Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26850 del 25/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/11/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 25/11/2020), n.26850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7455-2018 proposto da:
P.B., in qualità di comproprietaria dell’unità immobiliare
sita in (OMISSIS), identificata al NCEU al foglio (OMISSIS) part.
(OMISSIS) sub. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DOMENICO CHELINI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PACE,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, quale successore dell’AGENZIA DEL TERRITORIO,
(C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4906/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2208/16, sez. 61, rigettava il ricorso proposto da P.B. avverso atti relativi operazioni catastali n. (OMISSIS) per rendita catastale.
Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4906/2017, rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la P. sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c., per la mancata partecipazione al giudizio del comproprietario dell’immobile sig. V., litisconsorte necessario.
Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di contraddittorio e di erronea valutazione delle prove.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
La ricorrente ha riportato nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, la visura storica dell’immobile che risulta in comproprietà tra essa ricorrente ed il sig. V.V..
Quest’ultimo non è stato parte nel processo.
La giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe ha già avuto occasione di affermare che le questioni relative alla natura dell’immobile, soprattutto ove le stesse implichino un sindacato sull’atto di classamento e un accertamento su altri presupposti di fatto, non possono essere decise se non in contraddittorio, oltre che con l’Agenzia del territorio, con i comproprietari. Non può ammettersi, infatti, che diversi giudici affermino, in relazione allo stesso tributo, una natura rurale o produttiva di un immobile, soprattutto quando venga posta in discussione (anche implicitamente) la natura vincolante del classamento in relazione al potere impositivo dell’ente locale: l’esigenza di una pronuncia unitaria, infatti, non riguarda un mero antecedente logico giuridico della pronuncia, ma investe la natura del bene che costituisce oggetto di imposizione. E’, pertanto, la particolare natura dell’atto e del rapporto costituenti oggetto del giudizio ad imporre un simultaneus processus nei confronti di tutti i comproprietari, non essendo ammissibile che lo stesso bene sia considerato di natura rurale per un comproprietario e industriale per un altro comproprietario, soprattutto in un regime di comunione legale tra coniugi. (Cass. 15489/10; Cass. 24101/12; Cass. 3068/14).
Il motivo va quindi accolto restando assorbito il secondo.
Il giudizio va quindi dichiarato nullo e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, perchè rinnovi il giudizio nel contraddittorio dei comproprietari dell’immobile.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di merito, dichiarato nullo, in ragione del fatto che la ricorrente avrebbe potuto sin dal primo grado dedurre l’esistenza del litisconsorzio necessario.
P.Q.M.
La Corte dichiara nullo il giudizio, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, perchè rinnovi il giudizio nel contraddittorio dei comproprietari dell’immobile.
Si compensano le spese del giudizio di legittimità e dell’intero giudizio di merito dichiarato nullo.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020