Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2685 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 04/02/2021), n.2685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20523-2019 proposto da:

Y.A., rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE COSCIA, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il

30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/03/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, sezione distaccata di Campobasso, con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il decreto impugnato veniva rigettata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Y.A. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 207, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il giudice di merito avrebbe ingiustamente respinto la domanda di protezione dello Y. senza svolgere alcuna istruttoria.

La censura è inammissibile.

Va premesso che il ricorso non contiene la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Esso, infatti, non indica neppure in modo succinto il contenuto della storia riferita dal richiedente in sede di audizione, ma si limita a dare atto che lo Y. aveva presentato ricorso avverso il diniego emesso dalla Commissione Territoriale di Campobasso e che il Tribunale aveva rigettato il ricorso stesso. Sul punto, va ribadito che “Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12681 del 17/10/2001, Rv. 549700; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 849 del 21/01/2003, Rv. 559887; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1959 del 03/02/2004, Rv. 569848; ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006, Rv. 587592, secondo cui “il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata”).

Nel caso di specie, come detto, in nessuna parte del ricorso si fa riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese dallo Y. in sede di audizione, nè alcuna indicazione è contenuta, al riguardo, nel decreto impugnato. In quest’ultimo si afferma solamente che la storia riferita dallo Y., relativa ad un rapporto di natura omosessuale che sarebbe stato scoperto e contrastato dagli abitanti del suo villaggio, sarebbe stata lacunosa, anodina e inverosimile. Nel ricorso non v’è alcuna critica di questa affermazione, ragion per cui la censura in esame va ritenuta in ogni caso inammissibile per evidente genericità e difetto di specificità, posto che essa non si confronta in alcun modo con la ratio del rigetto della domanda di protezione contenuta nel decreto impugnato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74,122,125 e 136 perchè il Tribunale avrebbe ingiustamente revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a fronte della ritenuta infondatezza del ricorso.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che “L’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020, Rv. 657893; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Rv.647941 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32028 del 11/12/2018, Rv.651900).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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