Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26847 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 21/10/2019), n.26847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24254/2018 proposto da:

K.A., rappresentato dall’avv. Antonio Fraternale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 257/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 28 febbraio 2018, di rigetto dell’impugnazione promossa avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, per avere esposto la corte del merito una motivazione solo apparente circa la ritenuta non credibilità del richiedente, senza considerare invece lo sforzo del medesimo per suffragare il suo racconto;

– che il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13 e 27, art. 16 direttiva UE n. 32 del 2013, in quanto non sono state adeguatamente valutate le circostanze relative alla valenza politica ed agli atti persecutori subiti dal ricorrente, che non ha mai dedotto l’applicabilità del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), invece richiamato dalla corte d’appello, per escludere in fatto l’esistenza di una simile situazione;

– che i motivi sono manifestamente inammissibili;

– che, anzitutto e radicalmente, il provvedimento impugnato non ha ritenuto il ricorrente credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che la corte del merito ha dunque adeguatamente esaminato il racconto del richiedente, ma ha concluso per la sua assoluta vaghezza, genericità, approssimazione, confusione e mancanza di riferimenti plausibili, adeguatamente giustificando la conclusione raggiunta, e del fatto che il medesimo,pur avendo affermato di avere in loco la propria famiglia, non ha compiuto nessuno sforzo di collaborazione per consentire l’accertamento dei fatti narrati;

– che, inoltre, la corte del merito ha escluso l’esistenza di elementi peculiari della situazione personale integranti le norme invocate, non sussistendo conflitto armato ed indiscriminato, nè situazioni soggettive di rischio circa i suoi diritti umani, sulla base dello stesso racconto reso;

– che, in definitiva, la corte territoriale ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla S.C. in materia, dilungandosi in una motivazione esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame; si tratta, dunque, da un lato della risposta alle domande ed alle questioni proposte dall’appellante, e, dall’altro lato, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, onde il ricorso chiede di ripetere il giudizio di fatto, attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la non sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA