Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2685 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26213-2013 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE CIMINO come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONIETTA

PATTERI, SERGIO PREDEN giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 13/03/2013 e depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri, per l’I.N.P.S., che si riporta ai

motivi del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. la Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 21 marzo 2013, ha respinto l’appello, proposto dall’attuale ricorrente, avverso la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda avente ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione decennale all’amianto subita nei periodi indicati in ricorso, quale dipendente della F.T. s.p.a., presso lo stabilimento di (OMISSIS).

3. La Corte territoriale ha confermato la ritenuta insussistenza di un’esposizione qualificata, all’esito delle risultanze peritali e del testimoniale acquisiti nel giudizio di primo grado.

4. Contro la sentenza, il ricorrente propone ricorso per cassazione sostenuto da due articolati motivi.

5. Resiste, con controricorso, l’Inps.

6. Il ricorrente deduce violazione di legge (L. n. 257 del 1992 e successive modifiche, art. 13, comma 7) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, dolendosi che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato, tra gli elementi acquisiti nel processo, sia l’atto di indirizzo ministeriale con riferimento allo stabilimento al quale era addetto, sia precedenti decisioni rese nei giudizi promossi da altri dipendenti del medesimo stabilimento.

7. Il ricorso è qualificabile come inammissibile per i diversi profili di seguito enunciati.

8. In adesione alla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (v., fra le altre, Cass., SU, 5698/2012 e numerose successive conformi), costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, che non può ritenersi osservato quando il ricorrente riproduca, come nel ricorso all’esame, per esteso (quindici pagine), una relazione peritale di parte (senza peraltro chiarire in che termini detta relazione sia stata introdotta innanzi ai giudici di merito) rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione recata dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (sulla ratio della citata norma del codice di rito, preordinata, attraverso la prescritta esposizione sommaria dei fatti di causa, ad agevolare la comprensione della vicenda processuale sottoposta all’attenzione della Corte di legittimità, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata, si veda, ex plurimis, Cass., SU, n. 11653/2006 e successive conformi).

9. Inoltre, l’accertamento della sussistenza dell’esposizione significativa all’amianto, idonea ad attribuire il diritto alla rivalutazione contributiva, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, deve essere compiuto dal giudice di merito avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè, nel rispetto del criterio di ripartizione dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), se il richiedente il beneficio abbia indicato, e provato, la specifica lavorazione praticata ed abbia altresì dimostrato, nell’ambiente lavorativo, la presenza di una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limiti prescritti (v., per tutte, Cass. 16118/2005 e numerose successive conformi) e nel presupposto temporale per la rivalutazione contributiva.

10. ancora, risulta del tutto irrilevante la circostanza dedotta che, nei confronti di altri colleghi di lavoro, operanti nel medesimo ambiente lavorativo, sarebbe stata riconosciuta l’esposizione a rischio con decisioni assunte in altri giudizi (di primo grado), posto che dall’avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi, per altro lavoratore, di un’identica esposizione (cfr., per tutte, Cass. nn. 24996/2013, 7047/2011; da ultimo, Cass. sez. sesta – L. n. 8306 del 2016).

11. Infine, quanto all’atto di indirizzo ministeriale evocato contenente l’accertamento che presso un determinato impianto produttivo sia stata superata l’esposizione qualificata per gli operai con determinate qualifiche, addetti a determinate mansioni e che, come da costante giurisprudenza di legittimità, non può essere utilizzato) direttamente come prova dell’esposizione qualificata (v., fra le tante, Cass. 13340/2014 e la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, ivi richiamata) – la Corte territoriale ha ritenuto non decisivo l’esame del relativo documento in difetto di dati concreti riferibili alle specifiche mansioni svolte dal R., “inserite nel processo produttivo con modalità peculiari e distinte rispetto a quelle tipiche dei lavoratori direttamente addetti alla produzione. Modalità che avrebbero richiesto allegazioni e deduzioni di contenuto assai più dettagliato e specifico, sia in ordine ai modi che in ordine ai tempi” (così si legge nella sentenza impugnata).

12. La riportata proposizione, costituente il decisum della sentenza impugnata, non è stata, peraltro, fatta segno di censura volta a invalidarne l’esito nel senso che, le lacune probatorie in ordine alle mansioni in concreto svolte dal lavoratore nel periodo temporale menzionato, non hanno consentito di integrare la prova presuntiva riguardo all’esposizione ultradecennale ad amianto, necessaria per il conseguimento del beneficio contributivo.

13. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

14. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

15. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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