Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26851 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26851 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 31782-2007 proposto da:
BIANCHELLI

ANNAMARIA C.F.BNCNMR41B59F560X,

QUALE

UNICA EREDE DI ODOARDA BIANCHELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 134 SC C INT 2,
presso lo studio dell’avvocato AMENDOLA SERAFINA
DENISE, rappresentata e difesa dall’avvocato MACRI’
2013

ANGELO FRANCESCO;
ricorrente –

2102
contro

VARRUCCIU GIUSEPPE C.F.VRRGPP47CO2G015C,

NON

IN

PROPRIO MA QUALE PROCURATORE GENERALE DI GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 29/11/2013

SERGNESI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.G.BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato LEMBO
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

FALL 67414 BEGNI REMIGIO, IN PERSONA DEL CURATORE;

avverso la

sentenza n.

– intimato –

1660/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Macrì Angelo Francesco difensore
della ricorrente che si riporta agli atti;
udito

l’Avv.

Lembo

Alessandro

difensore

del

controricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

6L,

Svolgimento del processo
_
Bianchelli Odoarda e Remigio Begni, convenivano in giudizio, davanti al
..

Tribunale di Pisa, Giuseppina Sergesi e, premesso che costei a fronte di un
prestito di £. 40.000.00, aveva preteso la sottoscrizione, a proprio favore, di
un preliminare di vendita, avente ad oggetto quattro appartamenti siti in Olbia,

nonché il rilascio di procure irrevocabili a vendere i citati beni, che
l’operazione, quale che fossero gli strumenti usati, perseguiva un risultato
fmale di trasferimento della proprietà dei beni al creditore, in caso di
inadempimento dell’obbligazione di restituzione da parte del debitore
venditore, chiedevano, pertanto, previo accertamento che tra le parti era stata
conclusa una vendita fiduciaria a scopo di garanzia, ovvero, che l’operazione
dissimulava un mutuo con patto commissorio, la condanna della Sergnesi al
_
,

pagamento del controvalore degli appartamenti essendo stati gli stessi venduti
a terzi in buona fede, oltre a £. 20.000.000 per gli arredi, e, a tenerli indenni
da qualsiasi pretesa della Banca e dell’Ufficio di registro.
In contraddittorio tra le parti, il Tribunale di Pisa rigettava la domanda,
ritenendo che non era stato provato nessun nesso strumentale tra la vendita e il
mutuo.
Avverso tale sentenza proponeva appello, la Bianchelli, per tre motivi,
notificava l’atto di appello, anche alla curatela del fallimento di Begni
Remigio.
Si costituiva Giuseppa Varrucciu, quale procuratore generale della Sergnesi,
insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.

_
La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1660 del 2006, rigettava
_

l’appello e dichiarava totalmente compensate le spese del giudizio. Secondo la
1

i

l

Corte fiorentina, corretta era stata la decisione, di cui alla sentenza di primo
grado, in ordine all’esclusione del giuramento decisorio sull’esistenza del

patto commissorio, dal momento che, in tema di giuramento, la locuzione
“fatto illecito”, andava intesa nella sua più ampia portata di fatto riprovata da
norma imperativa, ovvero, di atto contrastante con norme imperative e nel

caso di specie il giuramento riguardava fatti riconducibili al divieto previsto
dalla norma di cui all’art. 2744 cc.. Infondata, sempre secondo la Corte
fiorentina, era la censura della sentenza di primo grado relativa alla
insufficienza della motivazione perché fondata unicamente sulle dichiarazioni
rese dalla convenuta, senza alcun richiamo alla copiosa documentazione
prodotta in atti, posto che assai generico era il richiamo alle copiose
_

produzioni documentali, senza alcuna spiegazione sulla rilevanza probatoria

_

di queste. Tuttavia, esaminando la documentazione prodotta, chiariva ancora
la Corte di Firenze, restava ancora incerto il nesso teleologico tra vendita e
mutuo

in vista del perseguimento di un

risultato finale consistente nel

trasferimento della proprietà in caso di mancato adempimento dell’obbligo di
restituzione da parte del debitore.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Bianchelli Annamaria,
unica erede di Bianchelli Odoarda, per tre motivi. Giuseppe Varrucciu quale
procuratore di Sergnesi ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
La curatela del fallimento di Begni Remigio, regolarmente intimata, in questa
sede, non ha svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
Appare opportuno premettere che la ricorrente ha comprovato la sua
_

legittimatio ad processum avendo dimostrato la sua qualità di erede attraverso
2

P

,
_

_

la prodizione del certificato di morte dell’appellante e lo stato di famiglia
della predetta.

1.= Con il primo motivo Bianchelli Anna Maria erede di Bianchelli Odoarda
lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 233, 163, 342,
cpc., 2736, 2739, 2744 cc. ( ex art. 360 n. 3 cpc). Difetto di motivazione su un

punto decisivo della controversia (ex art. 360 n. 5 cpc).
a) Avrebbe errato la Corte di Firenze, secondo la ricorrente, nell’aver
confermato la decisione di primo grado che aveva escluso la prova del
giuramento decisorio perché in contrasto con il divieto di cui all’ art. 2739 cc.
sia perché la portata del divieto di giuramento decisorio su fatti illeciti ex art.
2739 cc. non si estende all’ipotesi in cui si tratti di giurare come nel caso di
specie sull’esistenza di un patto commissorio giacché, benché nullo, non

_
.

integrerebbe un atto turpe, sia perché il divieto di deferire il giuramento sopra
un fatto illecito è applicabile soltanto quando rivesta carattere di illiceità

il

fatto oggetto del giuramento e, non anche quando la illiceità sia relativa ad
altri fatti che da quello costituente oggetto del giuramento possano desumersi
a carico della parte. Piuttosto, specifica la ricorrente, la locuzione di fatto
illecito non si estende a fatto contrario a quelle norme dalla violazione delle
quali discendono le conseguenze giuridiche invocate dalla parte che lo ha
riferito. In altre parole, posto che oggetto della domanda era proprio
l’accertamento della nullità del patto commissorio ben poteva secondo la
ricorrente, il giuramento accedere su tale patto essendo evidente il nesso tra
l’oggetto della domanda ed il carattere decisorio del giuramento. Né il dedotto
_
giuramento poteva ritenersi inammissibile, secondo la ricorrente, perché
_

incentrato su fatti illeciti fiscali posto che il divieto di deferire il giuramento
3

b

sopra un fatto illecito di cui all’art. 2739 cc., sussisterebbe quando riveste
_
carattere di illiceità il fatto del giuramento stesso.
b) La Corte di Firenze, ritiene ancora la ricorrente, sembra abbia travisato
l’ordine delle domande poste dalle parti attrici dato che la configurabilità
intervenuto tra le parti quale patto commissorio era stata

richiesta nell’atto introduttivo come ipotesi alternativa e subordinata
all’ipotesi prospettata in via principale tesa all’accertamento dell’intervenuta
o
conclusine tra le parti di una vendita fiduciaria a scopo di garanzia che come
tale resterebbe fuori dal divieto di cui all’art. 2739 cc. Nel caso di specie lo
scopo di garanzia collegato con una procura a vendere l’immobile affidato al
creditore del preesistente rapporto obbligatorio non configura un patto
commissorio qualora la vendita come nel caso di specie

_

sia da ritenere

fittizia, come contestuale conferimento di un mandato al creditore simulato
acquirente per vendere l’immobile stesso al migliore offerente, qualora la
somma mutuata non fosse stata restituita. La liceità di tale convenzione trova
giustificazione, da un lato sulla base dell’effettiva insussistenza del passaggio
di proiritilità della cosa al creditore e dall’altro in virtù della necessità di
alienare a terzi la cosa stessa e con la diligenza del buon padre di famiglia.
Pertanto, accedendo alla tesi della liceità del patto intercorso tra le parti non
avrebbe dovuto operare il divieto di cui all’art. 2739 cc., ma nonostante, lo
specifico motivo dedotto in appello su tale questione la Corte non ha fornito
adeguata motivazione.
c) La Corte di Firenze, reiterando l’assunto già esposto dai giudici di primo
_
grado secondo cui i primi tre capitoli del giuramento sarebbero incorsi nel
_

divieto di cui all’art. 2739 cc. avrebbe omesso di motivare l’esclusione degli
4

dell’accordo

_

altri 11 capitolo su cui si articolava il capitolo del giuramento.
Ciò posto, la ricorrente formula i seguenti quesiti: A) se nel caso di specie
ovvero nel caso di vendita immobiliare fiduciaria a scopo di garanzia
sottoposta a condizione potestativa risolutiva ovvero di procura speciale a

l’art. 2744 cc. e dunque la Corte di merito abbia violato la predetta norma. B)
se nell’ipotesi di patto commissorio sia consentito il giuramento decisorio ai
sensi degli artt. 233 cpc., e 2739 cc. e dunque la Corte di merito abbia o meno
violato le predette norme. C) se sussista l’obbligo di motivare l’esclusione
dell’ammissibilità del giuramento decisorio ex art. 115, 116, 233 cpc., in
ordine a tutti i capitoli dedotti e, dunque, se nel caso di specie la Corte abbia o
_
meno violato le suddette norme.
_

1.1.= Il motivo nella sua intera articolazione è infondato per le ragioni di cui
si dirà.
Intanto è appena il caso di chiarire che -come afferma la stessa ricorrente,
oggetto della domanda giudiziale era : a) accertare che tra le parti venne
conclusa una vendita immobiliare fiduciaria a scopo di garanzia sottoposta a
condizione potestativa risolutiva; b) in subordine, l’accertamento che tra le
parti venne conclusa una vendita dissimulante un mutuo

con patto

commissorio e come tale nulla ex art. 2744 cc.. Tuttavia, per quanto le due
ipotesi possono sembrare diverse, sostanzialmente entrambe integrano gli
estremi di un patto commissorio. Come è stato già affermato da questa Corte
in altra occasione (Cass.

n. 6112 del 01/06/1993): il divieto di patto

_
commissorio sancito dall’art. 2744 cod. civ. si estende a qualsiasi negozio,
quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato
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vendere a scopo di garanzia di simulazione della vendita, trovi applicazione

concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del
debitore da parte del creditore. Anche una procura a vendere un immobile
rilasciata dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del
mutuo può integrare un patto commissorio vietato, sempreché che essa sia

della somma mutuata determini la vendita del bene e l’acquisizione del
corrispettivo al creditore.
Pertanto, anche la tesi della ricorrente, della vendita fiduciaria a scopo di
garanzia collegato con una procura a vendere l’immobile affidata al creditore
nel caso di mancata restituzione della somma mutuata di £. 40.000.000,
integrava gli estremi di un patto commissorio, ovvero di una vendita
preordinata a conseguire un risultato vietato dall’ordinamento giuridico con

illecita coercizione morale del debitore da parte del creditore. La richiesta di
ammissione del giuramento confessorio coinvolgeva, dunque, entrambe le
ipotesi di cui si è appena detto.
1.1.a). Corretta e adeguatamente motivata è la decisione impugnata laddove
ha escluso il giuramento decisorio deferito dalla Bianchelli alla Sergnesi. Va
qui osservato che l’art. 2739 cod. civ. vieta di deferire il giuramento sopra un
fatto illecito. La ratio di tale norma va individuata nell’esigenza di non
costringere il giurante a scegliere – nel momento in cui viene espletata una
prova con effettivi decisivi per l’esito della controversia – tra l’ammettere
circostanze di fatto lesive della sua dignità e del suo decoro ed il giurare il
falso, sicché tale divieto è applicabile allorquando si ponga colui che deve

_
giurare nella rigida alternativa di eventualmente confessare il proprio fatto
_

illecito o di rendersi responsabile del reato di falso giuramento. Ora, posto
6

funzionalmente connessa con il mutuo, nel senso che la mancata restituzione

.

che, come ritiene anche la dottrina più recente, il divieto del patto
commissorio è espressamente sancito a tutela dell’interesse di quella che
tradizionalmente viene considerata la parte debole del rapporto obbligatorio,
cioè. il debitore, affinché questo soggetto, trovandosi in una situazione di

coazione e accondiscenda a sottostare all’altrui volontà, il patto commissorio,
imposto dal creditore per l’esclusiva realizzazione dei propri interessi, integra
gli estremi di un atto, che seppure non cade sotto la sanzione della legge
penale, è pur sempre un atto illecito e/o comunque un atto con causa illecita
che rende applicabile la sanzione di cui all’art. 1344 cc. . Pertanto, il divieto di
deferire il giuramento sopra un fatto illecito di cui all’art. 2739 cod. civ., va
riferito anche al caso in esame, dato che la Bianchelli deferiva il giuramento a

Giuseppina Sergnesi in ordine all’esistenza di un patto commissorio, cioè di
un patto illecito.
1.1.b) D’altra parte, questa stessa Corte in altra occasione (Cass. n. 8423 del
1998) ha avuto modo di precisare che “in tema di giuramento, la norma di cui
all’art. 2739 cod. civ. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti)
trova il suo fondamento nell’opportunità di non obbligare il giurante a
confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di
responsabilità non soltanto penale, ma anche civile od amministrativa, sì che
la locuzione “fatto illecito” (che ha sostituito quella di “fatto delittuoso”
contenuta nell’art. 1364 del codice previgente) va intesa nella sua (più ampia)
portata di atto contrastante con norme imperative, di ordine pubblico, di buon
costume o, comunque, turpe o riprovevole secondo la coscienza collettiva del
tempo”
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coazione morale nei confronti del creditore, non subisca gli effetti di quella

c) La Corte di Firenze ha, altresì, adeguatamente motivato la decisione di
escludere la prova per giuramento decisorio chiarendo che quel giuramento

era inammissibile ai sensi dell’art.

1739 cc., perché riguardava la

dimostrazione dell’esistenza tra le parti di un patto commissorio, cioè di un
fatto illecito. Non vi è dubbio che tale valutazione di merito e/o comunque

l’interpretazione del capitolo su cui si chiedeva il giuramento siccome
orientato a far giurare l’esistenza del patto commissorio, riguarda l’interezza
del capitolato in cui si articolava il giuramento deferito dalla Bianchelli,
indipendentemente dal fatto che la Corte di Firenze abbia specificato che i
primi capitoli sui quali era stato deferito il giuramento avevano ad oggetto il
compimento da parte del giurante di fatti riconducibili al divieto previsto
dalla nonna imperativa di cui all’art. 2744 cc. , perché questa ulteriore

specificazione ha il senso di chiarire che, addirittura, i primi capitoli del
giuramento riguardavano direttamente e in modo perfettamente comprensibile,
l’ammissione del giurante di aver preteso la sottoscrizione di un patto
commissorio.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 155, 178, 184, 244 cpc., e dell’art. 1 della legge n.
742/1969 (ex art. 360 n. 3 cpc). Avrebbe errato la Corte fiorentina, secondo la
ricorrente:
A) per aver escluso il giorno 16 settembre dal calcolo del tempo utile dato
che per effetto dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 il computo del

_
_

termine così differito va compiuto a decorrere dal 17 settembre.
B) nell’aver ritenuto inammissibili le prove testimoniali richieste con la
memoria ex art. 184 cpc., perché ritenuta tardiva, ma, nel contempo,
8

k

ammetteva l’interrogatorio formale di parte convenuta dedotto nella stessa
memoria, fondando la sua decisione esclusivamente su tale interrogatorio.
C) E di più, la sentenza impugnata sarebbe illegittima, sempre secondo la
ricorrente, anche perché il Giudice Istruttore, non solo avrebbe escluso le
prove testimoniali richieste con la memoria depositata, secondo il giudicante

tardivamente, ma ha, altresì, escluso anche l’unico capitolo già articolato
nell’atto di citazione, poiché carente dell’indicazione dei testi che sono stati
indicati con la memoria appena indicata, non considerando che l’art. 184 cpc.,
comma due, prevede la perentorietà del termine per indicare i nuovi mezzi di
prova ma non per indicare i testi per una prova già ammusa o, comtmqu,e da
ammettere, perché formulata nei termini ex art. 184 cpc.
Ciò posto, la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: a) se nel caso di
specie il giorno 17 settembre deve essere computato ex art. 155 cpc., e art. 1
della legge 742 del 1969, nel termine di cui all’art. 184 cpc, previgente e se,
dunque, la Corte di merito abbia violato
previgente formulazione degli artt.

le predette norme. b) se, nella

184, 244 cpc., doveva ritenersi

ammissibile la richiesta di prova testimoniale, formulata nell’atto introduttivo,
con i testi indicati prima dell’udienza di ammissione e se, dunque, vi sia stata
violazione di tale norma. c) se ai sensi dell’art. 178 cpc., può il giudice di
merito, con la stessa ordinanza ammettere l’interrogatorio formale dedotto
nella memoria ex art. 184 cpc. e ritenere inammissibili le altre prove orali
richieste con la stessa memoria poiché tardiva.

_

2.1.= Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile per genericità.
A ) E’ ius receptum che in tema di computo di termini processuali, ove il
termine sia cominciato a decorrere prima dell’inizio della sospensione feriale,
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,/(92

il giorno 16 settembre, e, cioè, il giorno in cui i termini processuali, terminato
il periodo di sospensione feriale, è ripreso a decorrere, deve essere computato,
giacché, in relazione ad un termine che, pur essendo frazionato a causa della
sospensione feriale, resta, comunque, unico, non è ipotizzabile che vi siano
due giorni ( uno, quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine;

l’altro, consistente nel primo giorno successivo al periodo di sospensione
feriale ) iniziali non computabili. Piuttosto, soltanto, il primo di essi (quello in
cui si è verificato il momento iniziale del termine) dove essere escluso dal
computo. Ora, nel caso in esame, come correttamente afferma la sentenza
impugnata, l’ordinanza ex art. 184 cpc. è stata emessa in data 26 giugno 1997
e cioè in data anteriore all’inizio della sospensione feriale dei termini
processuali e, pertanto, il sessantesimo giorno entro cui la memoria istruttoria

doveva essere depositata scadeva il 10 ottobre 1997

(calcolati 4 giorni di

giugno, 31 di luglio, 15 di settembre, 10 di ottobre).
B) La censura relativa alla esclusione della prova testimoniale già formulata
nell’atto di citazione sia pure senza l’indicazione di testi, nonché, quella
relativa all’ammissione dell’interrogatorio formale della convenuta, richiesto
con la memoria istruttoria ritenuta tardiva, sono da ritenersi inammissibili
perché del tutto generiche, per altro risolvendosi in una petizione di principio,
posto che la ricorrente nel riproporre la censura, già formulata in sede di
appello, anche in questa sede, non ha indicato, in qual modo la prova
testimoniale non ammessa, nonché l’interrogatorio formale della convenuta
avrebbe potuto sovvertire, o abbia sovvertito, la decisione già presa.
3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione su un
..

punto decisivo della controversia (ex art. 360 n. 5 cpc) e violazione degli artt.
10

/97

115 e 116 cpc (ex art. 360 n. 3 cpc.). Avrebbe errato la Corte di Firenze,
secondo la ricorrente, nel ritenere inesistente il nesso teleologico e strumentale

tra muto
muto e vendita dei beni in vista del perseguimento di un risultato finale
consistente nel trasferimento della proprietà in caso di mancato adempimento

documentazione prodotta dagli attori. In particolare, secondo la ricorrente, la
Corte fiorentina non avrebbe tenuto conto: a) intanto, dei verbali delle
dichiarazioni rese dalla sig.ra Sergnesi e dall’avv. Celandroni, davanti al
Tribunale penale di Firenze. Il giudice civile, specifica ancora la ricorrente,
può senz’altro utilizzare le prove raccolte in giudizio penale ricavandole dalla
sentenza o dalla documentazione o dagli atti del processo. b) sarebbe stato,
,

altresì,

sufficiente leggere attentamente gli atti di compravendita ed i

preliminari stipulati tra le parti per rilevare la fondatezza della tesi secondo la
quale sarebbero intervenute delle semplici e banali transazioni immobiliari,
ove si consideri che la compravendita dei primi due appartamenti realmente
acquistati dalla Sorgnesi, sarebbe avvenuta per £. 120.000.000 più lire 116
milioni per accollo del mutuo gravante sull’immobile, per un totale di 236
milioni, mentre la compravendita di ben altri quattro appartamenti sarebbe
avvenuta per un corrispettivo di lire 40 milioni.
3.1= Anche questo motivo è infondato.
A ben vedere, la censura riproduce uno specifico motivo di appello esaminato
dalla Corte di merito e deciso con adeguata motivazione.

Come ha

correttamente osservato la Corte di merito: A) “è incomprensibile il richiamo
ad un potere di integrazione di ufficio della fase istruttoria cui il Tribunale
..

avrebbe dovuto far ricorso non tenendosi conto che non spetta al giudice
11

dell’obbligo di restituzione, dato che non ha tenuto conto della copiosa

»

sostituirsi alle parti nell’indicare i mezzi di prova dei quali avvalersi a
sostegno delle proprie allegazione”. b) E, soprattutto, la Corte territoriale ha

avuto modo di specificare: che esaminando la produzione documentale versata
in atti

“restava ancora nell’ombra in primo luogo, l’operazione di

effettuazione di un

prestito e, quindi, incerto il nesso teleologico e

strumentate tra mutuo e vendita dei beni in vista del perseguimento di un
risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà di quelli in caso di
mancato adempimento dell’obbligo di restituzione da parte del

debitore.

Pertanto, a fronte di una così chiara e convincente motivazione la sentenza
impugnata non merita la censura che gli è stata riferita, tenuto conto anche
che: a) in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul
principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di

efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano
necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa
la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice; b) e che, ai
fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto
a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le
risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata
dalle parti, è, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro
complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento
e l’iter seguito nella valut27ione degli stessi per giungere alle proprie
conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili
con la decisione adottata.

.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio
della soccombenza ex art. 91 cpc., condannata, a vantaggio di Giuseppe
12

I/h(

Varrucciu quale procuratore generale della sig.ra Sergnesi, al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione, che verranno liquidate con il
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione a vantaggio di Giuseppe Varrucciu,
procuratore generale della sig.ra Sergnesi, che liquida in E. 5.200,00 di cui E.
200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Secondo Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 15 ottobre 2013.

.

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