Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26848 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25947-2006 proposto da:

G.O. C.F. (OMISSIS) IN PROPRIO E QUALE SOCIO ED

AMMINISTRATORE DELLA SNC OLEARIA GIORDANO P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A BAIAMONTI 2, presso lo

studio dell’avvocato MAIELI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CICCONE ALBERTO;

– ricorrente –

contro

MIN. POLITICHE AGRICOLE IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2005 del TRIBUNALE di MISTRETTA, depositata

il 11/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.O., in proprio e quale socio ed amministratore della Olearia Giordano s.n.c., proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione, emessa il 7.2.2001 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, con cui era stato ingiunto al G. stesso,in proprio ed alla Olearia Giordano s.n.c., quale responsabile solidale, il pagamento della complessiva somma di L. 259.936.186, pari al triplo della quota dell’aiuto indebitamente richiesto dal P.M., titolare dell’omonima ditta individuale. Al ricorrente veniva contestato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti, mettendo così il P. nelle condizioni di percepire indebitamente l’aiuto.

Contumace l’Ispettorato, con sentenza 25.5.2005, il Tribunale di Mistretta, in parziale accoglimento dell’opposizione, determinava la sanzione amministrativa nella minor somma di Euro 112.061,24, ritenuta non provata l’inesistenza dell’operazione commerciale limitatamente alla fattura n. (OMISSIS) e considerata, invece, provato tramite la documentazione acquisita, il riferimento di tutte le altre fatture a vendite di olio di oliva, fittiziamente effettuate dalla Olearia Giordano s.n.c. all’impresa individuale P.M..

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il G., in proprio e nella qualità suddetta, sulla base di due motivi di ricorso.

Il Ministero Politiche Agricole e Forestali-Ispettorato Centrale Repressione Frodi, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

1) violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 23 e della L. n. 898 del 1986, art. 4 come modificato alla Legge di Conversione 23 dicembre 1986, art. 4 in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 14;

a) il giudice di prime cure aveva violato il principio di irretroattività della legge sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 poichè aveva irrogato la più grave sanzione prevista dal regolamento CEE n. 643/93, nonostante si trattasse di contestazione soggetta alla sanzione più mite di cui alla L. n. 898 del 1986;

b) aveva, inoltre, violato l’art. 4, L. cit., per aver omesso di rilevare, di ufficio, l’estinzione dell’obbligazione relativa al pagamento della somma ingiunta, stante l’omessa notifica della violazione contestata nel termine perentorio di 180 giorni;

c) aveva violato la L. n. 689 del 1981, art. 23 non avendo accolto l’opposizione, pur in difetto di prove certe sulla responsabilità dell’opponente, fondata su documentazione (fatture prodotte dal ricorrente ed appunti apocrifi, rinvenuti nel domicilio del P.) inidonea a provare la insussistenza delle operazioni cui si riferiva;

2) omessa o insufficiente,contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, laddove il primo Giudice aveva ritenuto legittima l’ordinanza impugnata sul presupposto di fatto della percezione degli aiuti comunitari, senza dare conto della presentazione della relativa domanda, presupposto “non verificato e non emerso dagli atti” e ritenuto essenziale dalla nuova normativa richiamata nell’ordinanza di ingiunzione.

Il ricorso è infondato.

Le censure sub a) e b) attengono a questioni nuove, non dedotte con l’opposizione e, di conseguenza, esulano dal sindacato di legittimità di questa Corte.

La doglianza sub c) attinge una valutazione probatoria che involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Sul punto va rammentato il consolidato orientamento della S.C., secondo cui il Giudice di merito, nel valutare le risultanze probatorie scegliendo quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza che sia tenuto ad esaminare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 1032/2007; n. 12362/2006; n. 5231/2001).

Nella specie il Giudice adito ha dato conto, con adeguata e logica motivazione, della sussistenza della violazione contestata sulla base degli appunti redatti, in parte dal P. ed in parte dai fratelli G., attestanti il reale rapporto di dare/avere tra gli stessi ed, in particolare, il fatto che “i G., nella qualità di fornitori-venditori, restituivano a P., senza alcun motivo, il denaro ricevuto da costui per il pagamento delle fatture contestate, restituzione che avveniva o materialmente o contabilmente mediante detrazione da crediti effettivamente vantati dai G.”.

E’ stato, inoltre, evidenziato che G.O., non aveva mai dato una spiegazione del contenuto degli appunti, limitandosi a rilevare l’avvenuto pagamento con assegni delle fatture, elemento ritenuto irrilevante “giacchè tale pagamento, unito all’emissione delle fatture e delle bolle di accompagnamento, era funzionale all’artifizio architettato per simulare l’effettività delle operazioni commerciali”.

La censura sub 2) è inammissibile in quanto non dedotta con l’opposizione.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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