Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2685 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 19/04/2018, dep. 30/01/2019), n.2685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17728/2014 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del

Mattonato 4, presso lo studio dell’avvocato Donato Piccininni,

rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano De Bonis;

– ricorrente –

contro

T.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Otranto 18,

presso lo studio dell’avvocato Rossella Rago, rappresentato e difeso

dall’avvocato Raffaele Maria Sassano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2014 della Corte d’appello di Potenza,

depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– con ricorso notificato il 27 giugno 2014 il sig. C.D. ha chiesto la cassazione della sentenza parziale emessa il 6 marzo 2014 dalla Corte d’appello di Potenza che, riformando sul punto la pronuncia impugnata, accoglieva la domanda di rivendicazione del terreno proposta dall’attore e condannava il convenuto C. al rilascio dello stesso;

– la Corte d’appello aveva ritenuto, per quanto qui di interesse, che il bene immobile si identificava con quello posseduto dal convenuto perchè, ricostruita la documentazione catastale, era stato accertato (e non più contestato) che la particella originaria n. (OMISSIS) era venuta ad identificarsi con quella n. (OMISSIS);

– il titolo di acquisto allegato e cioè la scrittura dell’11/7/1993 (con la quale T. aveva acquistato il terreno rivendicato dai sigg.ri F. e L.S. nella qualità di procuratori speciali dei proprietari P.M. e F.) seppure prodotto al termine dell’istruttoria, era documento ammissibile in applicazione della disciplina processuale del c.d. vecchio rito applicabile ratione temporis al procedimento in oggetto;

– inoltre tale scrittura non era stata formalmente contestata di falsità e già in precedenza (nel 1989) i sigg. F. e L.S. erano stati investiti dei poteri di rappresentanza dei fratelli P.M. e F.;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste T.N. con controricorso; considerato che:

– il primo motivo, con cui si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5, l’omesso esame della visura catastale storica della particella n. (OMISSIS), è inammissibile poichè la corte ha esaminato la visura in questione unitamente a quella della particella (OMISSIS) ed è pervenuta alla conclusione che il bene originariamente identificato come particella (OMISSIS) è stato successivamente individuato con il diverso numero (OMISSIS), atteso che la particella (OMISSIS) era stata oggetto d’esproprio per l’esecuzione di opere idrauliche da parte del consorzio di bonifica;

– la corte territoriale ha, inoltre, osservato che la ricostruzione storica del numero identificativo della particella non è stata più messa in discussione dopo la produzione della scrittura privata del 11.7.1993 (cfr. pag. 6 sub punto 3.2. della sentenza);

– ha poi esplicitamente esaminato la discordanza in ordine all’estensione e precisato di non ritenerla decisiva a fronte dei ben individuati confini che costituiscono oggettivi e precisi punti di riferimento esterni, aventi valenza decisiva come da costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 12506/2007; id. 6352/2010; id. 9896/2010);

– il motivo in esame che appare, in verità, auspicare una conclusione diversa nel merito piuttosto che evidenziare un vizio nella formazione del convincimento del giudice, deve essere pertanto disatteso;

– il secondo motivo, con cui si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della corrispondenza dei confini fra il bene oggetto della scrittura privata del 1993 e quello della visura catastale identificato come particella (OMISSIS), è inammissibile perchè oggetto di una nuova contestazione mai formulata in precedenza e tipicamente riguardante la decisione in fatto assunta dal giudice del merito;

– l’esito di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso e, in applicazione della soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente come da dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite e liquidate in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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