Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26850 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 24/06/2016, dep.22/12/2016),  n. 26850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8962-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour

presso la Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIA

CRISTINA ANGLIA, giusta procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ASTI del 28/10/2014 depositata

il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Barantini Antonella per delega dell’Avv. Anolli

difensore del resistente che si riporta agli atti e deposita nota

spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Ministero della giustizia ricorre ai sensi dell’art. 111 Cost. per la cassazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Asti, depositata il 28 ottobre 2014, che ha accolto l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 proposta da R.G. avverso il decreto del Tribunale di Asti, in data 14 aprile 2014, con il quale era stata disposta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio; che il giudice dell’opposizione ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall’opposto Ministero e, previa affermazione della propria competenza a conoscere dell’impugnazione avverso il decreto di revoca pronunciato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136 in analogia con quanto previsto dall’art. 99 cit. decreto per l’impugnazione dei provvedimenti del giudice penale in materia, ha accolto l’opposizione e annullato il provvedimento di revoca; che R.G. resiste con controricorso nel quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata; che con l’unico motivo di ricorso il Ministero della giustizia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99 e 170 sul rilievo che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non sarebbe superata dall’argomento speso dal giudice dell’opposizione, che attiene all’individuazione del rimedio esperibile avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, e che la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate sarebbe confermata anche dai precedenti giurisprudenziali richiamati dal giudice dell’opposizione;

che preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione preliminare formulata dalla controricorrente, che assume la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione delle ordinanze emanate ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.;

che l’eccezione è infondata giacchè l’applicazione del rito sommario di cognizione al procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 non incide sul termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi della norma citata, che rimane quello ordinario previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2;

che la doglianza proposta dal ricorrente è fondata;

che il giudizio in esame ha ad oggetto il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e ss.;

che, al pari di quanto avviene per il provvedimento di ammissione o diniego di ammissione al beneficio, la parte pubblica interessata è l’Ufficio finanziario competente territorialmente, al quale la legge demanda il riscontro del requisito di reddito per la concessione del beneficio medesimo e gli attribuisce il potere di richiederne la revoca, ai sensi del citato art. 112;

che pertanto, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8516 del 2012, l’Ufficio finanziario riveste il ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione al diniego del beneficio, ovvero, come nella specie, di opposizione alla revoca dello stesso;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della ordinanza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Asti in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA