Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26850 del 04/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 04/10/2021), n.26850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30548 – 2019 R.G. proposto da:

V.P.P.A. – c.f. (OMISSIS) -;

+ ALTRI OMESSI, – c.f. (OMISSIS) -;

– c.f. (OMISSIS) -;

elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in

Campobasso, alla via Mazzini, n. 112, presso lo studio dell’avvocato

Ennio Cerio, che li rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. cron. 909/2019;

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex Lege n. 89 del 2001 i ricorrenti indicati in epigrafe adivano la Corte d’Appello di Roma.

Esponevano che, in qualità di vigili del fuoco, in data (OMISSIS) avevano proposto ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, onde ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme liquidate ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 4, comma 8.

Esponevano che nel giudizio “presupposto” avevano, il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), provveduto al deposito di istanze di fissazione di udienza ed avevano, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), provveduto al deposito di istanze di prelievo.

Esponevano che, ciò nondimeno, il t.a.r. non aveva fissato l’udienza di discussione ed in data 6.2.2018 aveva pronunciato decreto con cui aveva dichiarato la perenzione del ricorso, evidenziando che non era stata depositata nuova istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 82 c.p.a..

Si dolevano quindi – i ricorrenti – per l’irragionevole durata del giudizio.

E chiedevano ingiungersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 23.11.2018 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. I ricorrenti proponevano opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. Con decreto n. 909 del 2019 la Corte di Roma rigettava l’opposizione.

Evidenziava la corte che il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), introdotto con la L. n. 208 del 2015 (“si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: (…) d) perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 c.p.a. (…)”), doveva reputarsi senz’altro applicabile a tutte le controversie di equa riparazione introdotte successivamente all’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015; che, del resto, la L. n. 208 del 2015, si era limitata a prefigurare una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio superabile merce’ prova contraria.

Evidenziava, al contempo, che gli opponenti non solo non avevano fornito dimostrazione alcuna della concreta sussistenza di un danno, ma neppure risultava in concreto che avessero subito un qualsivoglia apprezzabile pregiudizio.

Evidenziava segnatamente che l’addotta mancanza di interesse ad ottenere una decisione di merito a distanza di molti anni dal deposito del ricorso al t.a.r. non risultava credibile, siccome i ricorrenti avevano domandato una somma di denaro non suscettibile di perdere utilità con il decorso del tempo.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6 C.E.D.U., par. 1; sollevano questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies.

Deducono che la corte di merito avrebbe dovuto valorizzare l’atteggiamento assunto da essi ricorrenti nel giudizio “presupposto” nel periodo antecedente alla dichiarazione di perenzione (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13).

Deducono che è stata offerta la dimostrazione della sussistenza dell’interesse alla definizione del giudizio e della sussistenza del pregiudizio alla stregua delle istanze di fissazione di udienza e di prelievo depositate nel giudizio “presupposto” (cfr. ricorso, pag. 15).

Deducono che l’interesse alla definizione del giudizio “e’ venuto meno col tempo considerato che il t.a.r. ha comunicato la fissazione di udienza dopo ben undici anni” (così ricorso, pag. 15).

Sollevano infine questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, per violazione dell’art. 117 Cost., in relazione alla C.E.D.U., art. 6, par. 1 e 3, e art. 13.

8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, i ricorrenti non hanno provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

9. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

10. Il motivo di ricorso è propriamente inammissibile.

11. Vero è senza dubbio che questa Corte spiega che, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente tout court di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. 9.7.2015, n. 14386).

E tuttavia, con una valutazione “in fatto” – di tipo presuntivo – ineccepibile e congrua, recte, in rapporto alla prefigurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, (novello) n. 5, scevra da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, la corte distrettuale, proiettando la sua valutazione al di là della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. d)), ha dato conto – lo si è premesso – della concreta insussistenza di un qualsivoglia apprezzabile nocumento.

In particolare, la corte territoriale ha puntualizzato ulteriormente che era ragionevole presumere che, merce’ una favorevole pronuncia di merito, ciascun ricorrente avrebbe conseguito per rivalutazione ed interessi un importo pressoché irrisorio, il che ragionevolmente dava conto del disinteresse alla prosecuzione del giudizio (cfr. decreto impugnato, pag. 6).

12. Evidentemente, in questi termini, le ragioni di censura del tutto generiche (con cui si prospetta “un interesse mano a mano decrescente ma comunque meritevole di tutela sotto l’aspetto del diritto alla ragionevole durata dei processi (…); interesse poi venuto mano a mano meno per effetto del trascorrere del tempo a causa dell’inerzia della macchina giudiziaria” (così ricorso, pag. 13); con cui si prospetta che “l’eccessivo protrarsi del tempo (…), e considerato che il contenzioso aveva ad oggetto interessi economici non di rilevante importanza, ha fatto propendere i ricorrenti ad abbandonare il giudizio” (così ricorso, pag. 15)) che l’esperito mezzo di impugnazione veicola, sollecitano, in fondo, indebitamente questa Corte a riesaminare l’inappuntabile valutazione “in fatto” operata dalla Corte di Roma.

13. D’altro canto, al cospetto della ratio decidendi sulla cui scorta la corte d’appello ha concretamente escluso ogni forma di pregiudizio, non ha rilevanza la questione di legittimità costituzionale prefigurata al paragrafo n. 17 (pag. 17) del ricorso.

14. In conclusione il ricorso è inammissibile, per un verso, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., siccome la corte capitolina ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte; per altro verso, siccome le esperite ragioni di censura “in fatto” propriamente fuoriescono dalla “griglia” delle ragioni di censura che, ai sensi del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

15. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il medesimo D.P.R., art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021

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