Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26849 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26728/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1012/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5/02/2015, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Silvia Lucantoni (delega verbale avvocato Angelo

Pandolfo) difensore del riccorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 7 maggio 2015, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Frosinone, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato da Poste Italiane s.p.a., S.E. condannando la società a reintegrarla nel posto di lavoro presso il comune di Frosinone nonchè al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre accessori.

Ad avviso della Corte:

– non ricorreva l’eccepita inammissibilità del gravarne per genericità dei motivi;

– la società datrice di lavoro non aveva fornito la prova – il cui onere su di lei incombeva – della ricorrenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del trasferimento della S. dalla sede di lavoro, il comune di Frosinone ove doveva essere riammessa in servizio a seguito di sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con Poste Italiane;

– conseguentemente, il rifiuto della lavoratrice al trasferimento era legittimo in quanto giustificato dall’inadempimento datoriale ed il licenziamento – fondato sul rifiuto della S. di prendere servizio presso la nuova sede – era illegittimo.

La Corte precisava, altresì, che la società non aveva provato alcunchè in ordine all’aliunde perceptum” nè erano ammissibili le istanze istruttorie avanzate in quanto aventi contenuto meramente esplorativo.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi.

La S. è rimasta intimata.

Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 60 c.p.c., n. 3) per avere il giudice del gravame rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello perchè generico con una motivazione apparente.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato le risultanze istruttorie – in particolare i prospetti prodotti dalla società – e neppure aveva ammesso la prova testimoniale articolata.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., in tema di poteri istruttori del giudice (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto erroneamente il giudice dell’appello aveva denegato l’ordine di esibizione delle dichiarazione dei redditi della S. pure richiesto dalla società.

Il primo motivo è infondato.

Risulta che l’impugnata sentenza ha valutato l’eccezione sollevata dalla società precisando che l’appello era ammissibile essendo specificate le parti impugnate della decisione di primo grado, le censure alle stesse mosse con la citazione della pertinente giurisprudenza. Inoltre, nel prosieguo, la Corte di merito, analizza partitamente i vari motivi di gravame.

Inammissibile è il secondo motivo in quanto, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione, finisce con il prospettare un vizio di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti finendo con il sollecitare una rivisitazione del merito non consentita in questa sede. Ed infatti, la Corte di appello ha valutato le risultanze istruttorie (la documentazione prodotta) giungendo alla conclusione che le stesse erano insufficienti a provare la ricorrenza delle ragioni idonee a sorreggere il provvedimento di trasferimento, precisando, altresì, che a tale mancanza non poteva supplire la prova testimoniale articolata dalla società venendo i capitoli articolati su circostanze irrilevanti, sicchè la contestazione finisce con il risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Infine, infondato è anche il terzo motivo.

Il giudice del gravame ha evidenziato che non vi erano i presupposti per l’attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova non avendo Poste Italiane fornito alcun elemento, anche indiziario circa un eventuale “aliunde perceptum”.

Tale decisione è in linea con il constante orientamento di questa Corte secondo cui il datore di lavoro, onerato a provare l'”aliunde perceptum” da detrarre dall’ammontare del risarcimento del danno dovuto in base alla L. n. 300 del 1970, art. 18, non può esonerarsi chiedendo al giudice di voler disporre generiche informative o di attivare poteri istruttori con finalità meramente esplorative (Cass. 17 marzo 2016 n. 5316; Cass. 11 marzo 2015 n. 4884; Cass. 29 dicembre 2014 n. 27424; Cass. 04 dicembre 2014, n. 25679).

Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il collegio condivide pienamente il contenuto sopra riportato della relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la S. rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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