Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26848 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24434/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – Società con socio unico – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1669/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/02/2015, depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Ilaria Fares (delega verbale avvocato Iacobelli

Gianni Emilio) difensore del controricorrente che si riporta alla

memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22 aprile 2015, in riforma della decisione del Tribunale in sede, accogliendo il gravame proposto da P.F. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. dichiarava il diritto dell’appellante alla indennità di agente unico a decorrere dal 1.1.2001 e condannava la società al pagamento di detta indennità giornaliera, quantificata nella somma lorda di Euro 4,65, per le giornate di effettivo servizio, oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste Italiane S.p.A. affidato a quattro motivi.

Il P. resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., nonchè dell’art. 2948 c.c. , n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di Appello rigettato l’eccezione di prescrizione sul rilievo che in data 15.1.2005 era stato notificato un atto interruttivo costituito dal tentativo di conciliazione.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente a fondamento del motivo riporta una pronuncia di questa Corte in cui si afferma che la conoscenza da parte del debitore del tentativo di conciliazione non si può ritenere raggiunta attraverso il deposito del ricorso in cancelleria nè con la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, bensì con la notificazione dell’atto al convenuto.

Orbene la Corte di Appello ha rilevato che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica del tentativo di conciliazione, evidentemente effettuata a Poste Italiane da parte del P. e, dunque, le argomentazioni di cui al motivo non colgono nel segno.

Con i motivi dal secondo al quarto si sostiene che la Corte di merito aveva erroneamente definito l’indennità in questione come retributiva mentre, in realtà, era soltanto “incentivante” e comunque accessorio e non necessario, in quanto giustificata da determinati presupposti economici di gestione aziendale e derivante da un accordo collettivo disdetto.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono manifestamente infondati avuto riguardo alla costante e consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 17830/11, n. 17724/10, n. 6273/10, n. 20310/08, n. 4821/07 e n. 20339/06), da cui non vi è ragione di discostarsi, per la quale l’indennità in questione remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicchè ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; essa è oggetto d’un obbligo contrattuale sicchè, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove – in ipotesi – siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un’eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta.

Questa Corte ha già osservato che la scadenza del termine d’un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall’obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all’importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. SU. 30.5.05, n. 11325).

Il carattere meramente eventuale, prospettato dalla società ricorrente, ossia non corrispettivo di un’attività lavorativa effettivamente prestata, non è plausibile poichè esso trasformerebbe l’indennità in questione da oggetto di un’obbligazione in elargizione graziosa; inoltre, il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall’art. 2103 c.c. e art. 36 Cost.) è esteso alla voce compensativa di particolari e gravose modalità di svolgimento del lavoro (anche a tale riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata; cfr., per tutte, Cass. 11.5.2000 n. 6046); per l’effetto, l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l’importo dell’indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo), l’indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro ne abbia disdetto l’accordo istitutivo (come avvenuto nel caso di specie).

Per tutto quanto sopra consideralo, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Poste Italiane ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si ribadiscono le medesime argomentazioni di cui al ricorso e che non valgono a scalfire il contenuto della sopra riportata relazione, pienamente condiviso dal Collegio in quanto conforme a numerosi precedenti di questa Corte.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Gianni Emilio Iacobelli per dichiarato anticipo fattone.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Gianni Emilio Iacobelli.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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