Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26848 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13997-2019 proposto da:

CONTEMPORANEA DI C.S. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati SIMONE GINANNESCHI, MARCO

MICCINESI, FRANCESCO PISTOLESI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1926/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 La soc. Contemporanea di C.S. & C. proponeva, con procedura catastale Docfa, l’attribuzione ad una unità immobiliare sita in (OMISSIS), censita in Catasto Fabbricati al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub (OMISSIS), della categoria catastale D/6 (Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizi sportivi) con rendita di Euro 6.440. L’Amministrazione finanziaria con avviso di accertamento, notificato in data 14/12/2015, rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria B/6 (Biblioteche, musei gallerie accademie circoli culturali senza fine di lucro) con determinazione della maggiore rendita di Euro 13.546,74.

2 La società impugnava l’avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello rilevando che l’accertamento dell’Ufficio si era basato sull’atto presentato dalla società nell’anno 1992 e che risultavano irrilevanti le vicende che avevano interessato l’edificio mentre la dichiarazione di variazione della destinazione di cui alla denuncia del 19/5/2015 nulla aveva a che fare con il ricorso in esame.

4. Avverso la sentenza della CTR la soc. Contemporanea di C.S. & C. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 dip. att. c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 111 Cost., commi 5 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La contribuente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, essendosi limitato il giudice dell’appello a confermare la sentenza di primo grado riproducendone la decisione mediante una mera operazione di copia-incolla, senza aggiungere alcuna argomentazione in ordine ai motivi di appello.

1.1 La stessa censura viene fatta valere, con il secondo motivo, come violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente ritenuto del tutto irrilevante la denuncia di variazione della destinazione d’uso presentata dalla società con la procedura DOCFA del 20 maggio 2015.

1.2 Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, del D.L. n. 853 del 1984, art. 4, comma 21, e dell’art. 701 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri due motivi.

2.1 In tema di motivazione questa Corte ha, a più riprese, chiarito che “la motivazione “per relationem” è legittima in tanto e in quanto il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. In buona sostanza, la sentenza va giudicata priva di motivazione qualora contenga – anche ab implicito occorre dire – un mero rimando alla sentenza di primo grado, che si risolva in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo (Cass. 15483/2008, 31688/2018). E’ stato inoltre precisato che “la motivazione della sentenza d’appello è solo apparente dunque non solo quando faccia mero rinvio a quella del giudice di primo grado, senza manifestare le ragioni della adesione e dunque la consapevolezza e la condivisione critica dell’altrui argomentare, ma anche quando, pur riportando integralmente le ragioni della decisione appellata, parimenti non soddisfa la funzione del giudizio d’appello, ossia la necessità di rispondere alle specifiche censure sollevate dall’appellante con l’impugnazione proprio nei riguardi della motivazione di quella sentenza, così cadendo in un circuito vizioso che ha quale esito finale una “non risposta” alle critiche mosse. In conclusione in tali ipotesi anche una lunga motivazione, quando pedissequamente riprende quella di primo grado senza tener conto dei motivi di gravame, resta solo apparente” (cfr. Cass. 31128/2017).

2.2 Ebbene nel caso di specie il giudice di primo grado nel motivare il rigetto del ricorso, dopo aver precisato che l’accertamento dell’Ufficio si era basato sull’atto presentato dalla società nell’anno 1992 ed aver ritenuto irrilevanti le vicende che avevano interessato l’edificio, ha affermato con riferimento alla dichiarazione di variazione della destinazione di cui alla denuncia del 19/5/2015 che “la stessa è atto separato e distinto da quello qui in esame e non oggetto di ricorso; subirà pertanto il proprio iter e sarà oggetto di acquiescenza oppure di nuovo accertamento da parte dell’ufficio”.

2.3 Come risulta dall’estratto dell’appello riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso, la società contribuente ha criticato in maniera specifica tale ultima ratio decidendi della sentenza di primo grado.

2.4 In particolare la soc. Contemporanea di C.S. & C. a pagg. 12 e 13 dell’appello osservava che “la denuncia di aggiornamento catastale presentata dalla comparente (modello Docfa in atti) non è “atto separato e distinto” dal provvedimento di attribuzione della rendita catastale impugnato derivante dalla planimetria del 92, ma è proprio attinente alla controversia in quanto relativa a mutazioni della destinazione d’uso che si sono verificate nell’immobile rispetto alla destinazione d’uso “sala museale “dichiarata oltre 23 anni orsono, che ai sensi del D.L. n. 4 del 2006, art. 34 quinquies, la comparente avrebbe dovuto denunciare entro 30 giorni dal loro verificarsi e che, invece, sono state tardivamente denunciate. La detta denuncia conserva piena efficacia in ordine alla variazione della destinazione d’uso dichiarata, sebbene suscettibile di irrogazioni di sanzioni in quanto tardiva”.

2.5 La CTR senza esaminare il motivo di gravame, si è invece limitata a riportare pedissequamente la sentenza di primo grado, mediante una operazione di copia-incolla, come risulta dal comparazione dell’estratto delle motivazioni trascritte nel ricorso per Cassazione.

2.5 Così facendo i giudici di secondo grado hanno manifestato la totale assenza di attività critica e, dunque solo una inconsapevole adesione a quella motivazione, a fronte delle censure sollevate con l’appello. In conclusione la motivazione dell’impugnata sentenza è solo apparente.

3 In accoglimento del ricorso va cassata cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA