Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26852 del 14/12/2011
Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19253-2006 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), C.F. (OMISSIS),
in persona della sig.ra T.C. legale rappresentante
dell’amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO
LETO 2, presso lo studio dell’avvocato STRONATI CLAUDIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA FAX (OMISSIS), VIA DI SANT’AGNESE 16, presso lo studio
dell’avvocato DANESI PAOLA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
T.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 26461/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 14/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato DANESI Paola, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.L.A. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Condominio (OMISSIS), “in persona dell’amministratore pro tempore T.C., presso lo studio amministrativo Catania sito in (OMISSIS)”, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 1.030,00, ad esso dovuta per prestazioni professionali.
Si costituiva T.C., eccependo in limine l’irregolarità della notifica dell’atto di citazione, in quanto l’amministratore del Condominio non era la T., come erroneamente indicato nella relata di notifica, ma lo studio amministrativo Catania s.n.c., di cui la T. era la legale rappresentante. Nel merito, la T. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata il 4-6-2005 il giudice adito, in accoglimento della domanda, condannava il Condominio di (OMISSIS) al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 1.030,00, oltre interessi dalla domanda.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio di (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Il D.L. ricorre con controricorso, con il quale ha eccepito in limine la litispendenza con altra causa pendente in grado di appello dinanzi al Tribunale di Roma in relazione alla medesima sentenza oggetto del presente giudizio.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di litispendenza proposta dal resistente.
Va ribadito, infatti, il principio già ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui non si versa in ipotesi di litispendenza quando, come nella specie, nei confronti della medesima decisione vengano proposti sia l’appello, sia il ricorso per cassazione, poichè tale istituto tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti. Tale problema non si pone, invece, nel caso in cui siano stati proposti, avverso lo stesso provvedimento, due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perchè, in tal caso, venendo in questione l’ammissibilità dell’impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame, è il Giudice davanti al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l’altro deve dichiarare inammissibile il gravame davanti allo stesso proposto (v.
Cass. 3-3-2010 n. 5069; Cass. 6-12-2007 n. 25452; Cass. 10-2-.2005 n. 2709).
Nel caso in esame, trattandosi1 di impugnazione avverso sentenza resa, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., dai giudice di pace in una controversia di valore non eccedente i millecento euro, e trovando applicazione, ratione temporis, il regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione. Ne consegue che la Corte di legittimità deve decidere sull’impugnazione proposta.
2) Fatta questa premessa, si osserva che il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la notificazione dell’impugnazione equivale, agii effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta. Ne consegue che, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello, e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest’ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile, in quanto sia stato proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’atto di appello avverso la medesima sentenza (Cass. 29-1-2010 n. 2055; Cass. 22-10-2003 n. 15797; Cass. 5-6-2998 n. 5549; Cass. 7-9-1993 n. 9393).
Nella specie, dalla certificazione del Tribunale di Roma allegata al controricorso risulta che il Condominio (OMISSIS), prima di ricorrere per cassazione, aveva impugnato la medesima sentenza del Giudice di Pace di Roma del 4-6-2005 con atto di appello iscritto a ruolo il 25-1-2006.
Ne deriva che la notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta con lettera raccomandata spedita il successivo 14-6-2006, è stata effettuata quando era abbondantemente scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dalla data della notificazione della precedente impugnazione, risalente ad epoca anteriore a quella innanzi indicata di iscrizione a ruolo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dal controricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011