioni della controparte” (così decreto impugnato, pag. 3), si rappresenta che ambedue i testè menzionati profili non solo non integrano ipotesi di soccombenza parziale, ma neppure sostanziano le – gravi ed eccezionali ragioni” rilevanti ai fini della possibile compensazione, di cui dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Infatti questa Corte non solo spiega che ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto (cfr. Cass. 23.1.2012, n. 901).

Ma soggiunge che nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per sè a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice (cfr. Cass. 22.1.2010, n. 1101).

In accoglimento del terzo motivo dell’esperito ricorso va dunque cassato il Decreto n. 1299 dei 3.7/2.10.2014 della corte d’appello di Salerno nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite.

In ogni caso, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte, con statuizione “nel merito” ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., condanni il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese – liquidate come da dispositivo – del giudizio dinanzi alla corte di merito in favore dell’avvocato Bruno Doria e dell’avvocato Felice Astorino, difensori del P. (innanzi alla corte di Salerno: cfr. decreto impugnato pag. 1), i quali hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, l’accoglimento parziale del presente ricorso giustifica fino a concorrenza di 1/2 la compensazione delle spese di lite; il Ministero della Giustizia va condannato a pagare la residua metà – liquidata come da dispositivo – in favore dell’avvocato Bruno Doria (nel presente giudizio l’avvocato Felice Astorino è unicamente domiciliatario), il quale parimenti ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende in ogni caso, al di là del parziale buon esito del ricorso, inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’ 1.1.2013) (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo motivo; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto n. 1299 dei 3.7/2.10.2014 della corte d’appello di Salerno nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Bruno Doria ed all’avvocato Felice Astorino le spese del giudizio dinanzi alla corte di merito, spese che nel complesso si liquidano, per compensi, in Euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.v.a. e cassa come per legge; compensa fino a concorrenza di 1/2 le spese del presente giudizio di legittimità; condanna il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Bruno Doria la residua metà che si liquida, per compensi, in Euro 400,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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