Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26847 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13009-2019 proposto da:

COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO (LO), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA N. 121,

presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO DEL MONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 633/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. P.E. impugnava, con distinti ricorsi, davanti alla Commissione Provinciale di Lodi, due avvisi di accertamento, ICI e IMU, notificati in data 25.10.2016, applicati, con riferimento agli anni di imposta 2011 e 2012, alla quota di area fabbricabile posseduta sino al 2014, ubicata nel Comune di Castiraga Vidardo e censita a catasto a foglio (OMISSIS) part. n. (OMISSIS).

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo errata la valutazione del terreno – Euro 67 al mq – attribuita dal Comune.

3. L’adita Commissione Regionale della Lombardia in parziale accoglimento dell’appello ha rideterminato il valore dell’area in Euro 9,82 al mq osservando:

a) che gli avvisi di accertamento erano sufficientemente motivati; b) che la valutazione del terreno contenuta negli atti impositivi, fondata sulle delibere comunali, era inattendibile sia con riferimento alle risultanze della CTU, svoltasi nel giudizio di divisione immobiliare svoltosi davanti al Tribunale di Lodi (rg. n. 4285/2008), che in relazione corrispettivo fissato per la vendita del 3.12.2014 di metà del compendio immobiliare.

4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Castiraga Vidardo ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. P.E. ha resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un il primo motivo denuncia il ricorrente violazione degli artt. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26; in particolare si sostiene che la motivazione resa sul valore venale delle aree sarebbe apparente in quanto non avrebbe esplicitato le ragioni poste a fondamenta della stima in Euro 9,82 a fronte del valore, ben maggiore, di Euro 67 ed Euro 70 indicato negli avvisi di accertamento.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3, convertito in L. n. 214 del 2011, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Ente comunale si duole del fatto che scorrettamente i giudici di secondo grado hanno basato la propria decisione della perizia redatta dal CTU in occasione del giudizio di divisione disattendo i valori medi individuati dall’ente impositore con le delibere di Giunta mai impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Regionale nè oggetto di formale richiesta di disapplicazione.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

3.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è affatto connotata da tali deficienze in quanto la CTR ha dato sufficiente contezza delle ragioni e degli elementi – costituiti dalle risultanze della consulenza espletata nel procedimento di divisione sostanzialmente confermati da un successivo atto di compravendita -posti a base della sua decisione di assegnare all’area il valore di Euro 9.82 al mq.

4. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

4.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, “per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

4.2 La L. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), riconosce ai Comuni in materia di ICI la facoltà di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.

4.3 La fissazione dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 59 cit., ha dunque come effetto quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, atteso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale.

4.4 Ciò posto, secondo il costante orientamento di questa Corte “i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 52, non hanno natura imperativa, ma sono solo assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro e non fonti di criteri legali tassativi ed inderogabili nè per l’amministrazione nè per il giudice” (cfr. Cass. n. 5068/2015; Cass. 15312/2018 e 10308/2019).

4.5 Quest’ultimo, dal canto suo, non è tenuto ad applicarli, ben potendo scegliere di adottare un diverso valore quale base imponibile. In tal caso, tuttavia, il Comune conserva i propri poteri in materia di accertamento e il contribuente, da parte sua, dovrà approntare elementi volti a sostenere la fondatezza del valore attribuito all’area ai fini del calcolo del tributo.

4.6 Nella fattispecie in esame i giudici di secondo grado hanno ritenuto attendibili gli elementi probatori forniti dal contribuente idonei a giustificare una diversa valutazione fondando la stima dell’area sulla base degli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio svolta dal geometra D.P. in epoca contestuale agli anni di imposta, nell’ambito del giudizio di divisione dell’immobile oggetto di imposizione sostanzialmente confermati dai valori economici indicati nell’atto di compravendita a Cogito Notaio Dott.ssa U.P. del (OMISSIS) del 50% dell’area. L’impugnata sentenza nel reputare l’inattendibilità parametri valutativi elaborati dall’ente comunale, valorizza anche le caratteristiche specifiche dell’area in questione. Si afferma che “il terreno oggetto di causa include un appezzamento adibito a coltivazione agricola, ed in parte, contraddistinto da una scarpata morfologica boschiva confinante con il fosso colatore “(OMISSIS)”, dal quale deve anche rispettare una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta”.

4.7 Le argomentazioni fatte valere con il motivo di censura, formulato come violazione o falsa applicazione di legge, si risolvono in realtà in una critica ai valori di stima indicati nella sentenza con giudizi e valutazioni che si sovrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4 Ne consegue il rigetto del ricorso.

5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso:

– condanna il Comune di Castiraga Vidardo al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi Euro 200 per esborsi oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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