Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2685 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2685 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 25369-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia,
80185690585, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
c difende ape legis;

– ricorrente contro
IGNETUS MORDECAI ALIAS NIORDECAI IGNETUS;

– intimato –

Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso la sentenza n. 553/2016 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 09/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 553 del 2016
(pubblicata il 9 agosto 2016), in reiezione dell’appello proposto
dal Ministero dell’interno e dalla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, ha
confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che
aveva accolto la domanda di protezione sussidiaria richiesta dal
signor Ignetus Mordecal, cittadino nigeriano.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la narrazione
dei fatti svolta dal richiedente asilo (ed in particolare i feroci
episodi di violenza terroristica accaduti nel suo Paese, nel corso
dell’anno 2012) era riscontrata, con riferimento alla regione di
Kano, posta nella zona nord dello Stato in cui il richiedente
asilo dimorava, per quanto non stabilmente. In particolare, dal
rapporto COI della Commissione nazionale del diritto di asilo e
dalle dichiarazioni dell’ICC (Tribunale penale internazionale)
circa i crimini contro l’umanità commessi in quella zona del
Paese, si traeva il convincimento che, in ipotesi di suo rientro
nella regione di provenienza, il richiedente sarebbe stato
esposto a violenza diffusa, potenzialmente coinvolgente
qualsiasi civile.
Il ricorrente Ministero, con due mezzi, anche sotto le
sembianze della violazione di legge, ora assume la carenza
motivazionale e la unilaterale attivazione dei poteri istruttori
ufficiosi.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Il ricorso per cassazione è inammissibile perché le doglianze
proposte mirano ad un nuovo accertamento di elementi fattuali
che non risultano oggetto di specifici motivi di appello e che,
comunque, non vengono dal ricorrente indicati nel loro «se,
come, quando e dove» essi siano stati posti al giudice di merito
il quale, invece, ha positivamente compiuto questo
Ric. 2016 n. 25369 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-2-

ANTONIO GENOVESE.

accertamento, sicché le censure proposte integrano o una
richiesta di riesame delle risultanze e una istanza di
rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di
merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), o una richiesta di
inammissibile esercizio – in questa sede – di ulteriori indagini.
Alla inammissibilità del ricorso non conseguono né le spese
processuali, in mancanza di attività difensiva dell’intimato, e né
l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo
unificato, per la natura del ricorrente.
PQM
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1i
sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2017.
Il Pregidente
Magga 9s9ano
/

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