Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26851 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 25/11/2020), n.26851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25785-2018 proposto da:

P.P., S.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO

CONTALDI LA GROTTERIA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO PITTORI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 440/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 4300/17, sez. 29, rigettava il ricorso proposto da P.P. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per estimi catastali.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 440/17/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente relativamente alla illegittimità della procedura dedotta con l’appello.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in ragione del mancato riconoscimento da parte del giudice di seconde cure della carenza di adeguata motivazione da parte dell’atto di riclassamento dell’immobile di sua proprietà.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per mancanza di omogeneità dei valori e redditi della microzona.

Con il quarto motivo lamenta l’omessa dichiarazione di illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.

Con il quinto motivo contesta l’attribuzione della modifica della categoria catastale da A2 ad A1.

Con il sesto motivo censura la mancata effettuazione di un sopralluogo.

Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata proceduto all’esame del procedimento amministrativo del classamento per microzone esaminandone i diversi aspetti onde la motivazione non può ritenersi apparente o inesistente.

Risultano invece manifestamente fondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso che, essendo tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Costituzionale – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e,se del caso, contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

La sentenza impugnata non si è attenuta i predetti principi.

La stessa si è limitata nel valutare l’adeguatezza del provvedimento di classamento in relazione alla normativa che lo disciplina ed ai profili procedurali limitandosi ad un generico riferimento alla microzona (OMISSIS) senza effettuare valutazioni circa la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito nonchè gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione e la qualità ambientale della zona.

La motivazione della sentenza impugnata non risulta in conclusione essere coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte dianzi citati.

Il quinto motivo resta assorbito.

Il sesto motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la revisione delle rendite catastali urbane (regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, e, ricorrendone il presupposto della ripartizione del territorio comunale in microzone, dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale; nè il sopralluogo si rende necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente (come si desume dal D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, convertito nella L. n. 154 del 1988). (Cass. 21923/12Cass. 374/17).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese di giudizio in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in precedenza rinvenibili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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